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Art. 84


Restituzione delle cose sequestrate

1.La restituzione delle cose sequestrate è disposta dall’autorità giudiziaria, di ufficio o su richiesta dell’interessato esente da bollo. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.

2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall’imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell’articolo 324 del codice. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall’avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.” è stato abrogato dall’articolo 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’articolo 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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