Tribunale di Lecce: risarcimento del danno da trattamento estetico

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, Avv. Lucia De Matteis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al N. 474 Ruolo Generale contenzioso civile delle cause dell’ anno 2002 avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - risarcimento danni, promossa

DA

……… residente in San Cesario ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’avv. Giuseppina Capodacqua che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORE

CONTRO

………….. titolare della ditta …………… con sede in Lecce ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonila De Pandis, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale, notificato il 2105,01, la sig.ra ……….. si opponeva al detto decreto, emesso dal Giudice di Pace di Lecce, in data 11.04.01 e notificato il 20 successivo. Alla prima udienza, instauratosi rituale contraddittorio, la difesa dell’opponente rilevava l’incompetenza per valore del Giudice adito che, con sentenza del 27.10.01, accoglieva l’eccezione, disponendo conseguentemente, la separazione delle cause e rimettendo la domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale di Lecce, competente, con termine di mesi tre per la riassunzione.

Con atto di riassunzione del 23.29 gennaio 2002, la sig.ra …….. conveniva in giudizio ……….., nella sua qualità, per sentire accogliere le conclusioni, come in atti rassegnate, con condanna della convenuta — previo accertamento della sua responsabilità in ordine ai danni subiti da essa deducente a causa dei trattamenti effettuati presso il ……… e risarcimento del danno, consistente sia nelle spese mediche sostenute che nel danno alla salute ed alla vita di relazione che ne era scaturito, da quantificarsi in via equitativa.

Asseriva nel merito, l’istante, che nel mese di luglio del 2000, si era recata presso il ………….. al fine di usufruire di trattamenti estetici per il corpo, con particolare riferimento alle gambe. affette da cellulite evidente.

Affermava, ancora, di aver illustrato tutta la problematica alla titolare del Centro, convenuta, la quale aveva garantito la rimozione dei problemi lamentati con l’utilizzo di trattamenti assolutamente innocui dal punto di vista della salute ed ottimali sotto il profilo dei risultati estetici. A tale fine, veniva sottoscritta, in data 26.07.00, regolare contratto, con schede personali di lavoro, che ha costituito il titolo dell’emesse decreto ingiuntivo opposto.

Concludeva affèrmando che, in conseguenza della pessima riuscita degli interventi, l’attrice aveva dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari specializzati, sottoponendosi ad interventi chirurgici e quant’altro. Con vittoria di spese e compensi di lite. La convenuta titolare del ……………. si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.05.02, nella quale contestava fermamente gli assunti attorei, eccepiva l’indeterminatezza della domanda per come formulata nell’atto introduttivo e concludeva per il rigetta della stessa, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. Asseriva, nel merito, che la deducente era da tempo cliente del Centro, che si era sottoposta a svariati trattamenti estetici, avendo ottimi risultati e per i quali aveva sempre pagato il corrispettivo pattuito anche usufruendo di notevoli sconti atteso il rapporto cordiale e duraturo che era stato posto in essere tra le parti. Invero, già dalla primavera del 2000 la ……….. aveva effettuato molti trattamenti: pacchetto di trattamenti DIBI, comprendente 7 fisiotron, 15 tonic, 7 bendaggi, 7 presso terapie, ecc.; successivamente aveva acquistato 12 trattamenti rassodanti e tonificanti denominati “Synus’, anche questi regolarmente effettuati. In data 3.06.00 acquistava, ancora, essa deducente, altro pacchetto consistente in 14 trattamenti LPG, ovvero di endermiologie, anch’essi regolarmente effettuati ed altre sedute di Hidrofor, svolte con l’utilizzo di altro macchinario, trovato di gradimento da parte di essa attrice, nelle sedute omaggio offertele dal Centro.

La causa, veniva sufficientemente istruita con l’espletamento degli interrogatori formali delle parti, ammessi con ordinanza resa in data 11.03.2004, nonché con la prova testimoniale, come richiesta ed ammessa, con successiva ordinanza del 10.11/11/2005. Veniva altresì espletata la consulenza tecnica medico legale atta a verificare l’esistenza dei lamentati danni e, in caso affermativo, il nesso di causalità tra questi ultimi e i trattamenti eseguiti, nonché la quantificazione dell’eventuale danno biologico residuato.

