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Validità e invalidità del contratto – Validity and invalidity of contract

Proseguiamo il nostro percorso di indagine sui contratti e sulla terminologia legale inglese, affrontando l’argomento della validità e invalidità di un contratto.L’analisi degli istituti giuridici e della terminologia è riferita al contesto anglosassone.

In un precedente contributo abbiamo già descritto in sintesi quali elementi siano richiesti affinché, secondo il diritto inglese, sia concluso un contratto valido.

Si richiede innanzitutto l’incontro di proposta - proposal/offer - e accettazione – acceptance -, nonché la capacità di agire dei contraenti – capacity - e la loro volontà di obbligarsi - intention to create legal relations -; altro requisito essenziale è la consideration, che consiste nel “corrispettivo” o nella “prestazione” in cui si sostanzia lo scambio di valori del contratto (“value sent for value received”).

L’invalidità del contratto– invalidity – può prendere le forme della nullità – nullity, voidness - ovvero dell’annullabilità – voidability -. Anche nel diritto inglese la nullità è una forma più grave di invalidità, l’annullabilità è meno grave e porta conseguenze differenti dalla nullità.

Un contratto è void (ovvero nul), ossia “nullo” non produce effetti giuridici (“a void contract has no legal effect”).

Questo accade nelle ipotesi in cui manchi un elemento essenziale del contratto, ad esempio la consideration, ovvero si è incorsi in un errore – mistake – relativo alla persona del contraente - identity - ovvero all’oggetto del contratto – object, subject matter, scope.

Un contratto è nullo anche qualora sia contrario a principi inderogabili dell’ordinamento, o perché persegue fini illeciti o volti a violare la legge: in questi casi, si parlerà di unlawfulness/illegality of contract – illiceità del contratto.

Un contratto è voidable, ossia “annullabile” quando:

1. manca la capacity, quindi uno o entrambi i contraenti non hanno la capacità di obbligarsi;

2. è viziata la volontà di una delle parti contraenti, esistono cioè dei fattori che viziano il consenso (vitiating factors), come ad esempio nel caso di duress (costrizione, violenza) ossia di una costrizione psicologica che viene esercitata attraverso minacce o intimidazioni, che induce una parte a concludere il contratto per evitare la violenza o il male minacciato. Anche la undue influence, assimilabile alla nostra violenza morale, è ritenuta un vizio del consenso e si verifica quando una delle parti usa la propria influenza sull’altra per indurla a concludere il contratto, avvalendosi della propria posizione di supremazia (contesti tipici sono quelli dei rapporti tra medico e paziente, o tra genitori e figli).

Il contratto è annullabile anche nei casi di misrepresentation, cioè di false o inesatte dichiarazioni di uno dei contraenti finalizzate alla conclusione del contratto, dichiarazioni che sono relative ad elementi essenziali (material) del rapporto contrattuale e quindi determinanti per il consenso. Una fattispecie molto simile a quella descritta dall’art. 1439 del nostro codice civile, dal quale però il diritto inglese si differenzia in quanto il contratto sarà annullabile anche nei casi in cui la misrepresentation sia stata colposa – negligent – o non intenzionale – innocent -.

Il contratto voidable produce effetti giuridici fino a quando non viene annullato; la parte dalla quale non dipende l’annullabilità del contratto (non-defaulting party) può anche decidere di convalidare il contratto annullabile (“to affirm a voidable contract”).

La terminologia giuridica inglese è molto varia quando si tratta di definire l’”annullamento”, che nel caso di misrepresentation sarà individuato dal termine rescission (verbo: to rescind). Negli altri casi per definire l’”annullamento” di un contratto si utilizzano generalmente costrutti quali “to set aside”, “to make void (or null)”, “to annul”, “to avoid”.

Proseguiamo il nostro percorso di indagine sui contratti e sulla terminologia legale inglese, affrontando l’argomento della validità e invalidità di un contratto.L’analisi degli istituti giuridici e della terminologia è riferita al contesto anglosassone.

In un precedente contributo abbiamo già descritto in sintesi quali elementi siano richiesti affinché, secondo il diritto inglese, sia concluso un contratto valido.

Si richiede innanzitutto l’incontro di proposta - proposal/offer - e accettazione – acceptance -, nonché la capacità di agire dei contraenti – capacity - e la loro volontà di obbligarsi - intention to create legal relations -; altro requisito essenziale è la consideration, che consiste nel “corrispettivo” o nella “prestazione” in cui si sostanzia lo scambio di valori del contratto (“value sent for value received”).

L’invalidità del contratto– invalidity – può prendere le forme della nullità – nullity, voidness - ovvero dell’annullabilità – voidability -. Anche nel diritto inglese la nullità è una forma più grave di invalidità, l’annullabilità è meno grave e porta conseguenze differenti dalla nullità.

Un contratto è void (ovvero nul), ossia “nullo” non produce effetti giuridici (“a void contract has no legal effect”).

Questo accade nelle ipotesi in cui manchi un elemento essenziale del contratto, ad esempio la consideration, ovvero si è incorsi in un errore – mistake – relativo alla persona del contraente - identity - ovvero all’oggetto del contratto – object, subject matter, scope.

Un contratto è nullo anche qualora sia contrario a principi inderogabili dell’ordinamento, o perché persegue fini illeciti o volti a violare la legge: in questi casi, si parlerà di unlawfulness/illegality of contract – illiceità del contratto.

Un contratto è voidable, ossia “annullabile” quando:

1. manca la capacity, quindi uno o entrambi i contraenti non hanno la capacità di obbligarsi;

2. è viziata la volontà di una delle parti contraenti, esistono cioè dei fattori che viziano il consenso (vitiating factors), come ad esempio nel caso di duress (costrizione, violenza) ossia di una costrizione psicologica che viene esercitata attraverso minacce o intimidazioni, che induce una parte a concludere il contratto per evitare la violenza o il male minacciato. Anche la undue influence, assimilabile alla nostra violenza morale, è ritenuta un vizio del consenso e si verifica quando una delle parti usa la propria influenza sull’altra per indurla a concludere il contratto, avvalendosi della propria posizione di supremazia (contesti tipici sono quelli dei rapporti tra medico e paziente, o tra genitori e figli).

Il contratto è annullabile anche nei casi di misrepresentation, cioè di false o inesatte dichiarazioni di uno dei contraenti finalizzate alla conclusione del contratto, dichiarazioni che sono relative ad elementi essenziali (material) del rapporto contrattuale e quindi determinanti per il consenso. Una fattispecie molto simile a quella descritta dall’art. 1439 del nostro codice civile, dal quale però il diritto inglese si differenzia in quanto il contratto sarà annullabile anche nei casi in cui la misrepresentation sia stata colposa – negligent – o non intenzionale – innocent -.

Il contratto voidable produce effetti giuridici fino a quando non viene annullato; la parte dalla quale non dipende l’annullabilità del contratto (non-defaulting party) può anche decidere di convalidare il contratto annullabile (“to affirm a voidable contract”).

La terminologia giuridica inglese è molto varia quando si tratta di definire l’”annullamento”, che nel caso di misrepresentation sarà individuato dal termine rescission (verbo: to rescind). Negli altri casi per definire l’”annullamento” di un contratto si utilizzano generalmente costrutti quali “to set aside”, “to make void (or null)”, “to annul”, “to avoid”.