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Art. 128

Entrate

 1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate correnti ed entrate in conto capitale.

2. Le entrate correnti sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dagli interessi sui depositi e su titoli;

c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;

d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per disposizione dell’autorità giudiziaria;

e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente sul bilancio della Cassa;

f)  da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi di enti o privati;

g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;

h) da entrate eventuali e diverse.

3.  Le entrate in conto capitale sono costituite da:

a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;

b) rimborsi di titoli di proprietà;

c) lasciti ed oblazioni in danaro con l’onere di investimento;

d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali.

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