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Appalto - Tribunale di Bologna: sussiste l’organizzazione dei mezzi necessari se l’appaltatore esercita un potere organizzativo e direttivo

Appalto - Tribunale di Bologna: sussiste l’organizzazione dei mezzi necessari se l’appaltatore esercita un potere organizzativo e direttivo
Appalto - Tribunale di Bologna: sussiste l’organizzazione dei mezzi necessari se l’appaltatore esercita un potere organizzativo e direttivo

Il Tribunale di Bologna ha stabilito che, ai fini dell’accertamento della genuinità di un contratto di appalto c.d. leggero, pur in presenza di una (limitata) ingerenza del committente, sussiste il requisito dell’organizzazione dei mezzi necessari di cui all’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003 se l’appaltatore esercita un sostanziale potere organizzativo e direttivo del personale dallo stesso impiegato.

 

Il caso in esame 

Con ricorso di cui all’articolo 414 del Codice di Procedura Civile, 41 lavoratori convenivano in giudizio una società di assicurazioni, deducendo: (i) di essere stati impiegati in diverse mansioni nell’ambito dell’appalto di servizi stipulato tra la datrice di lavoro (in qualità di appaltatore) e la società di assicurazioni (in qualità di committente); (ii) di essere stati soggetti ad un diretto potere di direzione e controllo da parte della committente, di cui era del tutto sfornito l’appaltatore; (iii) di aver ricevuto da quest’ultima la formazione per l’esecuzione delle prestazioni; (iv) di aver svolto le stesse mansioni del personale della committente; (v) l’assenza di alcun know how in capo all’appaltatore; (vi) l’assenza di un rischio di impresa in capo all’appaltatore in ragione del fatto che la parametrazione del corrispettivo per il contratto d’appalto era stato definito in base al numero di pratiche lavorate, ovvero al tempo riferito alle mere mansioni svolte dai dipendenti dell’appaltatore. 

Ciò premesso, i lavoratori chiedevano di accertare e dichiarare la violazione, da parte della convenuta, del Decreto Legislativo n. 276/2003 e della normativa in materia di appalto di manodopera e, per l’effetto, accertare e dichiarare la costituzione e l’esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la convenuta. 

Costituitasi in giudizio, quest’ultima chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo la piena legittimità dell’appalto, in quanto: (i) l’appaltatore rappresentava una realtà aziendale di grandi dimensioni, strutturata e autonomamente organizzata; (ii) sussisteva un concreto rischio d’impresa in capo allo stesso, in ragione dell’estesa struttura organizzativa e l’elevato numero di dipendenti; (iii) sussisteva un risultato autonomo dell’attività dell’appaltatore, individuato nel contratto di appalto; (iv) erano stati definiti tra le parti determinati standard di qualità, ai quali era correlata la percezione del compenso per la prestazione fornita; (v) i dipendenti dell’appaltatore erano soggetti alle direttive tecnico-organizzative impartite da altri dipendenti dell’appaltatore, responsabili del servizio, e solo una minima parte di questi svolgeva le proprie mansioni presso la sede della committente; (vi) non vi era alcuna possibilità di commistione con i dipendenti della convenuta per la diversità delle pratiche svolte; (vii) la formazione dei dipendenti dell’appaltatore era connessa alla necessità di istruire gli stessi riguardo l’utilizzo del software fornito dalla committente.

 

La decisione del Tribunale di Bologna

Al fine di dare soluzione alla questione giuridica prospettata, ossia la liceità o meno dell’appalto in oggetto, il giudicante ha valutato la sussistenza, nel caso di specie, degli indici di genuinità dell’appalto, così come riconosciuti dalla giurisprudenza maggioritaria. 

Secondo la previsione di cui all’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 276/2003, il primo di questi è rappresentato dalla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore. Trattandosi di una tipica ipotesi di appalto c.d. leggero, in cui l’attività si risolve essenzialmente nel lavoro svolto, tale indice sussiste se l’appaltatore esercita un potere organizzativo e direttivo.

Nel caso di specie, il giudicante ha ritenuto che dall’istruttoria non fosse emersa una pregnante ingerenza della committente nell’attività dell’appaltatoreoltre i limiti consentiti per il necessario coordinamento, in un settore ad alta specializzazione burocratica, come è quello delle assicurazioni”. 

Invero, per i vari settori di attività in appalto, “le direttive venivano trasmesse dalla committente [all’appaltatore] nell’ipotesi di particolari complicazioni nella pratica trattata, laddove invece la gestione della quotidianità era lasciata all’appaltatore. I contatti, poi, avvenivano a livello di vertice tra i referenti [delle parti] e mai – salve rare eccezioni – tra i coordinatori [della committente] e i dipendenti [dell’appaltatore]”. Pertanto, l’organizzazione del lavoro e l’attività dei ricorrenti era gestita dai referenti dell’appaltatore, pur con il necessario coordinamento con le strutture della committente

Inoltre, a conferma del fatto che l’appaltatore avesse fornito una propria organizzazione dei mezzi, in alcuni casi anche la strumentazione di lavoro (ossia la piattaforma telefonica e informatica) era di proprietà o comunque riconducibile all’appaltatore, mentre solamente l’applicativo (software) era fornito dalla committente. 

Altro indice della genuinità dell’appalto è la gestione a proprio rischio da parte dell’appaltatore, ritenuto dal giudicante sussistente nel caso di specie in ragione delle pattuizioni, presenti nel contratto d’appalto, relative alla corresponsione del corrispettivo, parametrato in base alle pratiche lavorate o ai “giorni uomo” o ai minuti di conversazione per le attività di call center. Le prestazioni dell’appaltatore erano, pertanto, “oggetto di valutazione da parte della committente circa i livelli di qualità raggiunti, cui agganciare la corresponsione del compenso, con la conseguente configurazione di quel rischio d’impresa, indice della genuinità dell’appalto”. 

Ai fini della valutazione di genuinità dell’appalto, hanno assunto rilevanza, nella valutazione del giudice, anche la qualifica (e la dimensione) di imprenditore dell’appaltatore e la qualificazione dell’attività lavorativa (l’oggetto sociale dell’appaltatore). 

Nel caso di specie, l’appaltatore costituiva una “un’azienda di primario livello nazionale dotata di mezzi strumentali, sedi operative, personale specializzato, fatturati considerevoli e numerosi clienti su tutto il territorio nazionale” e forniva servizi simili a quelli oggetto del contratto di appalto impugnato anche per altre compagnie assicuratrici

Infine, con riferimento alla asserita formazione del personale dell’appaltatore da parte della committente, dall’istruttoria era emerso che la stessa era limitata al trasferimento del know how informatico per l’utilizzo del software fornito dalla committente, unico soggetto in grado di trasferire dette conoscenze. 

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Bologna ha affermato che nel caso di specie non si versasse in alcuna ipotesi di irregolare somministrazione di manodopera, in ragione della genuinità del contratto di appalto sottoscritto dalla società datrice di lavoro dei ricorrenti e la convenuta e, pertanto, ha rigettato il ricorso dei lavoratori

La sentenza è disponibile integralmente sul sito Giuraemilia.  

(Tribunale di Bologna - Sezione Lavoro, Sentenza 27 aprile 2018, n. 224)