Possibili scenari applicativi del contratto di rete
Indice
1. Premessa
2. Il quid pluris del contratto di rete
3. Il contratto di rete come preliminare di società
4. Contratto di rete e start-up innovativa: possibile iunctura
4. La trasformazione del contratto di rete in preliminare di fusione
Abstract
European socio-economic changes need an innovative, flexible and competitive economic system; as a consequence, in the modern Italian juridical culture there is a crisis of the typical instruments in favour of soft law institutes which contribute to the development of the law in a dynamic way. That is what happened to an Italian institute (contratto di rete) that was born with specific purposes in 2009 but it has evolved in new and different shapes to answer the real requirement of the market.
I cambiamenti socio-economici europei richiedono al sistema produttivo italiano di essere innovativo, flessibile, competitivo e propenso ad investire in ricerca e sviluppo; di riflesso nella moderna cultura giuridica si sta verificando una crisi del concetto di tipicità a favore dell’accoglimento di forme di soft law, le quali contribuiscono allo sviluppo del diritto in modo più dinamico risolvendosi nel passaggio dai tipi ai modelli. Questo ciò che è accaduto al contratto di rete, strumento nato con precise finalità nel 2009, il quale si è evoluto, declinandosi sotto forme nuove e differenti al fine di rispondere alle concrete esigenze del mercato.
1. Premessa
I cambiamenti socio-economici in corso nel contesto europeo sollecitano, in misura crescente, la tenuta competitiva del sistema produttivo italiano. L’internazionalizzazione dei mercati e l’innovazione tecnologica stanno modificando radicalmente il substrato nel quale operano le imprese con la conseguenza che l’elaborazione delle politiche economiche e di sviluppo si è incentrata sull’aumento della competitività e della capacità innovativa di queste, coerentemente con gli obiettivi europei e in linea con le indicazioni programmatiche contenute nello Small Business Act e nel programma Horizon 2020.
Tra gli asset principali sviluppati in ambito europeo, quello della cooperazione reticolare è stato accolto con fervente entusiasmo dal legislatore italiano tanto da indurlo ad elaborare, con legge 33/2009, un unicum nel panorama internazionale: il contratto di rete.
2. Il quid pluris del contratto di rete
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successivamente modificata dalla Legge n. 99 del 23 luglio 2009, le reti di imprese hanno ottenuto, all’articolo 3 comma 4-ter e seguenti, il loro riconoscimento formale con l’istituzione del contratto di rete, strumento attraverso il quale: «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».
Da un’analisi accurata dello strumento è possibile coglierne il suo quid pluris rispetto al concetto di rete in senso lato, il quale si sostanzia nella dinamicità, unita alla flessibilità e all’ampia autonomia contrattuale concessa alle parti.
Tali caratteristiche consentono di declinare lo strumento verso usi nuovi e differenti e, soprattutto, permettono di qualificarlo non più come un mero punto di arrivo ma, piuttosto, come il punto di partenza di un percorso da costruire, il quale potrebbe evolvere verso forme più stabili e durature.
3. Il contratto di rete come preliminare di società
Alcuni elementi insiti nella natura stessa dello strumento predisposto dal legislatore del 2009, primo tra questi l’ampia autonomia lasciata alle parti, hanno concorso ad una sua qualificazione in termini di banco di prova della buona riuscita o meno dell’obiettivo che ci si è preposti di realizzare; il contratto può essere una possibilità concessa agli aderenti per conoscersi meglio, sperimentare rapporti di collaborazione al fine di verificare la propria compatibilità in vista di progetti futuri.
Questa fase di trattative e precedenti e progressive sperimentazioni dell’operare insieme, volta a raggiungere un assetto definitivo di corporate, qualifica il contratto di rete come un preliminare di società.
È opportuno chiarire che con il termine «preliminare» si indica un ante ad una eventuale costituzione nel quale non sussistono ancora gli elementi essenziali, né l’indicazione del tipo della futura costituenda società; pertanto potremmo parlare di preliminare atipico non coincidente con la lettura giurisprudenziale in merito.
