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Art. 183-bis


Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino 

di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide

1.L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

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