Il legato di alimenti
"Il legato di alimenti è condizionato, salva diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, cosicché se lo stato di bisogno non sussiste, manca il presupposto per chiedere gli alimenti".
La Corte di Cassazione, uniformandosi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, afferma che il legato di alimenti è subordinato per l'an e il quantum allo stato di bisogno del legatario.
La Corte rileva che per la configurabilità del legato di alimenti è necessario il requisito dello stato di bisogno del richiedente stante il richiamo fatto dall'articolo 660 del Codice Civile all'articolo 438 dello stesso, ai sensi del quale la misura degli alimenti è correlata anche al bisogno dell'alimentando, cosicché, se lo stato di bisogno non sussiste manca il presupposto stesso per richiedere gli alimenti.
In giurisprudenza è oramai consolidata la tesi secondo cui lo stato di bisogno non solo influisce sulla misura del legato alimentare ma ne costituisce anche un presupposto di efficacia.
Salvo diversa disposizione del testatore, il legato di alimenti ha un contenuto che l'articolo 660 del Codice Civile determina per relationem, con riferimento alle somministrazioni indicate dall'articolo 438 del Codice Civile. Tale norma, nel determinare la misura degli alimenti, prevede che essi possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno.
La dottrina maggioritaria, in linea con la giurisprudenza prevalente, afferma che lo stato di bisogno dell'alimentando funge da condizione di esigibilità del diritto.
Minoritaria è l'opinione secondo cui il rinvio all'articolo 438 del Codice Civile contenuto nell'articolo 660 ha la funzione di individuare non i presupposti ma unicamente la misura dell'obbligazione alimentare che sarebbe così svincolata dallo stato di bisogno.
Alla medesima conclusione è pervenuta la giurisprudenza in alcune risalenti pronunce di merito, dove si legge dell'irrilevanza dello stato di bisogno nel legato generico di alimenti.
L'ultima parte dell'articolo 660 fa salva una diversa volontà del testatore. Secondo alcuni autori il riferimento alla rilevanza di una diversa volontà del testatore deve essere inteso nel senso che il disponente possa prescindere dallo stato di bisogno.
Secondo una impostazione opposta, invece, ove il testatore derogasse al requisito dello stato di bisogno, priverebbe il legato della natura alimentare. L'articolo 660 consente al testatore ad esempio di determinare la prestazione alimentare attraverso l'indicazione di una somma di denaro, in deroga alla fattispecie astratta di legato di alimenti che non individua il quantum dovuto al legatario. In altre parole, il riconoscimento del potere derogatorio riconosciuto all'autonomia testamentaria non può risolversi nella negazione del connotato alimentare.
Il testatore è libero di svincolare l'attribuzione a titolo particolare dallo stato di bisogno ma in tal caso dovrà necessariamente ricorrere a schemi negoziali diversi da quello descritto dall'articolo 660 del Codice Civile, quali ad esempio il legato di rendita, il legato di mantenimento, che rientrano nella più ampia nozione dei legati di prestazioni periodiche cui fa riferimento l'articolo 670 del Codice Civile.
In alcune pronunce è stato sottolineato come costituisce legato di rendita vitalizia e non di alimenti quello con il quale viene attribuita al legatario una prestazione periodica in denaro, senza specificare che il lascito ha lo scopo di assicurare al legatario quanto necessario per soddisfare i bisogni della sua vita, prescindendo dallo stato di bisogno. Si è in presenza di un legato vitalizio quando il testatore ha attribuito una somma di denaro o una quantità di cose fungibili da prestarsi periodicamente; si versa nell'ipotesi di legato di alimenti quando il testatore nel disporre ha avuto presente lo scopo alimentare della prestazione.
Con riferimento alla figura affine del legato di mantenimento la Cassazione ha precisato che tale legato ha un contenuto più ampio e diverso rispetto a quello alimentare, non essendo collegato alla somministrazione del necessario per la vita dell'alimentando, né allo stato di bisogno.
A una differente struttura corrisponde un diverso trattamento normativo: il legato di alimenti oltre a non essere cedibile, non è compensabile ed è insuscettibile di rinunzie o transazioni giusta il disposto dell'articolo 447 del Codice Civile; nel legato di mantenimento, al contrario, il diritto del legatario ben può formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito ad esempio con una semplice prestazione periodica in denaro.
Netta è dunque la differenza tra il legato atipico di mantenimento e quello di alimenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il legato di mantenimento è finalizzato alla conservazione di un dato tenore di vita a mezzo di un 'assistenza non solo materiale, ma anche morale, assente, quest'ultima, in una obbligazione di tipo alimentare.
È dunque la sussistenza dello stato di bisogno dell'alimentando che costituisce allo stesso tempo presupposto di esigibilità delle prestazione alimentare, come confermato dalla Cassazione nella pronuncia in epigrafe, e criterio discretivo rispetto alle figure affini di legato.
Nella vicenda giunta al vaglio della Cassazione il testatore, mediante olografo, ha attribuito al legatario "tutto il vitto occorrente per una persona in segno di gratitudine per l'assistenza ricevuta".
Il giudice di appello ha ritenuto che tale disposizione integrasse un legato di alimenti, disattendendo così l'impostazione difensiva della parte attrice.
In particolare la difesa della ricorrente, forse a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto, propendeva per un inquadramento in termini di legato di prestazioni periodiche ex articolo 670 del Codice Civile, che, come precisato, prescinde dallo stato di bisogno.
