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Art. 183-ter


Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino 

di uno Stato membro dell’Unione europea e di un suo familiare.

1.L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

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