La contravvenzione ex art.6, comma 3, T.U. Immigrazione: profili successori e presunta "abolitio criminis" delle condotte antecedenti alla novella normativa del 2009
La contravvenzione di “mancata esibizione agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di un proprio documento d’identificazione” è stata oggetto di una importante modifica da parte della legge 94/09 (legge cd. “sulla sicurezza”) che ha posto agli operatori del diritto notevoli problemi interpretativi soprattutto con riferimento alla persistente rilevanza penale delle condotte antecedenti alla recente modifica normativa.
Occorrerà, pertanto, ripercorrere la “storia” applicativa di tale fattispecie criminosa durante la sua vigenza ante legge 94 e secondo “l’interpretazione autentica” che ne diede la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 45801/2003.
Il reato de quo costituisce un reato omissivo proprio (Cassazione - Sezione Seconda Penale, n. 34068/09) che sanziona la mancata esibizione, senza un giustificato motivo, agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che legittimamente ne fanno richiesta durante l’esercizio delle proprie funzioni e di prevenzione e di polizia giudiziaria, del passaporto o altro documento d’identificazione ovvero del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.
Secondo le SS.UU. del 2003 tale contravvenzione era applicabile agli stranieri regolari od irregolari. Secondo la Cassazione, infatti, “il dettato della norma, la sua ratio e la previsione dell’interesse tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore inducono a ritenere destinatario della norma di cui all’art. 6.3 D.Lgs.vo 286/1198, e quindi soggetto attivo del reato ivi previsto, è lo straniero in genere, quindi anche lo straniero che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato” e aggiunge che il reato in questione si concretizza ove non sussista giustificato motivo che legittimi la mancata esibizione di un documento di identificazione indicato dalla norma e che lo straniero soggiornante in Italia ha, solo per tale rapporto fisico col territorio nazionale, a prescindere dal suo status di immigrato regolare o meno, l’obbligo di munirsi di uno di tali documenti e di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. In definitiva le SS.UU. valorizzano, quindi, la natura plurioffensiva del reato per cui esso è da considerarsi posto a tutela non solo del controllo dell’immigrazione regolare ma anche dell’ordine pubblico.
2. La contravvenzione di cui all’art.6 comma 3,T.U. Immigrazione alla luce della novella del 2009: la tesi “abolizionista”.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009 l’art.6, comma 3, dlgs. 286/98 è stato così modificato: “lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento d’identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2000”.
Secondo alcune Procure, che richiedono pertanto l’archiviazione ex art.408 cpp per infondatezza della notizia di reato, la sostituzione della disgiuntiva “ovvero” con la congiunzione “e” non consente più di ritenere condivisibile, o comunque attuale, il previgente costante orientamento della Cassazione a tenore del quale quantomeno la prima parte del precetto, ossia la mancata esibizione, a richiesta, di passaporto o altro strumento d’identificazione, poteva essere applicata indifferentemente agli stranieri regolari od irregolari.
Secondo questo orientamento il dato letterale della norma, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 94/09, appare chiaro nel senso di richiedere, per la consumazione del reato, la omessa esibizione sia di un documento idoneo a stabilire la propria identità sia di un documento idoneo ad attestare la regolare presenza sul suolo italiano, da parte dello straniero sottoposto a controllo.
Secondo la Procura felsinea depone in tal senso anche una lettura dell’art.6 dlsg 286/98 fondata sulla ratio del complesso normativo di cui alla legge 94/09. Con l’introduzione del reato di cui all’art.10bis (reato di immigrazione clandestina) il legislatore ha in pratica previsto un doppio binario: l’uno per gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio (onerati della esibizione, a richiesta, dei due documenti indicati nell’art.6); l’altro per gli stranieri clandestini, sanzionati in via gradatamente sempre più grave, con le previsioni di cui agli art.10bis, 14 comma 5 ter, 14 comma 5 quater e 13, comma 13, T.U. Immigrazione.
Proprio in base a tale ragionamento si ritiene che alle condotte di violazione dell’art.6, commesse prima dell’8 agosto 2009, contestate a stranieri totalmente sprovvisti (in quanto non titolari) di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, deve ritenersi intervenuta una “abolitio criminis”.
