Burocrazia zero per le startup innovative: la strada è ancora lunga

Ponte Emilio
Ph. Riccardo Radi / Ponte Emilio

Indice:

1. Startup innovative: il regime di costituzione in vigore fino a marzo 2021

2. Il Decreto Ministeriale 17 febbraio 2016: il regime delle Startup innovative

3. L’illegittimità del D.M. 17 febbraio 2016 e la decisione del Consiglio di Stato 29 marzo 2021

4. Il Decreto Semplificazioni: salve le Startup innovative

5. Startup innovative: futuri scenari

 

1. Startup innovative: il regime di costituzione in vigore fino a marzo 2021

La sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021 ha reintrodotto l’obbligo per le Startup di costituzione per atto pubblico notarile. Spetta adesso al Parlamento determinare le nuove regole per compiere un passo avanti verso la semplificazione normativa.

Dal 2012 al 2021 risultano essere state iscritte al Registro delle Imprese 12.291 Startup innovative sotto la forma di società a responsabilità limitata.

Le flessibilità previste per la costituzione di queste società hanno portato molte giovani aziende a rifarsi a questo modello.

La decisione del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021, ristabilendo la necessità di atto notarile per la costituzione delle Startup innovative ha, di fatto, evidenziato l’urgenza di un intervento del legislatore in materia. Ma ripercorriamo i passaggi normativi che si sono succeduti...

 

2. Il Decreto Ministeriale 17 febbraio 2016: il regime delle Startup innovative

L’articolo 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 ha stabilito che le Startup innovative possono essere costituite attraverso atto sottoscritto digitalmente, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, e quindi senza la necessità di un atto pubblico autenticato da notaio.

Il decreto ministeriale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2463 del Codice Civile, ha previsto infatti che per le società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per le quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale del registro riservata alle Startup innovative, sia prevista l’esclusività della modalità telematica.

Il decreto, inoltre, escludendo l’intervento del notaio dalla fase costitutiva della Startup ha delegato i controlli indispensabili di tale step all’ufficio del Registro delle Imprese. Questo, infatti, aveva il compito di verificare tutti i requisiti previsti dalla legge per riconoscere in capo alla società l’etichetta di Startup innovativa.

Il controllo che il Registro doveva realizzare consisteva tuttavia in una semplice verifica dei requisiti formali della domanda ossia l’autenticità della sottoscrizione, la regolarità della compilazione del modello di domanda e l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione.

Il Registro delle Imprese, ai sensi del D.M. in questione, doveva attuare un controllo limitato ai vizi estrinseci dell’atto, ed è per questa motivazione che non si è richiesto l’intervento del notaio, in quanto non sono necessari accertamenti ulteriori che esorbiterebbero dai poteri di controllo del medesimo ufficio del Registro delle Imprese.

Si è delegato, quindi, questo compito all’Ufficio del Registro delle Imprese in ottemperanza delle direttive comunitarie (la Direttiva CEE 15/68, articolo 11 Direttiva 2009/101/CE del 16 settembre 2009 e articolo 10 Direttiva 2017/1132/CE del 14 Giugno 2017) che prevedono il controllo di legalità al momento della costituzione, modificazione ed estinzione delle società di capitali. Queste direttive, per tutelare i soci, sanciscono, altresì, che in caso di assenza di verifica preventiva in sede di costituzione l’atto costitutivo, lo statuto societario ed eventuali modifiche devono essere redatte come atto pubblico.

 

3. L’illegittimità del D.M. 17 febbraio 2016 e la decisione del Consiglio di Stato 29 marzo 2021

Il decreto ministeriale, limitando la modalità costitutiva delle Startup innovative alla sola forma telematica, si è però posto in contrasto con il dettato legislativo, in quanto ha escluso totalmente la possibilità di costituzione della società tramite atto pubblico e, quindi, con l’intervento del notaio.

Già i primi commentatori del Decreto Ministeriale 17 febbraio 2016 avevano evidenziato che la riforma invece di limitarsi a recepire le indicazioni promananti dal Parlamento aveva, di fatto, travalicato il disposto normativo civilistico dell’articolo 2463, secondo comma, c.c., fonte primaria, in palese contrasto con il principio di gerarchia delle fonti.

La potenziale illegittimità del decreto ministeriale ha portato quindi il Consiglio di Stato ad intervenire in materia sotto la sollecitazione del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Il Consiglio di Stato, con la Decisione n. 2643 del 29 marzo 2021, ha ritenuto non ammissibile la modalità di costituzione delle società prevista dal decreto 17 febbraio 2016, ritenendo necessario l’intervento del notaio per la verifica dei requisiti di legge delle Startup e per accertamento validità dell’atto costitutivo, determinando il rischio di nullità dell’atto costitutivo di tutte quelle società iscritte al Registro delle Imprese durante la vigenza del decreto illegittimo.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’azione di governo, esorbitando dalla sua sfera di competenza, ha ignorato il principio della gerarchia delle fonti sconfinando nella sfera del potere legislativo.  

La costituzione delle Startup, pertanto, deve avvenire oggi esclusivamente secondo le regole civilistiche ordinarie previste per le società di capitali, e, quindi, per mezzo di atto pubblico notarile

 

4. Il Decreto Semplificazioni: salve le Startup innovative

Le circa 3.500 Startup innovative che si sono costituite ai sensi del Decreto del 2016 senza la presenza del notaio, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, si sono dunque trovate in grande difficoltà.

Gli atti costitutivi e gli statuti perfezionati durante la vigenza del Decreto Ministeriale 17 febbraio 2016 in modalità digitale sono dunque nulli?

Il Decreto Legislativo 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni) all’articolo 39 septies ha previsto una sanatoria per tali atti: ha sancito la validità ed efficacia degli atti costitutivi e degli statuti delle Startup innovative costituite fino ad oggi con modalità digitale e senza intervento del notaio.

Il Decreto Legislativo ha inoltre previsto che per le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate da tali Startup innovative, nell’attesa di nuove misure che riguardino l’utilizzo di strumenti e processi digitali in materia di diritto societario, deve applicarsi la disciplina civilistica. Ai fini di modifiche dell’atto costitutivo sarà dunque necessaria ex articolo 2479-bis Codice Civile la delibera assembleare dei soci con verbale redatto da notaio ex articolo 2463 Codice Civile. Per tali modifiche i notai dovranno attenersi ai compensi minimi previsti dal Decreto Ministeriale 140/2021 (parametri giudiziali).

 

5. Startup innovative: futuri scenari

Le Startup innovative, com’è noto, sono per la maggior parte il frutto di un’idea proveniente dalle menti italiane più giovani che con grande spirito di iniziativa e coraggio decidono di affacciarsi nel mondo imprenditoriale.

Garantire alle Startup una modalità di costituzione digitale più snella (e possibilmente anche più veloce, considerando che non sempre digitalizzazione fa rima con velocità), oltre ad assicurare ai giovani imprenditori meno burocrazia, permetterebbe anche di risparmiare sulle spese notarili che per le startup risultano gravose e soprattutto dirottano fondi altrimenti destinati agli investimenti iniziali.

È inviando questi segnali negativi al settore dell’imprenditoria e all’Europa che si rischia di perdere appeal verso imprenditori e investitori. Vedremo se vi saranno interventi legislativi in grado di dare un segnale forte per il cosiddetto ecosistema delle Startup innovative.