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CAPO XV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE

Art. 181


Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese 

(abrogato)

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Art. 182


Procedura in caso di insolvibilità 

(abrogato)

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Art. 183


Richiesta di applicazione di pena accessoria

1.Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l’applicazione al giudice dell’esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.

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Art. 183-bis


Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino 

di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide

1.L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

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Art. 183-ter


Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino 

di uno Stato membro dell’Unione europea e di un suo familiare.

1.L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

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Art. 183-quater

Esecuzione della confisca in casi particolari

1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

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Art. 184


Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie

1.Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall’articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

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Art. 185


Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione

1.Il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.

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Art. 186


Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1.Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.

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Art. 187


Determinazione del reato più grave

1.Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.

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Art. 188


Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti

1.Fermo quanto previsto dall’articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell’articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

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Art. 189


Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza

1.Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l’esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.

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Art. 190


Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata

1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell’articolo 228 del codice penale.

2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all’interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell’autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’articolo 231 del codice penale.

3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell’ambito del comune.

4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’articolo 231 del codice penale.

5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonché al centro di servizio sociale.

6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.

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Art. 191


Applicazione del divieto di soggiorno

1.Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell’articolo 233 del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

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Art. 192


Annotazione del decreto di grazia

1.Il pubblico ministero competente a norma dell’articolo 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull’originale della sentenza o del decreto penale di condanna.

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Art. 193


Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.

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Art. 194

Iscrizioni nel casellario giudiziale 

(abrogato)

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Art. 195


Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato 

(abrogato)

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Art. 196


Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell’imputato 

(abrogato)

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Art. 197


Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall’interessato 

(abrogato)

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Art. 198


Certificati che possono essere chiesti dall’interessato 

(abrogato)

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Art. 199


Recupero delle spese del procedimento 

(abrogato)

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Art. 200


Annotazione delle spese anticipate dall’erario 

(abrogato)

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