Di conseguenza per le condotte perpetrate dopo l’entrata in vigore della legge 94, la mancata esibizione di un permesso di soggiorno o di altro titolo attestante la regolare presenza sul suolo dello Stato, comporterà l’integrazione della fattispecie di cui all’art.10bis dlgs 286/98, sempre che non risulti integrata altra più grave fattispecie di reato, della medesima specie, quale ad esempio quella di cui all’art.14, comma 5 ter o comma 5-quater, nel qual caso la prima risulterà assorbita.
3. La tesi “ampliativa” del reato ex art.6, comma 3, T.U. Immigrazione.
Una seconda tesi, invece, seguita dalla giurisprudenza di merito, sostiene che non vi sia stata alcuna “abolitio criminis” delle condotte antecedenti alla modifica apportata al reato in questione dalla legge 94/09.
Secondo il Tribunale di Bologna la nuova formulazione dell’art. 6 comma 3° D. Lgs. n. 286/98 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 94/09 - ed in particolare la sostituzione della disgiuntiva “ovvero” con la congiunzione “e” - non ha mutato, nel caso di specie, la illiceità delle condotte antecedenti a tale modifica. Anzi, la congiunzione “e”, così come si desume dalla lettura dei lavori preparatori della legge n. 94/09, mira ad ampliare l’ambito applicativo del reato in contestazione aggiungendo quelle condotte di mancata esibizione di un permesso di soggiorno regolare che prima, con la mera esibizione di un qualsiasi documento di riconoscimento, non venivano punite. In definitiva l’art. 6 comma 3° punisce le condotte di chi, a richiesta di un pubblico ufficiale, esibisce un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato secondo i presupposti stabiliti dall’art. 5 del T.U. 286/98. Del resto aderendo ad una diversa interpretazione si arriverebbe a punire più lievemente chi si trova illegalmente nel territorio dello Stato senza alcun documento d’identificazione e senza aver richiesto mai il permesso di soggiorno, dove si applicherebbe la contravvenzione ex art.10 bis dlgs 286/298, rispetto a chi, pur avendo un permesso di soggiorno regolare oppure non rinnovato per motivi indipendenti dalla sua volontà, non abbia esibito né il documento d’identificazione nè il permesso di soggiorno ovvero abbia esibito un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato. A conforto di questa interpretazione vi è anche la mancata modifica dell’art. 6 comma 4° il quale stabilisce che “ …qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici e segnaletici…” per cui resta patente che il reato de quo mira a tutelare il bene-interesse dell’ordine pubblico e, in particolare, il controllo di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, si trovino sul territorio dello Stato ovvero, con la legge n. 94/09, anche l’interesse dello Stato ad una corretta osservanza delle norme disciplinanti il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari. Quindi, la illiceità delle condotte antecedenti la modifica non sono mutate.
4. Riflessioni conclusive.
Appare evidente che i due orientamenti in “conflitto” siano frutto di una diversa lettura dei lavori preparatori e della lettera della legge 94/09. Il primo orientamento sembra applicare il criterio “strutturale” del rapporto tra norme ritenendo che la norma del 2009 abbia “specificato per specificazione” le condotte disciplinate dalla fattispecie criminosa antecedentemente alla novella per cui si arriverebbe ad una sorta di “abolitio criminis” parziale con tutte le conseguenze “in bonam partem” previste dall’art.2 comma 2 del c.p.
L’impostazione seguita dal tribunale di Bologna sembra francamente più aderente all’impianto normativo della legge sulla sicurezza e alle conseguenze paradossali a cui si arriverebbe con il primo orientamento. Infatti si arriverebbe, altrimenti, a punire più lievemente chi si intrattiene nel territorio dello Stato senza alcun documento e senza aver mai richiesto il permesso di soggiorno rispetto a chi, pur avendo un permesso di soggiorno, anche se scaduto o non rinnovato, non lo presenti, a richiesta, agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
Per il tribunale di Bologna la norma amplia la fattispecie criminosa punendo non solo la mancata esibizione di un documento di identificazione ma anche la non esibizione di un permesso di soggiorno regolare ossia scaduto o non rinnovato. È da ritenere, pertanto, che secondo il tribunale di Bologna norma speciale sia quella antecedente mentre quella post novella non fa altro che ampliare le condotte punibili.
