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La riforma della previdenza forense e il nuovo bilancio tecnico

Previdenza Forense
Previdenza Forense

La riforma della previdenza forense e il nuovo bilancio tecnico
 

Le notizie si rincorrono e pare che il Comitato dei Delegati sia prossimo all’approvazione della riforma della previdenza forense, dopo i rilievi, così da presentarla a giugno ai Ministeri Vigilanti.

Naturalmente gli iscritti nulla sanno di cosa bolle in pentola.

Una cosa è però certa e cioè che in occasione dell’adozione di modifiche statutarie e/o regolamentari, che abbiano conseguenze rilevanti sull’evoluzione della gestione economica e finanziaria, Cassa Forense è tenuta per legge alla redazione di un nuovo bilancio tecnico.

La scelta delle ipotesi demografiche, macroeconomiche e finanziarie deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 3 del decreto interministeriale del 2007. Qualora Cassa Forense presenti elementi di specificità che rendano l’adozione di talune delle ipotesi dell’art 3 citato non appropriata o poco prudenziale, il bilancio tecnico può sviluppare proiezioni basate su indicazioni differenti, ma l’Ente deve motivare e produrre entrambe le proiezioni, standard e specifica.

In ogni caso le stime attuariali debbono tener conto dei dati reali più recenti disponibili, penso – in particolare - al calo demografico in atto e alle cancellazioni.

Con riguardo all’ampiezza del periodo di valutazione della sostenibilità, il decreto interministeriale del 29.11.2007 (pubblicato in GU n. 31 del 06.02.2008) conferma il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità di Cassa Forense ma il decreto sottolinea, peraltro, l’opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di 50 anni, in base alla normativa vigente alla data dell’elaborazione, ai fini di una migliore cognizione dell’andamento della gestione nel lungo termine.

Poiché, com’è intuibile, ogni stima è volatile, sarà necessario, di fronte a risultati negativi (penso al saldo previdenziale per esempio), traslare la stima quanto più possibile sul futuro, anche al fine di evitare continue correzioni di rotta.

Voglio dire che non basta arrivare a dimostrare una sostenibilità a 30 anni se poi la situazione, con la proiezione ulteriore, certifica che dopo i 30 anni la sostenibilità non esiste più.

Ricordo che secondo le stime, non mie ma di CF, con il 2050 il rapporto iscritti / pensionati sarà di 1 a 1 (a mio giudizio molto prima del 2050).

Questo significa che il saldo previdenziale sarà negativo, dovuto alla riduzione delle entrate contributive e all’aumento della spesa pensionistica e questo solo fatto impone una correzione di rotta per non far diventare volatili le pensioni.

Cassa Forense è finanziata dal regime a ripartizione che si basa sul principio della solidarietà tra le generazioni, dove i contributi degli attivi vengono utilizzati per pagare le pensioni dell’anno in corso.

Se il saldo previdenziale diventa negativo, nel senso che le uscite per pensioni sono superiori alle entrate da contributi, si transita, di fatto, dal regime a ripartizione a quello a capitalizzazione che, tra il resto, gode di un regime fiscale più favorevole, stante il prelievo del 20% rispetto al 26%.

Ma questo passaggio non è previsto dalla normativa attuale e questo solo fatto dovrebbe far riflettere il Decisore politico che si interessa al mondo della previdenza, dato che ci troviamo sempre nel primo pilastro obbligatorio!

Se si transita dalla ripartizione alla capitalizzazione allora le regole sono diverse e come prima ricaduta dovrebbe venir meno la obbligatorietà della iscrizione alle Casse di riferimento, con ampia libertà per gli iscritti di tutelarsi aliunde e, soprattutto, di scegliersi la linea di investimento preferita.

Nei sistemi a capitalizzazione individuale i lavoratori accumulano in un “conto previdenziale personale” le risorse per la futura pensione. Tali risorse vengono investite nei mercati finanziari per ottenere un rendimento nel corso degli anni; l’importo finale della pensione dipende esclusivamente dall’ammontare versato e dall’andamento dell’investimento.

I parametri da utilizzare per la redazione del bilancio tecnico, salvo interventi del 2023 che non conosco, sono quelli della Conferenza dei servizi del 06.10.2022, scaricabili da questo link 

Il decreto interministeriale sopra richiamato dedica, rispettivamente, gli artt. 4 e 5 alla previsione di specifici indicatori dell’adeguatezza delle prestazioni e della stabilità della gestione che sono:

a) indicatori di adeguatezza:

- tassi di sostituzione (esprimono il rapporto fra la prima rata annua di pensione erogata e l’ultima retribuzione annua percepita): il bilancio tecnico deve essere corredato dall’analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, relativi ad alcune figure tipo particolarmente significative, tra cui quelle relative ai soggetti che accedo al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

L’opzione al contributivo, per la maggior parte, ridurrà il tasso di sostituzione, come appare già oggi sulla base delle pensioni contributive erogate ,molte delle quali sono inferiori al minimo sociale INPS.

Oggi le pensioni contributive liquidate in CF sono 2055 per un importo medio annuo di 5.246 euro a fronte di un assegno sociale Inps per il 2024, pari ad euro 6.947,33 senza aver versato alcun contributo!

Tali tassi devono essere calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo.

Il calcolo dei tassi deve coprire l’intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale.

b) indicatore di stabilità:

- riserva legale: gli enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione, com’è Cassa Forense, devono calcolare, per ogni anno di proiezione, la riserva legale in misura pari a 5 annualità delle prestazioni correnti, verificando poi la congruità del patrimonio netto per la copertura di tale riserva mediante l’indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto.

- congruità dell’aliquota contributiva: per gli enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate contributive deve essere rapportata al monte reddituale imponibile.

L’art. 6 dispone poi che Cassa Forense deve redigere un prospetto analitico nel quale sia illustrato, per ogni anno del periodo di valutazione:

  • l’andamento delle entrate e delle uscite;
  • l’andamento del saldo previdenziale;
  • l’andamento del saldo totale;
  • la consistenza del patrimonio a fine esercizio.

Mi auguro che i Ministeri Vigilanti tengano conto del tessuto normativo e , soprattutto, della proiezione a 50 anni, per non incorrere in una violazione di legge dagli effetti destabilizzanti nel sistema.

Non resta che attendere il testo della riforma, corredato dalle valutazioni attuariali perché sostenibilità e adeguatezza delle pensioni sono due facce della stessa medaglia.

Il successo di ogni riforma pensionistica dipende dalla fiducia degli iscritti nel sistema ma, nel nostro caso, va denunciato, in partenza, un clamoroso difetto di comunicazione, stante la segretazione degli atti, negati anche a chi li ha richiesti per finalità di studio e approfondimento.

Adepp, in occasione degli Stati Generali, ha chiesto alla Politica di rivedere i criteri di sostenibilità delle Casse, ossia l’equilibrio tra entrate e uscite, la cui soglia salì da 30 a 50 anni ad opera del Governo tecnico Monti nel 2011, a beneficio di criteri di solvibilità, visto anche come le Casse sostengono, in termini di welfare, i professionisti iscritti, garantendo la qualità dell’esercizio dell’attività autonoma.

Ricordo che il coefficiente di solvibilità (Solvency Ratio) misura il livello di patrimonializzazione, ad esempio, di una compagnia di assicurazione vita, dove il requisito minimo a livello normativo è pari al 100% e le Casse sono assai lontane da questo traguardo, avendo un funding ratio molto ma molto inferiore.

Anche per le Casse dovrebbe allora essere previsto “l’albero dei rischi” come per il ramo vita delle compagnie di assicurazione (Solvency II).