x

x

Primi riscontri giurisprudenziali sull’art. 696 bis c.p.c.

Nota a Tribunale Pavia, Ordinanza 14 luglio 2008
L’ordinanza in commento, edita il 10.09.08 su www.ilcaso.it, si segnala come, se non la prima in assoluto, quantomeno come una delle prime pronunce edite di cui si rinvenga notizia data la peculiarità della fattispecie. In particolare, in materia di consulenza volta alla conciliazione della lite, vista la funzione dello strumento, ove la conciliazione riesca, chiaramente il procedimento non si chiude – o almeno non dovrebbe chiudersi – con un provvedimento del giudice che ne esamini, in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la struttura, la finalità e la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, appunto in vista della stessa.

Il Tribunale svolge le seguenti considerazioni:

a) Se è vero che non è necessario il requisito dell’urgenza a seguito della riforma, purtuttavia è da escludersi il ricorso a tale strumento in modo assolutamente incondizionato – da leggersi tra le righe incontrollato – risultando comunque necessaria la rigorosa esistenza dei presupposti di ammissibilità, avocando e rivendicando al giudice un controllo sulla loro esistenza;

b) Lo strumento in questione va limitato nella sua applicazione alle sole fattispecie rigorosamente indicate dalla norma, che nell’elencare in maniera precisa le obbligazioni contrattuali e da fatto illecito, implicitamente appare escludere tutti gli altri diritti che trovino il loro fondamento su di un titolo diverso, esclusione che a maggiore ragione trova giustificazione nella mancata emanazione da parte del legislatore di ulteriori disposizioni normative idonee a chiarirne e specificarne caratteri e contorni, e nella fattispecie – vendita di autoveicolo che presentava dei vizi - il Tribunale ritiene che i presupposti in questione non sussistessero;

c) Comunque, pure in presenza di tali deficit normativi, occorre inserire la norma – in vista della sua applicazione – ed interpretarla all’interno ed in conformità dei principi generali del processo civile;

d) Risultato dell’interpretazione così svolta è che lo strumento in questione non può trovare applicazione tutte le volte in cui venga richiesto – come nella fattispecie portata all’esame del Tribunale – venga demandato al consulente la decisione di questioni di diritto, ovvero l’accertamenti di fatto esulanti dalle indagini di natura esclusivamente tecnica, e così facendo riversare – non solo in assenza, ma anche contro la espressa volontà del legislatore - nel procedimento ex art. 696 c.p.c., attività istruttorie – con le conseguenti correlate garanzie in termini di diritto alla difesa e rispetto del contraddittorio processuale – che il legislatore ha invece riservato esclusivamente al processo ordinario a cognizione piena, svolgentesi sotto il controllo e la direzione del giudice di merito;

e) Prevedibile conclusione di tali premesse è il rigetto della domanda di nomina del consulente tecnico, previa declaratoria di sua inammissibilità.

Rispetto alle argomentazioni del Tribunale, è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. Appare condivisibile l’orientamento manifestato dal Tribunale circa la premessa da cui è partito, anche se poi con riferimento alla fattispecie concreta, deve dissentirsi dalla conclusione cui perviene il giudice, atteso che quella di consegnare un autoveicolo esente da vizi senza dubbi può considerarsi, ex art. 1476 1°comma n. 3 C.C., una obbligazione contrattualmente gravante sul venditore, come del resto confermato dal successivo art. 1490 C.C.;

2. Per altro verso, il Tribunale mostra di condividere le perplessità manifestate dal sottoscritto (1) circa l’effetto negativo per la certezza del diritto e la tutela del diritto alla difesa delle parti conseguente all’attribuzione al consulente tecnico d’ufficio di compiti – soprattutto in particolari fattispecie – che il legislatore invece ha riservato esclusivamente al giudice di merito e da svolgere esclusivamente nell’effettivo contraddittorio delle parti, con la connessa piena garanzia del diritto alla difesa, che solo il processo di cognizione ordinaria è in grado di assicurare, il tutto aggravato dal fatto che il consulente tecnico d’ufficio, se non può discutersi che sia in possesso delle cognizioni tecniche specifiche per il compimento di indagini tecniche, ove ovviamente allarghi la propria indagine a questioni di fatto esulanti dagli accertamenti strettamente tecnici o, cosa ancora più grave, formuli valutazioni di carattere giuridico, finisce inevitabilmente per pregiudicare – se non vanificare del tutto – il diritto alla difesa, dal momento che egli non è in possesso delle cognizioni giuridiche per svolgere compiti riservati esclusivamente al giudice togato, che è stato a tanto demandato dall’ordinamento in virtù di specifica competenza e preparazione;

