Gli emolumenti nelle Casse di Previdenza e il danno erariale
Gli emolumenti nelle Casse di Previdenza e il danno erariale
Già la Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali nella sua relazione di giugno 2025 si era avvicinata al tema affermando, alla pag. 42, che:
“Riflessioni ulteriori, e in termini più generali, meriterebbero i «compensi» (gettoni di presenza) percepiti dai soggetti (frequentemente i componenti del Consiglio dei delegati/C.d.A.) indicati dagli Enti per la partecipazione negli Advisory board/comitati consultivi degli OICR Alternativi nonché la trasparenza in merito al conferimento di detti incarichi. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo sull'andamento gestionale degli OICR, assumono importi non marginali che potrebbero andare a discapito del perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi.”
Ora in molte Casse di previdenza per migliorare la qualità degli investimenti, vengono costituite, per esempio SICAV o SICAF, ma anche altri strumenti, nei Consigli di Amministrazione dei quali vengono nominati amministratori o delegati della Cassa che, al di là dell’evidente conflitto di interessi, così si assicurano ulteriori compensi che si perpetuano, spesso, anche dopo la conclusione del mandato nell’ente che li ha designati.
Non v’è chi non veda come questo sistema porta ad una duplicazione dei compensi relativamente allo stesso patrimonio amministrato dalla Cassa di previdenza e quindi dai suoi amministratori e delegati.
La responsabilità per danno erariale riguarda chi opera nella pubblica amministrazione e le Casse di previdenza gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico.
Il Consiglio di Stato con la sentenza dell’08.03.2021, n. 1931, infatti, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso di primo grado compensando fra le parti costituite le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio affermando testualmente che: «Nel merito, osserva la Sezione che le Casse e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano anche una rispondenza nell’art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella definizione di “Pubblica Amministrazione” dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509 nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sulla gestione al fine di assicurarne la legalità e l’efficacia».
Amministratori, dirigenti o funzionari e dipendenti possono quindi essere chiamati a rispondere quando una condotta dolosa o gravemente colposa porta una perdita economica per l’ente.
Nel caso di specie il pagamento viene si effettuato da un soggetto terzo, nel caso la Sicav o Sicaf o altro soggetto, ma il pagamento per il soggetto terzo costituisce un costo che va ad incidere, diminuendolo, sul rendimento della gestione e questo costituisce di per sé un danno per la Cassa di previdenza.
Quando investi in un fondo comune o altri asset, non stai solo comprando un prodotto finanziario. Stai anche pagando qualcuno per gestirlo e amministrarlo. Stiamo parlando delle commissioni di gestione e spese amministrative. Servono a coprire le spese operative del fondo: il lavoro del gestore, le analisi, il marketing, l’amministrazione. Si tratta di spese annue ricorrenti, e sono di gran lunga le spese più importanti a cui fare attenzione.
La riforma della legge n. 1/2026 ha ridisegnato il dolo e la colpa grave nel danno erariale.
Il dolo ricorre quando il soggetto vuole l’evento dannoso. La legge 1/2026 ha precisato che la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento lesivo e quindi non basta la sola consapevolezza della condotta illegale.
La modifica più rilevante riguarda la colpa grave.
Prima della riforma, la sua definizione era affidata soprattutto alla giurisprudenza che la individuava in condotte di marcata negligenza, grave trascuratezza o inosservanza inescusabile dei doveri d’ufficio.
Dopo la riforma va valutata la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza sia esclusa in modo incontestabile dagli atti del procedimento, la negazione di un fatto la cui esistenza risulta in modo incontestabile dagli atti del procedimento.
Al di fuori di queste ipotesi, la configurabilità della colpa grave richiede una verifica puntuale della condotta contestata dell’attività svolta e del quadro normativo applicabile.
La legge 1/2026 ha previsto anche alcune ipotesi in cui la colpa grave è esclusa e cioè quando il soggetto si è conformato agli indirizzi giurisprudenziali prevalenti al momento della condotta, ha agito sula base di pareri rilasciati dalle autorità competenti, ha emanato o dato esecuzione ad un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità dalla Corte dei Conti.
