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La natura giuridica del pagamento traslativo

Mare, profumo di mare
Ph. Giacomo Martini / Mare, profumo di mare

La natura giuridica del pagamento traslativo

 

Nel nostro ordinamento la proprietà e gli altri diritti reali si trasferiscono o si costituiscono con un unico contratto ad efficacia reale: si tratta del principio del consenso traslativo sancito all’art. 1376 c.c. Il consenso delle parti legittimamente manifestato è pertanto sufficiente a produrre l’effetto reale.

Un’ ipotesi che ha dato luogo a vivaci contrasti in dottrina ed in giurisprudenza è quella relativa all’ammissibilità del pagamento traslativo e al suo inquadramento strutturale, quale strumento idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale. Per pagamento traslativo si intende, in via di prima approssimazione, l’atto con il quale una parte, in adempimento di un obbligo, trasferisce all’altra la proprietà o altro diritto reale.

Alcuni significativi esempi di pagamento traslativo sono riscontrabili, secondo autorevole dottrina, nel mandato ad acquistare senza rappresentanza beni immobili o mobili registrati, nel legato ex art. 651 c.c., nella collazione di immobili mediante conferimento in natura, nel negozio fiduciario.

Soffermiamoci sulle prime due ipotesi.

Ai sensi dell’art. 1706 c.c. in caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili o mobili registrati, il mandatario, compiuto l’acquisto, è obbligato a ritrasferirlo al mandante.

In caso, invece, di legato di cosa dell’onerato o di un terzo, disciplinato all’art. 651 c.c., l’onerato, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva ad un terzo, è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario.

In entrambi i casi, ora il mandatario, ora l’onerato, sono obbligati a trasferire la proprietà rispettivamente al mandante e al legatario.

In tali ipotesi di pagamento traslativo il trasferimento della proprietà avviene solvendi causa, in adempimento di un preesistente obbligo che ha titolo nel contratto, per il mandatario, e nel testamento, per l’onerato.

Una parte della dottrina ha sostenuto l’inammissibilità di tale figura perchè in contrasto con il principio di causalità dei trasferimenti. Si riteneva che tale pagamento non trovasse causa in un negozio traslativo tipico: essendo privo di causa veniva considerato nullo per difetto di uno dei requisiti essenziali del contratto richiesti dall’art. 1325 c.c. Tale tesi è da considerare oramai superata.

Secondo un’altra impostazione, alla quale si aderisce, il pagamento traslativo non va inquadrato come atto privo di causa, bensì come negozio a causa esterna. Si tratta, in particolare, di atti la cui giustficazione causale viene mutata da quella dell’obbligazione che viene adempiuta. La causa c’è, la si individua per relationem.

La conseguenza operativa di un tale inquadramento è che l’atto di pagamento traslativo con causa esterna necessita di una expressio causae, ovverosia di una indicazione espressa del diverso rapporto giustificativo.

In altre parole dal contesto dell’atto deve risultare (expressio causae) la funzione solutoria del pagamento traslativo mediante il rinvio espresso all’obbligazione da adempiere.

Tornando ai nostri esempi, nell’atto di trasferimento della proprietà dei beni acquistati dal mandatario al mandante deve risultare in modo espresso il riferimento alla causa esterna (il mandato senza rappresentanza), ovverosia al titolo da cui nasce l’obbligo del trasferimento che con il pagamento traslativo si intende adempiere.

Nell’atto di pagamento traslativo con cui l’onerato trasferisce la proprietà della cosa acquistata dal terzo al legatario, deve essere esplicitata la causa con riferimento al titolo, il testamento, da cui nasce la funzione solutoria del pagamento traslativo. L’onerato trasferisce al legatario in adempimento di un obbligo che ha titolo nel testamento. In tal caso l’atto di ultima volontà rappresenta la causa, che è esterna, del pagamento traslativo.

Sia il mandatario che l’onerato trasferiscono perchè devono, perchè sono obbligati. Ecco perchè i loro atti sono stipulati solvendi causa e mutano la giustificazione causale dall’esterno: dal mandato e dal testamento.

In entrambi gli esempi prospettati sembrerebbe ravvisabile una separazione tra fase obbligatoria e fase traslativa. Non vi è certo astrattezza causale poichè l’atto traslativo viene ricollegato alla precedente vicenda che origina l’obbligo di dare. La causa c’è. E’ esterna.

Secondo autorevole dottrina nell’ipotesi di pagamento traslativo si ha un avvicinamento al diritto romano che prevedeva la necessità della consegna della cosa ai fini del trasferimento della proprietà distinguendosi tra titulus adquirendi (l’accordo, la fonte dell’obbligo di consegnare) e modus adquirendi (la consegna, la traditio).

Infatti nel pagamento traslativo di una obbligazione di dare il titulus adquirendi è rappresentato dal titolo dal quale nasce l’obbligo (nei nostri esempi il mandato ed il testamento); il modus adquirendi è costituito dal successivo negozio di attribuzione stipulato causa solvendi rispettivamente dal mandatario e dall’onerato (l’atto di pagamento traslativo).

Per completezza di esposizione è opportuno accennare brevemente al profilo operativo del pagamento traslativo.

La prassi notarile, ad esempio, ispirandosi a criteri tuzioristici, costruisce la fattispecie in termini di contratto di trasferimento senza corrispettivo a causa esterna, dove il trasferimento del diritto reale si realizza a seguito del consenso legittimamente manifestato dalle parti contraenti (entrambe costituite in atto) in adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esterno.

L’estinzione del pregresso rapporto obbligatorio rappresenta l’expressio causae (di solito esplicitata nella premessa dell’atto pubblico) dell’atto di pagamento traslativo.

