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Titolo II Amministrazione e contabilità

Art. 125

Conto depositi e conto patrimoniale

 1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell’autorità giudiziaria.

4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l’investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.

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Art. 126

Versamenti delle somme

 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo “1AET”. I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a “Cassa depositi e prestiti - gestione principale” a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.

2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di prevenzione e di pena devono essere versate, a mezzo di distinta di versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.

3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento.

4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati, con le modalità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, all’apposita unità previsionale di base del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni legislative.

5. Le somme così pervenute diventano fruttifere e gli interessi vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

6. La Cassa depositi e prestiti ha l’obbligo di trasmettere semestralmente alla Cassa delle ammende, l’estratto del conto corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate direttamente.

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Art. 127

Patrimonio

 1.  Il patrimonio della Cassa delle ammende è costituito da:

a) beni mobili ed immobili in proprietà;

b)   titolarità di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;

c)   beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione o altro titolo;

d)   titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento di disponibilità finanziarie;

e)  fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso istituti di credito e in cassa.

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Art. 128

Entrate

 1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

2. Le entrate correnti sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dagli interessi sui depositi e su titoli;

c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;

d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell’autorità giudiziaria;

e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa;

f)  da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;

g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;

h) da entrate eventuali e diverse.

3.  Le entrate in conto capitale sono costituite da:

a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;

b) rimborsi di titoli di proprietà;

c) lasciti ed oblazioni in danaro con l’onere di investimento;

d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

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Art. 129

Finalità ed interventi

1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai successivi commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.

2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell’Amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.

3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.

4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell’Amministrazione penitenziaria.

5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere dell’assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.

6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa.

7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all’erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l’accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.

8. Dell’avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.

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Art. 130

Bilancio

1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

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