"Il legato di alimenti è condizionato, salva diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno del legatario, cosicché se lo stato di bisogno non sussiste, manca il presupposto per chiedere gli alimenti".
La Corte di Cassazione, uniformandosi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, afferma che il legato di alimenti è subordinato per l'an e il quantum allo stato di bisogno del legatario.
La Corte rileva che per la configurabilità del legato di alimenti è necessario il requisito dello stato di bisogno del richiedente stante il richiamo fatto dall'articolo 660 del Codice Civile all'articolo 438 dello stesso, ai sensi del quale la misura degli alimenti è correlata anche al bisogno dell'alimentando, cosicché, se lo stato di bisogno non sussiste manca il presupposto stesso per richiedere gli alimenti.
In giurisprudenza è oramai consolidata la tesi secondo cui lo stato di bisogno non solo influisce sulla misura del legato alimentare ma ne costituisce anche un presupposto di efficacia.
Salvo diversa disposizione del testatore, il legato di alimenti ha un contenuto che l'articolo 660 del Codice Civile determina per relationem, con riferimento alle somministrazioni indicate dall'articolo 438 del Codice Civile. Tale norma, nel determinare la misura degli alimenti, prevede che essi possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno.
La dottrina maggioritaria, in linea con la giurisprudenza prevalente, afferma che lo stato di bisogno dell'alimentando funge da condizione di esigibilità del diritto.
Minoritaria è l'opinione secondo cui il rinvio all'articolo 438 del Codice Civile contenuto nell'articolo 660 ha la funzione di individuare non i presupposti ma unicamente la misura dell'obbligazione alimentare che sarebbe così svincolata dallo stato di bisogno.
Alla medesima conclusione è pervenuta la giurisprudenza in alcune risalenti pronunce di merito, dove si legge dell'irrilevanza dello stato di bisogno nel legato generico di alimenti.
L'ultima parte dell'articolo 660 fa salva una diversa volontà del testatore. Secondo alcuni autori il riferimento alla rilevanza di una diversa volontà del testatore deve essere inteso nel senso che il disponente possa prescindere dallo stato di bisogno.
Secondo una impostazione opposta, invece, ove il testatore derogasse al requisito dello stato di bisogno, priverebbe il legato della natura alimentare. L'articolo 660 consente al testatore ad esempio di determinare la prestazione alimentare attraverso l'indicazione di una somma di denaro, in deroga alla fattispecie astratta di legato di alimenti che non individua il quantum dovuto al legatario. In altre parole, il riconoscimento del potere derogatorio riconosciuto all'autonomia testamentaria non può risolversi nella negazione del connotato alimentare.
Il testatore è libero di svincolare l'attribuzione a titolo particolare dallo stato di bisogno ma in tal caso dovrà necessariamente ricorrere a schemi negoziali diversi da quello descritto dall'articolo 660 del Codice Civile, quali ad esempio il legato di rendita, il legato di mantenimento, che rientrano nella più ampia nozione dei legati di prestazioni periodiche cui fa riferimento l'articolo 670 del Codice Civile.
In alcune pronunce è stato sottolineato come costituisce legato di rendita vitalizia e non di alimenti quello con il quale viene attribuita al legatario una prestazione periodica in denaro, senza specificare che il lascito ha lo scopo di assicurare al legatario quanto necessario per soddisfare i bisogni della sua vita, prescindendo dallo stato di bisogno. Si è in presenza di un legato vitalizio quando il testatore ha attribuito una somma di denaro o una quantità di cose fungibili da prestarsi periodicamente; si versa nell'ipotesi di legato di alimenti quando il testatore nel disporre ha avuto presente lo scopo alimentare della prestazione.
Con riferimento alla figura affine del legato di mantenimento la Cassazione ha precisato che tale legato ha un contenuto più ampio e diverso rispetto a quello alimentare, non essendo collegato alla somministrazione del necessario per la vita dell'alimentando, né allo stato di bisogno.
A una differente struttura corrisponde un diverso trattamento normativo: il legato di alimenti oltre a non essere cedibile, non è compensabile ed è insuscettibile di rinunzie o transazioni giusta il disposto dell'articolo 447 del Codice Civile; nel legato di mantenimento, al contrario, il diritto del legatario ben può formare oggetto di un accordo transattivo ed essere sostituito ad esempio con una semplice prestazione periodica in denaro.
Netta è dunque la differenza tra il legato atipico di mantenimento e quello di alimenti, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il legato di mantenimento è finalizzato alla conservazione di un dato tenore di vita a mezzo di un 'assistenza non solo materiale, ma anche morale, assente, quest'ultima, in una obbligazione di tipo alimentare.
È dunque la sussistenza dello stato di bisogno dell'alimentando che costituisce allo stesso tempo presupposto di esigibilità delle prestazione alimentare, come confermato dalla Cassazione nella pronuncia in epigrafe, e criterio discretivo rispetto alle figure affini di legato.
Nella vicenda giunta al vaglio della Cassazione il testatore, mediante olografo, ha attribuito al legatario "tutto il vitto occorrente per una persona in segno di gratitudine per l'assistenza ricevuta".
Il giudice di appello ha ritenuto che tale disposizione integrasse un legato di alimenti, disattendendo così l'impostazione difensiva della parte attrice.
In particolare la difesa della ricorrente, forse a conoscenza dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto, propendeva per un inquadramento in termini di legato di prestazioni periodiche ex articolo 670 del Codice Civile, che, come precisato, prescinde dallo stato di bisogno.