Una volta precisate le conclusioni, concessi i termini per il deposito di note conclusive e repliche, la causa, all’udienza dei 9.04.2008, veniva discussa oralmente e decisa ex art. 281 quinquies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta accertato dalla documentazione in atti e dall‘istruttoria del giudizio che la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento riguardo la richiesta di risarcimento del danno lamentato dalla deducente, a causa dell’increscioso cattivo esito dei trattamenti estetici sulla stessa effettuati.

Il lamentato grave stato fisico dell’attrice, manifestatosi successivamente ai trattamenti effettuati nel Centro Estetico, di cui è titolare la convenuta, che ha comportato la sospensione degli stessi ed il ricorso immediato alle terapie, nonché a ben due trattamenti chirurgici da parte del dott. Caio, è apparso nel giudizio in tutta la sua “gravità”.

Dall’accurato esame dell’istruttoria sono emersi alcuni dati assolutamente importanti al fine di valutare il caso di specie; l’interrogatorio dell’attrice in realtà nulla di più aggiunge agli assunti di cui all’atto introduttivo, parte convenuta, invece, nella stessa sede, riferisce di non aver effettuato nessuna anamnesi sulla cliente, ……. di non averla sottoposta ad accertamenti, nè a visita particolareggiata prima di decidere che tipo di trattamenti effettuarle per limitare e/o eliminare i disturbi per i quali si era recata presso il detto Centro Estetico.

Il marito dell’attrice riferisce — in sede di prova testimoniale - che la moglie non aveva in precedenza avuto problemi del genere, ossia di quelli verificatisi in seguito ai trattamenti estetici; che dall’esecuzione di questi ultimi non aveva tratto i benefici sperati e che anzi, vedendosi peggiorata, aveva una certa riluttanza nel farsi vedere “scoperta”. Ancora, il dott. Caio, che aveva visitato nell’immediatezza l’attrice, sottoponendola poi ad interventi chirurgici, afferma che vi era un peggioramento delle condizioni delle zone trattate, ossia gambe e glutei, della…….. Tali zone, invero, non sono contestate, con riferimento alla loro esatta ubicazione, da parte convenuta.

Le operatrici del Centro rammentavano invece che la detta…………. appariva sempre soddisfatta di tutte le iniziative estetiche effettuate sulla sua persona ed anzi rilevavano che i trattamenti erano stati di svariato tipo e tutti regolarmente effettuati. Riferivano, ancora, che erano state loro stesse ad effettuare i trattamenti per cui è causa, ma non facevano mai alcun riferimento, seppure generico, alla loro qualifica in seno al Centro, alle loro attitudini e ad eventuali corsi di specializzazione frequentati al fine di meglio eseguire le “manipolazioni” utilizzate nel Centro.

A ciò si aggiunga il corposo lavoro effèttuato dal nominato C.T.U. che, nel suo elaborato peritale, apparso assai puntuale e particolareggiato, supportato anche dall’ausilio di uno specialista del settore, ha posto in rilievo molteplici problematiche, evidenziando - nelle svariate sfaccettature che connotano la patologia per cui è causa una serie di considerazioni che vanno dall’analisi dei macchinari, utilizzati nel Centro, alla loro applicazione in estetica ed in medicina ed al loro corretto utilizzo e funzionamento, fino alle conclusioni circa la patologia lamentata dalla deduceute, senza però riuscire a determinare l’entità del danno occorso per i fitti di causa.

Il professionista incaricato dal Giudice non esclude, a certe condizioni ossia che le applicazioni siano state effettuate da mani non “esperte” circostanza che non appare confinata da parte convenuta che attua solo un generico riferimento alle “certificazioni” di cui gode Il Centro, il nesso causale fra i danni lamentati, ai quali l’istante ha tentato di porre rimedio con gli interventi chirurgici effettuati, e i trattamenti stessi, a cui tutti i testimoni hanno fitto puntuale riferimento.