Per Michele Iaselli nel “Il danno erariale” su Altalex del 21.02.2019 “Non è da è escludersi l’esistenza di un danno erariale in caso di vantaggio da parte di una P.A. conseguente all’utilizzo di danari erogati da un altro ente, atteso che, ancorché appaia tutelato l’equilibrio finanziario in difetto di una diretta diminuzione patrimoniale per la collettività, risultano in ogni modo modificate le priorità di spesa fissate dell’ordinamento, con derivanti anomalie prodotte dalla violazione dell’ordine di precedenza dell’esborso, o in ogni caso, dall’esistenza di nuovi o più ragguardevoli oneri complessivi a carico del contribuente. In ogni caso la Corte dei Conti ha più volte osservato che il danno risarcibile non può essere determinato in misura pari all’ammontare della somma erogata, essendo questa utilizzabile ad altri fini pubblici, ma deve essere invece valutata in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione dell’ordine di priorità della spesa”.
Si legge in questi giorni su www.open.online che il Presidente dell’Enpam è accusato di aver intascato illecitamente la somma di € 1.968.654 perché avrebbe preso emolumenti in parallelo per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione dei fondi di gestione del patrimonio di Enpam. Con l’effetto di guadagnare due volte per la gestione dei medesimi fondi dell’Ente che presiede.
L’udienza dovrebbe tenersi nel prossimo mese di settembre.
Nel suo “Il danno erariale tra regole di condotta e regole di validità” Maria Cristina Razzano, Magistrato della Corte dei Conti, ivi n. 3/2025, alla pag. 91, scrive: “Nel quadro complessivo sopra sinteticamente descritto, un ruolo di indubbio rilievo viene ad assumere (o dovrebbe assumere) l’azione promossa dai P.M. contabili per il risarcimento del danno – di natura patrimoniale e non patrimoniale – nei confronti di quei soggetti chiamati a gestire, senza spreco, le risorse pubbliche. La responsabilità erariale, oltre a trovare fondamento nel quadro sistematico delle disposizioni di rango costituzionale (artt. 28, 81, 97, 103 e 119 Cost.) costituisce un ineludibile presidio di garanzia della corretta gestione delle risorse pubbliche, in chiave non solo di recupero di quanto inutilmente speso ma soprattutto di deterrenza e di promozione delle best practices. Come rimarcato in plurime occasioni dalla Corte Europea dei diritto dell’uomo e dalla giurisprudenza che vi ha aderito, permane un’insopprimibile e (ad avviso dei magistrati contabili) prevalente natura risarcitoria dell’azione contabile per danni, senza la quale non solo di vedrebbe violato il ne bis in idem ma si svilirebbe lo stesso effetto conformativo e general-preventivo che soltanto un adeguato ristoro delle ragioni pubbliche lese dalle condotte gravemente colpose o dolose di tutti coloro che hanno maneggio di denaro pubblico (soggetti pubblici o anche privati percettori di pubblici finanziamenti, contributi, sovvenzioni) può tutelare.”
“La buona amministrazione passa attraverso buoni amministratori, e i principi di economicità, efficacia, efficienza resterebbe terra arida senza un giudice speciale in grado di misurare il reale discostamento da tali parametri, selezionando le condotte conformi ai canoni. L’elemento più significativo della specialità del giudice contabile non si coglie soltanto nella specialità del regime della responsabilità amministrativa che, come sopra visto, consente di cucire addosso al gestore di risorse pubbliche l’esatta parte che vi ha preso nella causazione del danno – con un processo di decantazione che distilla un prodotto finito in grado di equilibrare deterrenza e recupero – ma soprattutto nella legittimazione esclusiva del pubblico ministero contabile a promuovere l’azione di responsabilità” (Maria Cristina Razzano, ibidem, pag. 105)
Ho interpellato sulla questione l’IA di Google che così mi risponde: “La percezione di un doppio compenso per la stessa attività di gestione lede i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò configura un’ipotesi di danno erariale e responsabilità amministrativa, con conseguente obbligo di restituire le somme indebitamente percepite”.
Segnalo questa sentenza della Corte dei Conti:
«Danno erariale da cumulo di compensi in capo al consigliere comunale di by Dario Di Maria in Ius e Management del 18.11.2025
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, sentenza n. 135 del 18 novembre 2025
La Procura Regionale esponeva che era pervenuta una segnalazione, inoltrata dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna della Corte dei conti ai sensi dell’art. 52, c. 4 c.g.c., di un’ipotesi di pregiudizio all’erario derivante dalla percezione, da parte di un Consigliere comunale, di compensi per lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della Società X s.r.l., interamente partecipata dal Comune.