3. In sostanza, il Tribunale conferma l’assunto formulato dallo scrivente per il quale l’attività di formazione della prova – con le connesse garanzie del contraddittorio e del rispetto del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. – oltre che lo svolgimento di ulteriori attività processuali ad esse connesse non può essere sottratta al giudice del merito, a maggiore ragione vista la assoluta sommarietà del procedimento ex art. 696 c.p.c.;

4. Sotto tale profilo, altra precedente pronunzia giurisprudenziale in termini (2) conferma – incidentalmente – che nel procedimento in questione non possono essere esaminate e risolte questioni di diritto, anche attraverso il necessario accertamento in fatto – riservate per loro natura esclusivamente al giudizio ordinario di cognizione, rispetto al quale il Tribunale di Torino, con il riconoscimento della natura strumentale e servente, rispetto ad esso, dello strumento ex art. 696bis c.p.c., conferma che la procedura in questione non può sostituirsi al processo ordinario, e quindi che il consulente tecnico non può svolgere funzioni – estremamente delicate, come il tribunale riconosce - riservate esclusivamente al giudice di merito; inoltre, tale decisione del Tribunale di Torino a maggiore ragione si rende conto dei rischi per il contraddittorio delle parti insiti in tale procedimento e dispone che ad esso debbano partecipare tutti i soggetti potenzialmente interessati e/o controinteressati, confermando quindi ulteriormente i sollevati dubbi circa i rischi che tale strumento – così come frettolosamente ed in modo poco definito e preciso introdotto dal legislatore - presenta per il contraddittorio e quindi, in ultima analisi, per la effettiva tutela dei diritti delle parti; resta da verificare se tale iniziale orientamento verrà confermato ovvero disatteso da successive pronunzie giurisprudenziali.



1) CASCELLA Gianluca, Luci ed ombre della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., edito su www.filodiritto.com il 17.07.08

2) Trib. Torino. 31.03.08, edita su www.ilcaso.it

L’ordinanza in commento, edita il 10.09.08 su www.ilcaso.it, si segnala come, se non la prima in assoluto, quantomeno come una delle prime pronunce edite di cui si rinvenga notizia data la peculiarità della fattispecie. In particolare, in materia di consulenza volta alla conciliazione della lite, vista la funzione dello strumento, ove la conciliazione riesca, chiaramente il procedimento non si chiude – o almeno non dovrebbe chiudersi – con un provvedimento del giudice che ne esamini, in relazione alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame, la struttura, la finalità e la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, appunto in vista della stessa.

Il Tribunale svolge le seguenti considerazioni:

a) Se è vero che non è necessario il requisito dell’urgenza a seguito della riforma, purtuttavia è da escludersi il ricorso a tale strumento in modo assolutamente incondizionato – da leggersi tra le righe incontrollato – risultando comunque necessaria la rigorosa esistenza dei presupposti di ammissibilità, avocando e rivendicando al giudice un controllo sulla loro esistenza;

b) Lo strumento in questione va limitato nella sua applicazione alle sole fattispecie rigorosamente indicate dalla norma, che nell’elencare in maniera precisa le obbligazioni contrattuali e da fatto illecito, implicitamente appare escludere tutti gli altri diritti che trovino il loro fondamento su di un titolo diverso, esclusione che a maggiore ragione trova giustificazione nella mancata emanazione da parte del legislatore di ulteriori disposizioni normative idonee a chiarirne e specificarne caratteri e contorni, e nella fattispecie – vendita di autoveicolo che presentava dei vizi - il Tribunale ritiene che i presupposti in questione non sussistessero;

c) Comunque, pure in presenza di tali deficit normativi, occorre inserire la norma – in vista della sua applicazione – ed interpretarla all’interno ed in conformità dei principi generali del processo civile;

d) Risultato dell’interpretazione così svolta è che lo strumento in questione non può trovare applicazione tutte le volte in cui venga richiesto – come nella fattispecie portata all’esame del Tribunale – venga demandato al consulente la decisione di questioni di diritto, ovvero l’accertamenti di fatto esulanti dalle indagini di natura esclusivamente tecnica, e così facendo riversare – non solo in assenza, ma anche contro la espressa volontà del legislatore - nel procedimento ex art. 696 c.p.c., attività istruttorie – con le conseguenti correlate garanzie in termini di diritto alla difesa e rispetto del contraddittorio processuale – che il legislatore ha invece riservato esclusivamente al processo ordinario a cognizione piena, svolgentesi sotto il controllo e la direzione del giudice di merito;

e) Prevedibile conclusione di tali premesse è il rigetto della domanda di nomina del consulente tecnico, previa declaratoria di sua inammissibilità.