Il danno alla salute invocato e il disagio comprensibilmente e verosimilmente patito dall’attrice legittimano, infatti, nel caso di specie, la richiesta attorea, supportata dalla prova testimoniale e dalla cm medico legale che ha identificato anomalie nei trattamenti estetici praticati, evidenziando, sul piano medico-scientifico, un diretto rapporto fra le modalità esecutive (?) dei trattamenti e le conseguenze degli stessi.

Orbene, il danno per come richiesto, risulta provato, consentendo altresì l’ingresso della richiesta di risarcimento a causa dell’emersa imprudenza, negligenza ed imperizia del comportamento di parte convenuta.

Invero, il danno alla salute, rientra a pieno titolo nel disposto dell’art.32 Cost. tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione e la sua tutela si attaglia perfettamente alla norma di cui all’art 176 cc in virtù della quale è nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

A ciò si aggiunga il comportamento assunto da parte convenuta che, non verificando accuratamente lo stato di salute, con adeguata anamnesi della cliente non ha correttamente valutato o ha forse sottovalutato i rischi cui esponeva la detta effettuando indiscriminatamente terapie estetiche e non proprio tali. Infatti il dott. Cassano, nel suo elaborato, analizza con cura le caratteristiche dei due trattamenti per cui è causa, affermando che Hidrofor è un trattamento assai invasivo, riservato alla classe medica, con chiari risvolti terapeutici sotto il profilo estetico, mentre Endermologie, che va distinto dal precedente, può essere effettuato anche dall’estetista purché altamente qualificata, viste le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali. In proposito, riferisce quanto scritto dalla casa produttrice la quale nelle “precauzioni d’uso” declina ogni responsabilità per effetti collaterali i» caso di uso non idoneo.

Con riferimento a tale ultimo assunto, parte convenuta non ha addotto argomentazione alcuna - di rilievo giuridico - a sostegno della propria tesi.

Dall’escussione dei testimoni di parte convenuta, è emerso altresì che l’attrice era cliente abituale del Centro e dunque particolarmente attenta al proprio aspetto estetico. Anche da ciò scaturisce — con maggiore vigore - il particolare disagio patito dall’attrice in conseguenza dei trattamenti de quo.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto sopra esposte, questo Giudice ritiene di poter accogliere, come detto, la domanda anche con riguardo alla richiesta di risarcimento, oltre che del danno prettamente patrimoniale (€. 2.840,5 quale esborso documentato per due interventi chirurgici denominati “Soft Endomodel”) anche di quello alla salute, come ingiusta lesione dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica propriamente detta.

In presenza di espressa richiesta di statuizione in via equitativa - limitatamente alla seconda voce di danno — si ritiene equo determinarla in € 3.000,00, senza interessi legali, in assenza di richiesta in tal senso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,

PQM.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ….….., ed in accoglimento della stessa, così provvede:

1 - Dichiara la responsabilità di ……… nella sua qualità di titolare del “……….” per il grave pregiudizio arrecato all’attrice in conseguenza dell’evento per cui è causa.

2 - Per l’effetto, condanna essa convenuta, nella spiegata qualità, per il titolo dedotto in giudizio, al risarcimento del danno in favore dell’istante quantificato equitativamente in €. 3.000,00, oltre alle spese mediche documentate e sostenute per la chirurgia eseguita, pari ad € 2.840,51.

3 - Condanna, ancora, la convenuta, sempre nella sua espressa qualità, alla rifusione delle spese e competenze dei giudizio - che liquida, in favore della ………. ed in assenza di nota specifica, in complessivi euro 2.450,00, di cui euro 300,00 per spese, oltre il 12,5% rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.

4 - Pone definitivamente a carico della soccombente le spese liquidate per la C.T.U.