La contravvenzione di “mancata esibizione agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di un proprio documento d’identificazione” è stata oggetto di una importante modifica da parte della legge 94/09 (legge cd. “sulla sicurezza”) che ha posto agli operatori del diritto notevoli problemi interpretativi soprattutto con riferimento alla persistente rilevanza penale delle condotte antecedenti alla recente modifica normativa.
Occorrerà, pertanto, ripercorrere la “storia” applicativa di tale fattispecie criminosa durante la sua vigenza ante legge 94 e secondo “l’interpretazione autentica” che ne diede la Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 45801/2003.
Il reato de quo costituisce un reato omissivo proprio (Cassazione - Sezione Seconda Penale, n. 34068/09) che sanziona la mancata esibizione, senza un giustificato motivo, agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, che legittimamente ne fanno richiesta durante l’esercizio delle proprie funzioni e di prevenzione e di polizia giudiziaria, del passaporto o altro documento d’identificazione ovvero del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.
Secondo le SS.UU. del 2003 tale contravvenzione era applicabile agli stranieri regolari od irregolari. Secondo la Cassazione, infatti, “il dettato della norma, la sua ratio e la previsione dell’interesse tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore inducono a ritenere destinatario della norma di cui all’art. 6.3 D.Lgs.vo 286/1198, e quindi soggetto attivo del reato ivi previsto, è lo straniero in genere, quindi anche lo straniero che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato” e aggiunge che il reato in questione si concretizza ove non sussista giustificato motivo che legittimi la mancata esibizione di un documento di identificazione indicato dalla norma e che lo straniero soggiornante in Italia ha, solo per tale rapporto fisico col territorio nazionale, a prescindere dal suo status di immigrato regolare o meno, l’obbligo di munirsi di uno di tali documenti e di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. In definitiva le SS.UU. valorizzano, quindi, la natura plurioffensiva del reato per cui esso è da considerarsi posto a tutela non solo del controllo dell’immigrazione regolare ma anche dell’ordine pubblico.
2. La contravvenzione di cui all’art.6 comma 3,T.U. Immigrazione alla luce della novella del 2009: la tesi “abolizionista”.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 94/2009 l’art.6, comma 3, dlgs. 286/98 è stato così modificato: “lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento d’identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2000”.
Secondo alcune Procure, che richiedono pertanto l’archiviazione ex art.408 cpp per infondatezza della notizia di reato, la sostituzione della disgiuntiva “ovvero” con la congiunzione “e” non consente più di ritenere condivisibile, o comunque attuale, il previgente costante orientamento della Cassazione a tenore del quale quantomeno la prima parte del precetto, ossia la mancata esibizione, a richiesta, di passaporto o altro strumento d’identificazione, poteva essere applicata indifferentemente agli stranieri regolari od irregolari.
Secondo questo orientamento il dato letterale della norma, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 94/09, appare chiaro nel senso di richiedere, per la consumazione del reato, la omessa esibizione sia di un documento idoneo a stabilire la propria identità sia di un documento idoneo ad attestare la regolare presenza sul suolo italiano, da parte dello straniero sottoposto a controllo.
Secondo la Procura felsinea depone in tal senso anche una lettura dell’art.6 dlsg 286/98 fondata sulla ratio del complesso normativo di cui alla legge 94/09. Con l’introduzione del reato di cui all’art.10bis (reato di immigrazione clandestina) il legislatore ha in pratica previsto un doppio binario: l’uno per gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio (onerati della esibizione, a richiesta, dei due documenti indicati nell’art.6); l’altro per gli stranieri clandestini, sanzionati in via gradatamente sempre più grave, con le previsioni di cui agli art.10bis, 14 comma 5 ter, 14 comma 5 quater e 13, comma 13, T.U. Immigrazione.
Proprio in base a tale ragionamento si ritiene che alle condotte di violazione dell’art.6, commesse prima dell’8 agosto 2009, contestate a stranieri totalmente sprovvisti (in quanto non titolari) di permesso di soggiorno o di altro titolo equipollente, deve ritenersi intervenuta una “abolitio criminis”.