Rispetto alle argomentazioni del Tribunale, è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

1. Appare condivisibile l’orientamento manifestato dal Tribunale circa la premessa da cui è partito, anche se poi con riferimento alla fattispecie concreta, deve dissentirsi dalla conclusione cui perviene il giudice, atteso che quella di consegnare un autoveicolo esente da vizi senza dubbi può considerarsi, ex art. 1476 1°comma n. 3 C.C., una obbligazione contrattualmente gravante sul venditore, come del resto confermato dal successivo art. 1490 C.C.;

2. Per altro verso, il Tribunale mostra di condividere le perplessità manifestate dal sottoscritto (1) circa l’effetto negativo per la certezza del diritto e la tutela del diritto alla difesa delle parti conseguente all’attribuzione al consulente tecnico d’ufficio di compiti – soprattutto in particolari fattispecie – che il legislatore invece ha riservato esclusivamente al giudice di merito e da svolgere esclusivamente nell’effettivo contraddittorio delle parti, con la connessa piena garanzia del diritto alla difesa, che solo il processo di cognizione ordinaria è in grado di assicurare, il tutto aggravato dal fatto che il consulente tecnico d’ufficio, se non può discutersi che sia in possesso delle cognizioni tecniche specifiche per il compimento di indagini tecniche, ove ovviamente allarghi la propria indagine a questioni di fatto esulanti dagli accertamenti strettamente tecnici o, cosa ancora più grave, formuli valutazioni di carattere giuridico, finisce inevitabilmente per pregiudicare – se non vanificare del tutto – il diritto alla difesa, dal momento che egli non è in possesso delle cognizioni giuridiche per svolgere compiti riservati esclusivamente al giudice togato, che è stato a tanto demandato dall’ordinamento in virtù di specifica competenza e preparazione;

3. In sostanza, il Tribunale conferma l’assunto formulato dallo scrivente per il quale l’attività di formazione della prova – con le connesse garanzie del contraddittorio e del rispetto del diritto alla difesa ex art. 24 Cost. – oltre che lo svolgimento di ulteriori attività processuali ad esse connesse non può essere sottratta al giudice del merito, a maggiore ragione vista la assoluta sommarietà del procedimento ex art. 696 c.p.c.;

4. Sotto tale profilo, altra precedente pronunzia giurisprudenziale in termini (2) conferma – incidentalmente – che nel procedimento in questione non possono essere esaminate e risolte questioni di diritto, anche attraverso il necessario accertamento in fatto – riservate per loro natura esclusivamente al giudizio ordinario di cognizione, rispetto al quale il Tribunale di Torino, con il riconoscimento della natura strumentale e servente, rispetto ad esso, dello strumento ex art. 696bis c.p.c., conferma che la procedura in questione non può sostituirsi al processo ordinario, e quindi che il consulente tecnico non può svolgere funzioni – estremamente delicate, come il tribunale riconosce - riservate esclusivamente al giudice di merito; inoltre, tale decisione del Tribunale di Torino a maggiore ragione si rende conto dei rischi per il contraddittorio delle parti insiti in tale procedimento e dispone che ad esso debbano partecipare tutti i soggetti potenzialmente interessati e/o controinteressati, confermando quindi ulteriormente i sollevati dubbi circa i rischi che tale strumento – così come frettolosamente ed in modo poco definito e preciso introdotto dal legislatore - presenta per il contraddittorio e quindi, in ultima analisi, per la effettiva tutela dei diritti delle parti; resta da verificare se tale iniziale orientamento verrà confermato ovvero disatteso da successive pronunzie giurisprudenziali.



1) CASCELLA Gianluca, Luci ed ombre della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., edito su www.filodiritto.com il 17.07.08

2) Trib. Torino. 31.03.08, edita su www.ilcaso.it