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Art. 29

La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell’articolo 11, alle Amministrazioni dello Stato, al P.F.N., alle Provincie, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent’anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali, l’autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

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