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Art. 129

Finalità ed interventi

1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, provvede ad attuare le finalità di cui ai successivi commi 2 e 3 con gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.

2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente progetti dell’Amministrazione penitenziaria che utilizzano le disponibilità finanziarie dei fondi strutturali europei, nonché progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.

3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresì erogati, previa delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati, nonché di programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.

4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in attività di volontariato e di solidarietà sociale, dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale dell’Amministrazione penitenziaria.

5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente, nonché da un parere dell’assessorato alla sicurezza sociale della provincia territorialmente competente per il luogo in cui il programma deve essere attuato.

6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della Cassa.

7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi 2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende, ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante all’erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e prestiti che ne cura l’accreditamento ai responsabili dei programmi di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.

8. Dell’avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la Cassa depositi e prestiti dà comunicazione alla Cassa delle ammende.

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