x

x

Brevi note sulla nozione di causa del contratto: il superamento della teoria oggettiva

Secondo una prima e più risalente impostazione (teoria soggettiva) la causa doveva identificarsi con il motivo ultimo, determinante e tipico che induce le parti ad agire.

La causa, quindi, si identificava con lo scopo perseguito dal contraente, venendo in rilievo il dato soggettivo dell’interesse perseguito dal privato, piuttosto che il dato oggettivo della funzione svolta dal contratto.

In tal modo era possibile ipotizzare, in caso ad esempio di contratti di scambio, due diverse cause riferite alle due diverse obbligazioni, nonostante l’unicità dello strumento negoziale.

Successivamente si assisteva al superamento di questa impostazione a vantaggio di una prospettiva oggettiva (teoria oggettiva): la causa andava ricondotta alla funzione economico sociale del contratto e non all’intento pratico delle parti.

La causa, pertanto, veniva intesa come la tipica ragione economico giuridica del contratto, ovverosia ciò che giustificava l’operazione dei privati.

Tale teoria giungeva a risultati opposti rispetto all’impostazione soggettiva: era possibile riferire una sola causa ad un determinato tipo contrattuale; dieci compravendite, ad esempio, avevano sempre la stessa causa, attesa l’unicità della funzione economico sociale di tale operazione economica.

Queste, in estrema sintesi, le due nozioni di causa, in certo senso opposte, che si contendevano il campo.

Oggi, alla luce di un orientamento giurisprudenziale di ampio respiro, è agevole rilevare il definitivo abbandono del concetto di causa intesa come funzione economico sociale del contratto come delineato dalla teoria oggettiva.

Si assiste ad una riemersione della teoria soggettiva: secondo la cassazione la causa è lo scopo pratico del contratto, la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica operazione, al di là del modello astratto utilizzato.

La causa di un contratto, non è la sua funzione economico sociale, che si cristallizzarebbe per ogni tipo di contratto tipizzato dal legislatore (che non spiegherebbe come un contratto tipico possa avere causa illecita) ma, continua la giurisprudenza, è la sintesi degli interessi reali che il singolo specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare (c.d. causa concreta).

Tale ricostruzione della causa del negozio incide, ad esempio, sulla interpretazione del contratto.

Il giudice nel valutare il contratto deve interrogarsi sulle esigenze che hanno indotto le parti a stipulare, avendo riguardo alla funzione concreta che quel contratto svolge nel contemperamento degli interessi in gioco.

Pertanto, secondo la Cassazione, la causa, quale elemento essenziale del contratto non va intesa come funzione economico sociale, ma come funzione economico individuale: anche di fronte ad un contratto tipico è necessario verificare in concreto la sintesi degli interessi reali perseguiti dai contraenti, per valutare la meritevolezza degli stessi.

Causa intesa dunque quale ragione concreta che persegue il singolo e specifico contratto, ragione dell’affare, giustificazione degli effetti prodotti dal contratto.

In definitiva il concetto di causa concreta esige una analisi degli interessi desumibili in concreto dall’ operazione posta in essere e non in astratto dal tipo contrattuale.

Definita in questi termini la causa del contratto, risulta più evidente la sua autonomia rispetto al concetto di tipo negoziale, come osservato da autorevole dottrina.

L’indagine sul tipo è astratta e statica, dovendosi operare un mero raffronto tra lo schema formulato dai privati e quello disciplinato dal legislatore.

L’indagine sulla causa è, come precisato, concreta e sempre dinamica, operandosi un raffronto dinamico tra interessi perseguiti dai privati e interessi protetti dall’ordinamento.

Con il tipo si pone un problema di configurabilità dell’operazione; con la causa, invece, si pone un problema di liceità degli interessi perseguiti dalle parti in concreto.

Il tipo ha a che fare con lo schema astratto previsto dal legislatore; con la causa si deve indagare sull’operazione economica nel suo complesso, ivi compresi gli aspetti soggettivi ed oggettivi che sfuggono ad una indagine condotta per schemi e per tipi.

Il mutuo stipulato con il giocatore è lecito se concesso da un terzo non giocatore, pur se consapevole del suo impiego.

Se il mutuo viene concesso dal casinò diviene illecito, in quanto l’immoralità deriva dalla posizione del mutuante interessato alla prosecuzione del gioco.

Va valutato, quindi, l’interesse del gestore del casinò, ciò che lo spinge a dare a mutuo la somma, ovverosia la causa concreta.

Ecco come un contratto tipico (il mutuo), di per sé lecito, può dar vita ad illiceità della causa, intesa e valutata nel senso sopra delineato.