Lecce, 9 aprile 2008.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, Avv. Lucia De Matteis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al N. 474 Ruolo Generale contenzioso civile delle cause dell’ anno 2002 avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - risarcimento danni, promossa

DA

……… residente in San Cesario ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’avv. Giuseppina Capodacqua che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

ATTORE

CONTRO

………….. titolare della ditta …………… con sede in Lecce ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Antonila De Pandis, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale, notificato il 2105,01, la sig.ra ……….. si opponeva al detto decreto, emesso dal Giudice di Pace di Lecce, in data 11.04.01 e notificato il 20 successivo. Alla prima udienza, instauratosi rituale contraddittorio, la difesa dell’opponente rilevava l’incompetenza per valore del Giudice adito che, con sentenza del 27.10.01, accoglieva l’eccezione, disponendo conseguentemente, la separazione delle cause e rimettendo la domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale di Lecce, competente, con termine di mesi tre per la riassunzione.

Con atto di riassunzione del 23.29 gennaio 2002, la sig.ra …….. conveniva in giudizio ……….., nella sua qualità, per sentire accogliere le conclusioni, come in atti rassegnate, con condanna della convenuta — previo accertamento della sua responsabilità in ordine ai danni subiti da essa deducente a causa dei trattamenti effettuati presso il ……… e risarcimento del danno, consistente sia nelle spese mediche sostenute che nel danno alla salute ed alla vita di relazione che ne era scaturito, da quantificarsi in via equitativa.

Asseriva nel merito, l’istante, che nel mese di luglio del 2000, si era recata presso il ………….. al fine di usufruire di trattamenti estetici per il corpo, con particolare riferimento alle gambe. affette da cellulite evidente.

Affermava, ancora, di aver illustrato tutta la problematica alla titolare del Centro, convenuta, la quale aveva garantito la rimozione dei problemi lamentati con l’utilizzo di trattamenti assolutamente innocui dal punto di vista della salute ed ottimali sotto il profilo dei risultati estetici. A tale fine, veniva sottoscritta, in data 26.07.00, regolare contratto, con schede personali di lavoro, che ha costituito il titolo dell’emesse decreto ingiuntivo opposto.

Concludeva affèrmando che, in conseguenza della pessima riuscita degli interventi, l’attrice aveva dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari specializzati, sottoponendosi ad interventi chirurgici e quant’altro. Con vittoria di spese e compensi di lite. La convenuta titolare del ……………. si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.05.02, nella quale contestava fermamente gli assunti attorei, eccepiva l’indeterminatezza della domanda per come formulata nell’atto introduttivo e concludeva per il rigetta della stessa, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite. Asseriva, nel merito, che la deducente era da tempo cliente del Centro, che si era sottoposta a svariati trattamenti estetici, avendo ottimi risultati e per i quali aveva sempre pagato il corrispettivo pattuito anche usufruendo di notevoli sconti atteso il rapporto cordiale e duraturo che era stato posto in essere tra le parti. Invero, già dalla primavera del 2000 la ……….. aveva effettuato molti trattamenti: pacchetto di trattamenti DIBI, comprendente 7 fisiotron, 15 tonic, 7 bendaggi, 7 presso terapie, ecc.; successivamente aveva acquistato 12 trattamenti rassodanti e tonificanti denominati “Synus’, anche questi regolarmente effettuati. In data 3.06.00 acquistava, ancora, essa deducente, altro pacchetto consistente in 14 trattamenti LPG, ovvero di endermiologie, anch’essi regolarmente effettuati ed altre sedute di Hidrofor, svolte con l’utilizzo di altro macchinario, trovato di gradimento da parte di essa attrice, nelle sedute omaggio offertele dal Centro.

La causa, veniva sufficientemente istruita con l’espletamento degli interrogatori formali delle parti, ammessi con ordinanza resa in data 11.03.2004, nonché con la prova testimoniale, come richiesta ed ammessa, con successiva ordinanza del 10.11/11/2005. Veniva altresì espletata la consulenza tecnica medico legale atta a verificare l’esistenza dei lamentati danni e, in caso affermativo, il nesso di causalità tra questi ultimi e i trattamenti eseguiti, nonché la quantificazione dell’eventuale danno biologico residuato.

