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Art. 125

Conto depositi e conto patrimoniale

 1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende è costituita dal conto depositi e dal conto patrimoniale.

2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a titolo provvisorio o cauzionale.

3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o per disposizione dell’autorità giudiziaria.

4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono, di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione può deliberare l’investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata solidità, idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli di cui al comma 4 sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.

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