Di conseguenza per le condotte perpetrate dopo l’entrata in vigore della legge 94, la mancata esibizione di un permesso di soggiorno o di altro titolo attestante la regolare presenza sul suolo dello Stato, comporterà l’integrazione della fattispecie di cui all’art.10bis dlgs 286/98, sempre che non risulti integrata altra più grave fattispecie di reato, della medesima specie, quale ad esempio quella di cui all’art.14, comma 5 ter o comma 5-quater, nel qual caso la prima risulterà assorbita.
3. La tesi “ampliativa” del reato ex art.6, comma 3, T.U. Immigrazione.
Una seconda tesi, invece, seguita dalla giurisprudenza di merito, sostiene che non vi sia stata alcuna “abolitio criminis” delle condotte antecedenti alla modifica apportata al reato in questione dalla legge 94/09.
Secondo il Tribunale di Bologna la nuova formulazione dell’art. 6 comma 3° D. Lgs. n. 286/98 a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 94/09 - ed in particolare la sostituzione della disgiuntiva “ovvero” con la congiunzione “e” - non ha mutato, nel caso di specie, la illiceità delle condotte antecedenti a tale modifica. Anzi, la congiunzione “e”, così come si desume dalla lettura dei lavori preparatori della legge n. 94/09, mira ad ampliare l’ambito applicativo del reato in contestazione aggiungendo quelle condotte di mancata esibizione di un permesso di soggiorno regolare che prima, con la mera esibizione di un qualsiasi documento di riconoscimento, non venivano punite. In definitiva l’art. 6 comma 3° punisce le condotte di chi, a richiesta di un pubblico ufficiale, esibisce un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato secondo i presupposti stabiliti dall’art. 5 del T.U. 286/98. Del resto aderendo ad una diversa interpretazione si arriverebbe a punire più lievemente chi si trova illegalmente nel territorio dello Stato senza alcun documento d’identificazione e senza aver richiesto mai il permesso di soggiorno, dove si applicherebbe la contravvenzione ex art.10 bis dlgs 286/298, rispetto a chi, pur avendo un permesso di soggiorno regolare oppure non rinnovato per motivi indipendenti dalla sua volontà, non abbia esibito né il documento d’identificazione nè il permesso di soggiorno ovvero abbia esibito un permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato. A conforto di questa interpretazione vi è anche la mancata modifica dell’art. 6 comma 4° il quale stabilisce che “ …qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici e segnaletici…” per cui resta patente che il reato de quo mira a tutelare il bene-interesse dell’ordine pubblico e, in particolare, il controllo di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, si trovino sul territorio dello Stato ovvero, con la legge n. 94/09, anche l’interesse dello Stato ad una corretta osservanza delle norme disciplinanti il rilascio dei permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari. Quindi, la illiceità delle condotte antecedenti la modifica non sono mutate.
4. Riflessioni conclusive.
Appare evidente che i due orientamenti in “conflitto” siano frutto di una diversa lettura dei lavori preparatori e della lettera della legge 94/09. Il primo orientamento sembra applicare il criterio “strutturale” del rapporto tra norme ritenendo che la norma del 2009 abbia “specificato per specificazione” le condotte disciplinate dalla fattispecie criminosa antecedentemente alla novella per cui si arriverebbe ad una sorta di “abolitio criminis” parziale con tutte le conseguenze “in bonam partem” previste dall’art.2 comma 2 del c.p.
L’impostazione seguita dal tribunale di Bologna sembra francamente più aderente all’impianto normativo della legge sulla sicurezza e alle conseguenze paradossali a cui si arriverebbe con il primo orientamento. Infatti si arriverebbe, altrimenti, a punire più lievemente chi si intrattiene nel territorio dello Stato senza alcun documento e senza aver mai richiesto il permesso di soggiorno rispetto a chi, pur avendo un permesso di soggiorno, anche se scaduto o non rinnovato, non lo presenti, a richiesta, agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
Per il tribunale di Bologna la norma amplia la fattispecie criminosa punendo non solo la mancata esibizione di un documento di identificazione ma anche la non esibizione di un permesso di soggiorno regolare ossia scaduto o non rinnovato. È da ritenere, pertanto, che secondo il tribunale di Bologna norma speciale sia quella antecedente mentre quella post novella non fa altro che ampliare le condotte punibili.