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Art. 18

Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie

1. È fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale.

2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora iscritti al servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa ricevono l’assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l’istituto di assegnazione del soggetto interessato.

3. Gli enti tenuti ad erogare l’assistenza sanitaria provvedono direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati lavoratori.

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