Tuttavia la dinamicità del contratto si esprime proprio attraverso il cambiamento progressivo dello strumento, il quale nasce come mero contratto di scopo avente uno specifico oggetto, successivamente si dota di una società-veicolo funzionale al raggiungimento degli obiettivi predisposti nel programma ed infine viene superato con la costituzione ex novo di un ente giuridico societario che andrà ad affiancarsi alle attività già esistenti degli imprenditori coinvolti, senza che questi perdano la propria autonomia ed identità imprenditoriale.
4. Contratto di rete e start-up innovativa: possibile iunctura
Lo scopo ex articolo 3 comma 4-ter e seguenti, consistente nell’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato, avvicina la disciplina del contratto di rete a quella delle società start-up innovative, creando possibili sinergie tra i due istituti.
Le start-up, disciplinate per la prima volta nell’ordinamento italiano dagli articoli 25 e seguenti del Decreto Legge 179/2012, sono enti societari a responsabilità limitata i quali beneficiano di una speciale disciplina di favore che comporta significative “esenzioni dal diritto” qualora ricorrano determinati requisiti obbligatori cumulativi e alternativi.
L’oggetto, esclusivo o prevalente, di una start-up deve consistere «nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico»; pertanto l’intento del legislatore era favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, gli investimenti in ricerca nonché nuove forme di imprenditorialità.
Alla luce delle attitudini dello strumento e in linea con la tesi sostenuta nel precedente paragrafo, il contratto di rete può qualificarsi, nel caso di specie, come un preliminare di start-up volto a svolgere attività di ricerca e sviluppo al fine di valutare la fattibilità dell’idea innovativa e la stabilità dei rapporti tra gli aderenti al progetto.
Nulla esclude, tuttavia, che più start-up innovative, anche grazie alla mediazione di un ente incubatore, possano concludere tra loro un contratto di rete e sviluppare con esso un progetto di mera ricerca beneficiando della flessibilità dello strumento e dei nuovi metodi di finanziamento dell’attività di impresa come il crowdfunding.
Contrariamente, la limitazione ai soli schemi societari della qualifica di start-up innovativa preclude che tale qualifica possa essere assunta da una rete di imprese nata da contratto e, pertanto, in tal caso, gli aderenti dovranno a termine del contratto costituire ex novo una società conforme al dettato degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legge 179/2012.
5. La trasformazione del contratto di rete in preliminare di fusione
Come accennato nelle premesse iniziali, la lettura del contratto di rete in chiave evolutiva vorrebbe svincolare lo strumento dall’essere un mero contratto di scopo contemplando la possibilità di fare concretamente impresa in comune. In questo senso la forma organizzativa ex articolo 3 comma 4-ter e seguenti andrebbe abbandonata per una trasformazione ulteriore, la quale consolidi i rapporti e la fiducia reciproca all’interno di collaborazioni più formalizzate, prima tra queste una società.
Nonostante la categoria imprenditoriale italiana sia da sempre restìa verso forme di integrazione proprietaria, il cui esito comporta necessariamente una perdita di autonomia e individualità, e nonostante l’intento del legislatore del 2009 fosse offrire uno strumento alternativo alle imprese per poter competere nel nuovo mercato globale, bisogna riconoscere le potenzialità di operazioni straordinarie, quali fusioni ed acquisizioni, e le opportunità celate che il contratto di rete offre verso di queste.
Infatti, di frequente, nella fase “post-fusione” emergono problematiche connesse ad aspetti organizzativi e culturali dovuti all’incapacità di integrarsi con le imprese partner e di costruire una nuova identità aziendale. Alla luce di questi impedimenti, si comprende l’utilità del contratto di rete il quale consentirebbe alle imprese di sperimentare possibili cooperazioni soft e di decidere, in itinere, se proseguire mediante forme maggiormente integrate.
Oltre al vantaggio di valutare ex ante la fattibilità del progetto, il quid pluris del contratto risiederebbe nello svolgimento della fase di business due diligence, ossia di analisi preliminare dell’impresa target, in concreto, andando oltre la mera analisi di informazioni e documenti ma interagendo con la stessa al fine di valutare la compatibilità ed eventualmente costituire un rapporto di fiducia reciproca permanente.