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che già con l’art. 1, c. 718, L. 296/2006 era posto il divieto, di carattere generale, in virtù del quale l’assunzione da parte di un Amministratore locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società partecipate dallo stesso Ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
È altresì da aggiungere che l’art. 5, c. 11, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, statuisce che “chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo, non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque sia denominato, a sua scelta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte anche se l’agire in conflitto di interessi non è automatica fonte di danno erariale (In particolare cfr. Sez. giur. Puglia, sent. n. 120/2021, Sez. giur. Umbria, sent. n. 13/2022), pur sussistendo un (violato) dovere di astensione in presenza di conflitto di interessi, nella fattispecie invece ricorre la manifesta violazione di un precetto inequivocabilmente posto dall’ordinamento, in relazione al divieto di corrispondere più compensi all’Amministratore comunale, nel quadro della compatibilità con gli equilibri di bilancio (cfr., ex multis, Sez. contr. Piemonte, Del. 145/2018; Sez. contr. Sardegna, Del. n. 116/2010).
Va ricordato, per chiarezza, in ordine alla possibilità di cumulo di differenti emolumenti, che financo la disposizione che consentiva il cumulo dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza, quando fossero dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, risulta espressamente abrogata dall’art. 2, c. 25, L. 244/2007.
Ogni cumulo di emolumento in favore dell’Amministratore comunale è quindi assolutamente escluso in base a una giurisprudenza costante delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (cfr. Sez. contr. Lombardia, Del. n. 12/2008, n. 25/2008 e 166/2011; Sez. controllo Veneto, Del. n. 11/2008; Sez. contr. Sardegna, Del. n. 116/2010; Sez. contr. Calabria, Del. n. 664/2011).
In sostanza, si è verificata la piena violazione di un divieto normativo, recato dall’art. 5, c. 11, D.L. 78/2010, correlato al generale “principio di omnicomprensività … sia in un’ottica di interpretazione letterale dell’articolo 82 T.U.E.L., che con riferimento ad una interpretazione sistematica della legge n. 244/2007, di cui i commi da 22 a 30 dell’articolo 2 … rappresentano una delle tante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica ivi contenute” (cfr. Sez. autonomie, Del. 4/2010/QMIG).»
L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice, sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. (Cassazione civile sez. un., 23/11/2021, n.36205)
Da www.misterlex.it l’articolo di Claudia Budano del 6 giugno 2025 per la quale: “Un aspetto particolarmente significativo dell’evoluzione normativa è rappresentato dalla disciplina delle società partecipate, codificata nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. L’articolo 12 di questo decreto ha introdotto una disciplina specifica per la responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate. La norma stabilisce che i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. Costituisce danno erariale “il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione”.
La giurisprudenza ha chiarito i rapporti tra giurisdizione ordinaria e contabile in materia di società partecipate. Come evidenziato dalla Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza n. 20297 del 23 luglio 2024, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per le azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, anche quando sia configurabile la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale.
Il concorso tra le due giurisdizioni è ammissibile poiché differenti sono gli interessi tutelati: l’azione civile è finalizzata al pieno ristoro del danno con funzione riparatoria e compensativa, mentre l’azione contabile è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale al buon andamento della P.A. con funzione prevalentemente sanzionatoria.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, con la delibera n. 282 del 16 dicembre 2021 ha stabilito che il cumulo di due posizioni organizzative e i relativi trattamenti costituisce danno erariale; nella fattispecie, il convenuto aveva cumulato, all’interno dell’unicità del rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione di appartenenza, due distinte posizioni organizzative. La Corte ha stabilito che, in materia, devono essere richiamati i seguenti principi: il divieto di cumulo tra incarichi ed impieghi di cui all’art. 110, comma 5 ed il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.
In tema di azione di responsabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell’apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta e ben potendo tale titolo anche mancare del tutto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente convenuta dinanzi al giudice contabile, per rispondere del danno subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell’Ambiente, una società che aveva svolto senza titolo un’attività nell’interesse del Commissario Straordinario delegato per l’emergenza ambientale, sull’erroneo presupposto che avesse natura di società specializzata a totale capitale pubblico). Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20902.
Per completezza ricordo che la Corte dei conti, sez. II giur. centrale d’appello, con ord. 5 marzo 2026 (dep. 23 aprile 2026) n. 9, Pres. Loreto, Est. Razzano ha segnalato come le modifiche apportate all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in particolare quelle relative alla introduzione di un “nuovo” potere di riduzione obbligatorio, pongono seri dubbi di costituzionalità e, per questo motivo, ha chiesto alla Corte costituzionale di esprimersi in merito.