Liquidazione degli onorari: il decoro calpestato degli avvocati

Liquidazione degli onorari: il decoro calpestato degli avvocati.
La pratica quotidiana ci insegna che molto più spesso di quanto si creda i giudici provvedono alla liquidazione degli onorari degli avvocati in una modalità onnicomprensiva e al di sotto dei minimi tariffari.
Accade nel civile, nel tributario e nel settore penale abbiamo le tariffe del gratuito patrocinio che sfiorano l’elemosina.
La cassazione è intervenuta più volte, ricordando che la sentenza che liquida gli onorari all’avvocato non deve ledere il decoro professionale del legale.
In particolare la cassazione sezione sesta civile con l’ordinanza n. 37009 del 26 novembre 2021 ha stabilito: “In tema di spese di giudizio, la sentenza che liquida gli onorari all’avvocato non deve ledere il decoro professionale del legale. È necessario, infatti, specificare i diritti per ciascuna delle fasi della causa senza procedere al riconoscimento di una somma onnicomprensiva al di sotto dei minimi”.
Ancor più recentemente, la sezione sesta civile con l’ordinanza n. 6318 del 2022 è tornato ad affrontare la questione della violazione degli artt. 92 c.p.c., 2233 cod. civ., e del D.M. 10.3.2014 n. 55 per avere, una corte di merito, disatteso tutti i criteri legali di determinazione delle spese di lite in sede di condanna, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria e acritica, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali e quindi lesiva del decoro professionale.
La cassazione ha stabilito che è “erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione - come quella effettuata nel caso di specie dalla sentenza impugnata - omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate” (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002).
La liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe; Cass. n. 5250 del 2019 e n. 27020 del 2017, secondo cui in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi Ric. 2020 n. 11919 sez. MT - ud. 08-02-2022.
I suddetti principi sono stati peraltro confermati dalle pronunce dela cassazione n. 830 del 2020 e n. 37009 del 2021.
Preso atto che la cassazione non basta per tutelare il decoro professionale, sarà necessario che gli organi di rappresentanza dell’avvocatura siano più attenti a tutelare dei principi basilari della categoria.
Si allega l’ultima sentenza richiamata.