Art. 185
Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione
1.Il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.