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Novità sui reati contro la fede pubblica

Nota a Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 18 dicembre 2007, n.46982
Le S.U., con sentenza n..46982 del 25 ottobre del 2007, sono intervenute in materia di reati contro la fede pubblica componendo un contrasto tra le sezioni in ordine alla monoffensività o plurioffensività dei reati contro la fede pubblica.

L’importanza della questione, ossia lo stabilire il numero dei beni-interessi tutelati dalle norme ex art.476 e ss. del c.p., si evince dal fatto che dalla soluzione del dubbio interpretativo conseguono notevoli conseguenze sia sostanziali che processuali.

Con riferimento al caso in esame se si ritiene che i reati contro la fede pubblica sono posti a tutela del bene strumentale della genuinità materiale e della veridicità di alcuni documenti e, solo indirettamente, della sfera giuridica del soggetto denunciante-danneggiato, quest’ultimo non avrà diritto all’avviso ex art.408, secondo comma del c.p.p., per cui non potrà opporsi all’istanza di archiviazione del p.m. ma soltanto costituirsi parte civile in sede dibattimentale in quanto danneggiato.

L’altro orientamento ritiene, invece, che tali reati sono posti non solo a protezione della certezza dei rapporti giuridici che si svolgono mediante documenti “qualificati” ma anche degli interessi patrimoniali e morali dei soggetti lesi in concreto dalla violazione della fede pubblica. Per cui a questi spetterebbe l’avviso ex art.408 , secondo comma, c.p.p. e la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione.

Le S.U. aderiscono al secondo orientamento affermando che ai reati contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un’offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti,simboli,documenti,et., anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione.

Le S.U., con sentenza n..46982 del 25 ottobre del 2007, sono intervenute in materia di reati contro la fede pubblica componendo un contrasto tra le sezioni in ordine alla monoffensività o plurioffensività dei reati contro la fede pubblica.

L’importanza della questione, ossia lo stabilire il numero dei beni-interessi tutelati dalle norme ex art.476 e ss. del c.p., si evince dal fatto che dalla soluzione del dubbio interpretativo conseguono notevoli conseguenze sia sostanziali che processuali.

Con riferimento al caso in esame se si ritiene che i reati contro la fede pubblica sono posti a tutela del bene strumentale della genuinità materiale e della veridicità di alcuni documenti e, solo indirettamente, della sfera giuridica del soggetto denunciante-danneggiato, quest’ultimo non avrà diritto all’avviso ex art.408, secondo comma del c.p.p., per cui non potrà opporsi all’istanza di archiviazione del p.m. ma soltanto costituirsi parte civile in sede dibattimentale in quanto danneggiato.

L’altro orientamento ritiene, invece, che tali reati sono posti non solo a protezione della certezza dei rapporti giuridici che si svolgono mediante documenti “qualificati” ma anche degli interessi patrimoniali e morali dei soggetti lesi in concreto dalla violazione della fede pubblica. Per cui a questi spetterebbe l’avviso ex art.408 , secondo comma, c.p.p. e la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione.

Le S.U. aderiscono al secondo orientamento affermando che ai reati contro la fede pubblica debba riconoscersi, oltre ad un’offesa alla fiducia che la collettività ripone in determinati atti,simboli,documenti,et., anche una ulteriore e potenziale attitudine offensiva, che può rivelarsi poi concreta in presenza di determinati presupposti avuto riguardo alla reale e diretta incidenza del falso sulla sfera giuridica di un soggetto il quale, in tal caso, è di conseguenza legittimato a proporre opposizione contro la richiesta di archiviazione.