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La Circolare esplicativa del Ministero della Giustizia al d.m. 15 luglio 2016 - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

di Valeria Nicoletti

 

Abstract

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato la circolare esplicativa in data 3 ottobre 2016 del dipartimento Affari di Giustizia riguardante la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato ai sensi del DM 15 luglio 2016. La funzionalità per esercitare l'opzione per utilizzare il credito in compensazione ed effettuare la dichiarazione prescritta dalla norma sarà resa disponibile, per l'anno 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre ai soli utenti registrati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con il ruolo di libero professionista.

 

Articolo

Con circolare datata 3 ottobre 2016, ma resa nota solo la scorsa settimana, il Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno evidenziare alcuni aspetti legati al d.m. 15 luglio 2016 - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

Si ricorda, in primis, che la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC), a cui far riferimento per la procedura è la seguente: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

Per esercitare l'opzione di compensazione, l'avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale "libero professionista", accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Poiché non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, è opportuno, secondo il Ministero, che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione, previo riconoscimento da effettuarsi di persona, nonché di controllo della documentazione affinché all'esito di tale operazione, gli avvocati possano poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema.

Le dichiarazioni di responsabilità previste dall'art. 3 del d.m. 15 luglio 2016 devono essere sottoscritte dall'avvocato mediante un certificato di firma digitale in corso di validità (comunicato all'interno della piattaforma mediante la funzione utilità > tipo di firma), nessun altro mezzo è ammesso.

Il Ministero ricorda in circolare che le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; tuttavia, mentre le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore [1].

Al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM [2].

L’opzione di compensazione non può essere esercitata per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale.

Le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016; successivamente a tale data, la piattaforma elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione, ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso.

Agli Uffici giudiziari, prima dell'elaborazione dell’elenco, verrà inviato via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l'opzione di compensazione al fine di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione, ad esempio perché non liquidate o già pagate.

Successivamente, essi riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE. [3]

Per chiarimenti o approfondimenti, la Circolare invita a rivolgersi all'Help Desk al numero verde 800.971.701, specificando che l'oggetto della richiesta è "Compensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016".

 

[1] Le istruzioni sono reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati. Essendo le funzionalità per l'invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento.
[2] Vedi https://lsg.giustizia.it/
[3] Il SICOGE è il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune amministrazioni autonome dello Stato. Vedi https://sicoge.mef.gov.it/Pagine/HomePage.aspx

 

Redatto il 19 ottobre 2016

di Valeria Nicoletti

 

Abstract

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato la circolare esplicativa in data 3 ottobre 2016 del dipartimento Affari di Giustizia riguardante la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per le spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato ai sensi del DM 15 luglio 2016. La funzionalità per esercitare l'opzione per utilizzare il credito in compensazione ed effettuare la dichiarazione prescritta dalla norma sarà resa disponibile, per l'anno 2016, dal 17 ottobre al 30 novembre ai soli utenti registrati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con il ruolo di libero professionista.

 

Articolo

Con circolare datata 3 ottobre 2016, ma resa nota solo la scorsa settimana, il Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno evidenziare alcuni aspetti legati al d.m. 15 luglio 2016 - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

Si ricorda, in primis, che la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC), a cui far riferimento per la procedura è la seguente: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml.

Per esercitare l'opzione di compensazione, l'avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale "libero professionista", accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Poiché non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, è opportuno, secondo il Ministero, che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione, previo riconoscimento da effettuarsi di persona, nonché di controllo della documentazione affinché all'esito di tale operazione, gli avvocati possano poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema.

Le dichiarazioni di responsabilità previste dall'art. 3 del d.m. 15 luglio 2016 devono essere sottoscritte dall'avvocato mediante un certificato di firma digitale in corso di validità (comunicato all'interno della piattaforma mediante la funzione utilità > tipo di firma), nessun altro mezzo è ammesso.

Il Ministero ricorda in circolare che le uniche fatture per le quali l'avvocato può esercitare l'opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; tuttavia, mentre le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore [1].

Al momento dell'inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all'avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM [2].

L’opzione di compensazione non può essere esercitata per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall'avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale.

Le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016; successivamente a tale data, la piattaforma elaborerà l'elenco dei crediti ammessi in compensazione, ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso.

Agli Uffici giudiziari, prima dell'elaborazione dell’elenco, verrà inviato via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l'opzione di compensazione al fine di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione, ad esempio perché non liquidate o già pagate.

Successivamente, essi riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE. [3]

Per chiarimenti o approfondimenti, la Circolare invita a rivolgersi all'Help Desk al numero verde 800.971.701, specificando che l'oggetto della richiesta è "Compensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016".

 

[1] Le istruzioni sono reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati. Essendo le funzionalità per l'invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento.
[2] Vedi https://lsg.giustizia.it/
[3] Il SICOGE è il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) e di alcune amministrazioni autonome dello Stato. Vedi https://sicoge.mef.gov.it/Pagine/HomePage.aspx

 

Redatto il 19 ottobre 2016