Una volta precisate le conclusioni, concessi i termini per il deposito di note conclusive e repliche, la causa, all’udienza dei 9.04.2008, veniva discussa oralmente e decisa ex art. 281 quinquies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta accertato dalla documentazione in atti e dall‘istruttoria del giudizio che la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento riguardo la richiesta di risarcimento del danno lamentato dalla deducente, a causa dell’increscioso cattivo esito dei trattamenti estetici sulla stessa effettuati.

Il lamentato grave stato fisico dell’attrice, manifestatosi successivamente ai trattamenti effettuati nel Centro Estetico, di cui è titolare la convenuta, che ha comportato la sospensione degli stessi ed il ricorso immediato alle terapie, nonché a ben due trattamenti chirurgici da parte del dott. Caio, è apparso nel giudizio in tutta la sua “gravità”.

Dall’accurato esame dell’istruttoria sono emersi alcuni dati assolutamente importanti al fine di valutare il caso di specie; l’interrogatorio dell’attrice in realtà nulla di più aggiunge agli assunti di cui all’atto introduttivo, parte convenuta, invece, nella stessa sede, riferisce di non aver effettuato nessuna anamnesi sulla cliente, ……. di non averla sottoposta ad accertamenti, nè a visita particolareggiata prima di decidere che tipo di trattamenti effettuarle per limitare e/o eliminare i disturbi per i quali si era recata presso il detto Centro Estetico.

Il marito dell’attrice riferisce — in sede di prova testimoniale - che la moglie non aveva in precedenza avuto problemi del genere, ossia di quelli verificatisi in seguito ai trattamenti estetici; che dall’esecuzione di questi ultimi non aveva tratto i benefici sperati e che anzi, vedendosi peggiorata, aveva una certa riluttanza nel farsi vedere “scoperta”. Ancora, il dott. Caio, che aveva visitato nell’immediatezza l’attrice, sottoponendola poi ad interventi chirurgici, afferma che vi era un peggioramento delle condizioni delle zone trattate, ossia gambe e glutei, della…….. Tali zone, invero, non sono contestate, con riferimento alla loro esatta ubicazione, da parte convenuta.

Le operatrici del Centro rammentavano invece che la detta…………. appariva sempre soddisfatta di tutte le iniziative estetiche effettuate sulla sua persona ed anzi rilevavano che i trattamenti erano stati di svariato tipo e tutti regolarmente effettuati. Riferivano, ancora, che erano state loro stesse ad effettuare i trattamenti per cui è causa, ma non facevano mai alcun riferimento, seppure generico, alla loro qualifica in seno al Centro, alle loro attitudini e ad eventuali corsi di specializzazione frequentati al fine di meglio eseguire le “manipolazioni” utilizzate nel Centro.

A ciò si aggiunga il corposo lavoro effèttuato dal nominato C.T.U. che, nel suo elaborato peritale, apparso assai puntuale e particolareggiato, supportato anche dall’ausilio di uno specialista del settore, ha posto in rilievo molteplici problematiche, evidenziando - nelle svariate sfaccettature che connotano la patologia per cui è causa una serie di considerazioni che vanno dall’analisi dei macchinari, utilizzati nel Centro, alla loro applicazione in estetica ed in medicina ed al loro corretto utilizzo e funzionamento, fino alle conclusioni circa la patologia lamentata dalla deduceute, senza però riuscire a determinare l’entità del danno occorso per i fitti di causa.

Il professionista incaricato dal Giudice non esclude, a certe condizioni ossia che le applicazioni siano state effettuate da mani non “esperte” circostanza che non appare confinata da parte convenuta che attua solo un generico riferimento alle “certificazioni” di cui gode Il Centro, il nesso causale fra i danni lamentati, ai quali l’istante ha tentato di porre rimedio con gli interventi chirurgici effettuati, e i trattamenti stessi, a cui tutti i testimoni hanno fitto puntuale riferimento.