Secondo una prima e più risalente impostazione (teoria soggettiva) la causa doveva identificarsi con il motivo ultimo, determinante e tipico che induce le parti ad agire.

La causa, quindi, si identificava con lo scopo perseguito dal contraente, venendo in rilievo il dato soggettivo dell’interesse perseguito dal privato, piuttosto che il dato oggettivo della funzione svolta dal contratto.

In tal modo era possibile ipotizzare, in caso ad esempio di contratti di scambio, due diverse cause riferite alle due diverse obbligazioni, nonostante l’unicità dello strumento negoziale.

Successivamente si assisteva al superamento di questa impostazione a vantaggio di una prospettiva oggettiva (teoria oggettiva): la causa andava ricondotta alla funzione economico sociale del contratto e non all’intento pratico delle parti.

La causa, pertanto, veniva intesa come la tipica ragione economico giuridica del contratto, ovverosia ciò che giustificava l’operazione dei privati.

Tale teoria giungeva a risultati opposti rispetto all’impostazione soggettiva: era possibile riferire una sola causa ad un determinato tipo contrattuale; dieci compravendite, ad esempio, avevano sempre la stessa causa, attesa l’unicità della funzione economico sociale di tale operazione economica.

Queste, in estrema sintesi, le due nozioni di causa, in certo senso opposte, che si contendevano il campo.

Oggi, alla luce di un orientamento giurisprudenziale di ampio respiro, è agevole rilevare il definitivo abbandono del concetto di causa intesa come funzione economico sociale del contratto come delineato dalla teoria oggettiva.

Si assiste ad una riemersione della teoria soggettiva: secondo la cassazione la causa è lo scopo pratico del contratto, la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, quale funzione individuale della singola e specifica operazione, al di là del modello astratto utilizzato.

La causa di un contratto, non è la sua funzione economico sociale, che si cristallizzarebbe per ogni tipo di contratto tipizzato dal legislatore (che non spiegherebbe come un contratto tipico possa avere causa illecita) ma, continua la giurisprudenza, è la sintesi degli interessi reali che il singolo specifico contratto posto in essere è diretto a realizzare (c.d. causa concreta).

Tale ricostruzione della causa del negozio incide, ad esempio, sulla interpretazione del contratto.

Il giudice nel valutare il contratto deve interrogarsi sulle esigenze che hanno indotto le parti a stipulare, avendo riguardo alla funzione concreta che quel contratto svolge nel contemperamento degli interessi in gioco.

Pertanto, secondo la Cassazione, la causa, quale elemento essenziale del contratto non va intesa come funzione economico sociale, ma come funzione economico individuale: anche di fronte ad un contratto tipico è necessario verificare in concreto la sintesi degli interessi reali perseguiti dai contraenti, per valutare la meritevolezza degli stessi.

Causa intesa dunque quale ragione concreta che persegue il singolo e specifico contratto, ragione dell’affare, giustificazione degli effetti prodotti dal contratto.

In definitiva il concetto di causa concreta esige una analisi degli interessi desumibili in concreto dall’ operazione posta in essere e non in astratto dal tipo contrattuale.

Definita in questi termini la causa del contratto, risulta più evidente la sua autonomia rispetto al concetto di tipo negoziale, come osservato da autorevole dottrina.

L’indagine sul tipo è astratta e statica, dovendosi operare un mero raffronto tra lo schema formulato dai privati e quello disciplinato dal legislatore.

L’indagine sulla causa è, come precisato, concreta e sempre dinamica, operandosi un raffronto dinamico tra interessi perseguiti dai privati e interessi protetti dall’ordinamento.

Con il tipo si pone un problema di configurabilità dell’operazione; con la causa, invece, si pone un problema di liceità degli interessi perseguiti dalle parti in concreto.

Il tipo ha a che fare con lo schema astratto previsto dal legislatore; con la causa si deve indagare sull’operazione economica nel suo complesso, ivi compresi gli aspetti soggettivi ed oggettivi che sfuggono ad una indagine condotta per schemi e per tipi.

Il mutuo stipulato con il giocatore è lecito se concesso da un terzo non giocatore, pur se consapevole del suo impiego.

Se il mutuo viene concesso dal casinò diviene illecito, in quanto l’immoralità deriva dalla posizione del mutuante interessato alla prosecuzione del gioco.

Va valutato, quindi, l’interesse del gestore del casinò, ciò che lo spinge a dare a mutuo la somma, ovverosia la causa concreta.

Ecco come un contratto tipico (il mutuo), di per sé lecito, può dar vita ad illiceità della causa, intesa e valutata nel senso sopra delineato.