Da qui la natura solutoria pacificamente riconosciuta al negozio traslativo.

Nel nostro ordinamento la proprietà e gli altri diritti reali si trasferiscono o si costituiscono con un unico contratto ad efficacia reale: si tratta del principio del consenso traslativo sancito all’art. 1376 c.c. Il consenso delle parti legittimamente manifestato è pertanto sufficiente a produrre l’effetto reale.

Un’ ipotesi che ha dato luogo a vivaci contrasti in dottrina ed in giurisprudenza è quella relativa all’ammissibilità del pagamento traslativo e al suo inquadramento strutturale, quale strumento idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale. Per pagamento traslativo si intende, in via di prima approssimazione, l’atto con il quale una parte, in adempimento di un obbligo, trasferisce all’altra la proprietà o altro diritto reale.

Alcuni significativi esempi di pagamento traslativo sono riscontrabili, secondo autorevole dottrina, nel mandato ad acquistare senza rappresentanza beni immobili o mobili registrati, nel legato ex art. 651 c.c., nella collazione di immobili mediante conferimento in natura, nel negozio fiduciario.

Soffermiamoci sulle prime due ipotesi.

Ai sensi dell’art. 1706 c.c. in caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili o mobili registrati, il mandatario, compiuto l’acquisto, è obbligato a ritrasferirlo al mandante.

In caso, invece, di legato di cosa dell’onerato o di un terzo, disciplinato all’art. 651 c.c., l’onerato, se risulta che il testatore sapeva che la cosa legata apparteneva ad un terzo, è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario.

In entrambi i casi, ora il mandatario, ora l’onerato, sono obbligati a trasferire la proprietà rispettivamente al mandante e al legatario.

In tali ipotesi di pagamento traslativo il trasferimento della proprietà avviene solvendi causa, in adempimento di un preesistente obbligo che ha titolo nel contratto, per il mandatario, e nel testamento, per l’onerato.

Una parte della dottrina ha sostenuto l’inammissibilità di tale figura perchè in contrasto con il principio di causalità dei trasferimenti. Si riteneva che tale pagamento non trovasse causa in un negozio traslativo tipico: essendo privo di causa veniva considerato nullo per difetto di uno dei requisiti essenziali del contratto richiesti dall’art. 1325 c.c. Tale tesi è da considerare oramai superata.

Secondo un’altra impostazione, alla quale si aderisce, il pagamento traslativo non va inquadrato come atto privo di causa, bensì come negozio a causa esterna. Si tratta, in particolare, di atti la cui giustficazione causale viene mutata da quella dell’obbligazione che viene adempiuta. La causa c’è, la si individua per relationem.

La conseguenza operativa di un tale inquadramento è che l’atto di pagamento traslativo con causa esterna necessita di una expressio causae, ovverosia di una indicazione espressa del diverso rapporto giustificativo.

In altre parole dal contesto dell’atto deve risultare (expressio causae) la funzione solutoria del pagamento traslativo mediante il rinvio espresso all’obbligazione da adempiere.

Tornando ai nostri esempi, nell’atto di trasferimento della proprietà dei beni acquistati dal mandatario al mandante deve risultare in modo espresso il riferimento alla causa esterna (il mandato senza rappresentanza), ovverosia al titolo da cui nasce l’obbligo del trasferimento che con il pagamento traslativo si intende adempiere.

Nell’atto di pagamento traslativo con cui l’onerato trasferisce la proprietà della cosa acquistata dal terzo al legatario, deve essere esplicitata la causa con riferimento al titolo, il testamento, da cui nasce la funzione solutoria del pagamento traslativo. L’onerato trasferisce al legatario in adempimento di un obbligo che ha titolo nel testamento. In tal caso l’atto di ultima volontà rappresenta la causa, che è esterna, del pagamento traslativo.

Sia il mandatario che l’onerato trasferiscono perchè devono, perchè sono obbligati. Ecco perchè i loro atti sono stipulati solvendi causa e mutano la giustificazione causale dall’esterno: dal mandato e dal testamento.

In entrambi gli esempi prospettati sembrerebbe ravvisabile una separazione tra fase obbligatoria e fase traslativa. Non vi è certo astrattezza causale poichè l’atto traslativo viene ricollegato alla precedente vicenda che origina l’obbligo di dare. La causa c’è. E’ esterna.

Secondo autorevole dottrina nell’ipotesi di pagamento traslativo si ha un avvicinamento al diritto romano che prevedeva la necessità della consegna della cosa ai fini del trasferimento della proprietà distinguendosi tra titulus adquirendi (l’accordo, la fonte dell’obbligo di consegnare) e modus adquirendi (la consegna, la traditio).

Infatti nel pagamento traslativo di una obbligazione di dare il titulus adquirendi è rappresentato dal titolo dal quale nasce l’obbligo (nei nostri esempi il mandato ed il testamento); il modus adquirendi è costituito dal successivo negozio di attribuzione stipulato causa solvendi rispettivamente dal mandatario e dall’onerato (l’atto di pagamento traslativo).

Per completezza di esposizione è opportuno accennare brevemente al profilo operativo del pagamento traslativo.

La prassi notarile, ad esempio, ispirandosi a criteri tuzioristici, costruisce la fattispecie in termini di contratto di trasferimento senza corrispettivo a causa esterna, dove il trasferimento del diritto reale si realizza a seguito del consenso legittimamente manifestato dalle parti contraenti (entrambe costituite in atto) in adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esterno.

L’estinzione del pregresso rapporto obbligatorio rappresenta l’expressio causae (di solito esplicitata nella premessa dell’atto pubblico) dell’atto di pagamento traslativo.

Da qui la natura solutoria pacificamente riconosciuta al negozio traslativo.