Il danno alla salute invocato e il disagio comprensibilmente e verosimilmente patito dall’attrice legittimano, infatti, nel caso di specie, la richiesta attorea, supportata dalla prova testimoniale e dalla cm medico legale che ha identificato anomalie nei trattamenti estetici praticati, evidenziando, sul piano medico-scientifico, un diretto rapporto fra le modalità esecutive (?) dei trattamenti e le conseguenze degli stessi.

Orbene, il danno per come richiesto, risulta provato, consentendo altresì l’ingresso della richiesta di risarcimento a causa dell’emersa imprudenza, negligenza ed imperizia del comportamento di parte convenuta.

Invero, il danno alla salute, rientra a pieno titolo nel disposto dell’art.32 Cost. tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione e la sua tutela si attaglia perfettamente alla norma di cui all’art 176 cc in virtù della quale è nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

A ciò si aggiunga il comportamento assunto da parte convenuta che, non verificando accuratamente lo stato di salute, con adeguata anamnesi della cliente non ha correttamente valutato o ha forse sottovalutato i rischi cui esponeva la detta effettuando indiscriminatamente terapie estetiche e non proprio tali. Infatti il dott. Cassano, nel suo elaborato, analizza con cura le caratteristiche dei due trattamenti per cui è causa, affermando che Hidrofor è un trattamento assai invasivo, riservato alla classe medica, con chiari risvolti terapeutici sotto il profilo estetico, mentre Endermologie, che va distinto dal precedente, può essere effettuato anche dall’estetista purché altamente qualificata, viste le controindicazioni ed i possibili effetti collaterali. In proposito, riferisce quanto scritto dalla casa produttrice la quale nelle “precauzioni d’uso” declina ogni responsabilità per effetti collaterali i» caso di uso non idoneo.

Con riferimento a tale ultimo assunto, parte convenuta non ha addotto argomentazione alcuna - di rilievo giuridico - a sostegno della propria tesi.

Dall’escussione dei testimoni di parte convenuta, è emerso altresì che l’attrice era cliente abituale del Centro e dunque particolarmente attenta al proprio aspetto estetico. Anche da ciò scaturisce — con maggiore vigore - il particolare disagio patito dall’attrice in conseguenza dei trattamenti de quo.

Pertanto, alla luce delle considerazioni di fatto e di diritto sopra esposte, questo Giudice ritiene di poter accogliere, come detto, la domanda anche con riguardo alla richiesta di risarcimento, oltre che del danno prettamente patrimoniale (€. 2.840,5 quale esborso documentato per due interventi chirurgici denominati “Soft Endomodel”) anche di quello alla salute, come ingiusta lesione dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica propriamente detta.

In presenza di espressa richiesta di statuizione in via equitativa - limitatamente alla seconda voce di danno — si ritiene equo determinarla in € 3.000,00, senza interessi legali, in assenza di richiesta in tal senso.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo,

PQM.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ….….., ed in accoglimento della stessa, così provvede:

1 - Dichiara la responsabilità di ……… nella sua qualità di titolare del “……….” per il grave pregiudizio arrecato all’attrice in conseguenza dell’evento per cui è causa.

2 - Per l’effetto, condanna essa convenuta, nella spiegata qualità, per il titolo dedotto in giudizio, al risarcimento del danno in favore dell’istante quantificato equitativamente in €. 3.000,00, oltre alle spese mediche documentate e sostenute per la chirurgia eseguita, pari ad € 2.840,51.

3 - Condanna, ancora, la convenuta, sempre nella sua espressa qualità, alla rifusione delle spese e competenze dei giudizio - che liquida, in favore della ………. ed in assenza di nota specifica, in complessivi euro 2.450,00, di cui euro 300,00 per spese, oltre il 12,5% rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge.

4 - Pone definitivamente a carico della soccombente le spese liquidate per la C.T.U.

Lecce, 9 aprile 2008.