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Art. 139


Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato

1.Durante i termini previsti dall’articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 454 comma 2 del codice.

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