Terzo trasportato: facoltà e non obbligo di azione contro il vettore

La giurisprudenza di merito inizia – verrebbe da dire finalmente – a fare applicazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la ormai nota ordinanza n. 205 del 13.06.08, la quale, nel decidere le prospettate questioni di costituzionalità dell’articolo 141 Codice Assicurazioni, ha affermato il principio che “l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate è nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

Infatti, con la Sentenza n. 14532 del 20.11.2008 (edita su http://www.scenari.giuffre.it), il Giudice di Pace di Bari riconosce il diritto del trasportato di agire, ex articolo 141 D. LGS 209/2005 (Codice Assicurazioni) (anche) contro il danneggiante e la sua impresa assicuratrice, così inserendosi in un filone giurisprudenziale già aperto da una Sentenza del Tribunale di Torino (Trib. Torino Sez. IV Civ., 11.10.2007, n. 6070) che aveva fatto da apripista in tal senso, e che in verità aveva anche preceduto, per certi versi, il dictum della Corte Costituzionale, anche se si era espressa in termini più generali,

Come del resto già statuito dalla Corte Costituzionale, il Giudice di Pace di Bari riconosce che dalla lettura dell’articolo 141 del C.d.A. in combinato disposto con le altre norme che regolano il diritto al risarcimento – individuate sia in via generale sia con riguardo specifico alla circolazione stradale 2043 e 2054 Codice Civile, e dell’articolo 144, commi 1 e 3 del C.d.A - non può ritenersi esistente alcun divieto – né implicito, né dichiarato – per il terzo trasportato, di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, e quindi, l’assenza di una simile statuizione in negativo rappresenta, per converso, la conferma del fatto che il legislatore ha inteso riconoscere al trasportato una piena facoltà di scelta in ordine al tipo di azione da esperire per conseguire il risarcimento del danno.

Il Giudice onorario barese correttamente dimostra di avere adempiuto a quel compito che la Corte Costituzionale da quasi trenta anni assegna ai giudici di merito e legittimità, ovvero di ricercare se esista, tra le possibili interpretazioni di una norma, quella c.d. <costituzionalmente orientata>, che dunque consenta la sopravvivenza di una norma nel sistema, evitando nel contempo di sollevare la questione di costituzionalità, dal momento che sottolinea come l’interpretazione che egli propone sia quella conforme al dettato dell’articolo 76 Costituzione, poiché, altrimenti, l’articolo 141 sarebbe stato costituzionalmente illegittimo per violazione delle norme comunitarie, violando così l’articolo 117 Costituzione come modificato dalla Legge Costituzione n. 3 del 18.10.2001, il quale espressamente prevede che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Infatti, dalla legge delega 29.07.2003, n. 229 – che aveva conferito al governo all’epoca in carico il compito di provvedere al riassetto della normativa in materia di assicurazioni – era stato fissato, per il legislatore delegato, un obiettivo specifico, ovvero quello di fare in modo che l’emanando codice delle assicurazioni private si conformasse al diritto comunitario(ed agli accordi internazionali).

In particolare, ben si comprende dalla sentenza, che la interpretazione dell’articolo 141 C.d.A. come abitualmente quanto tenacemente sostenuta dalle imprese assicuratrici, e per la quale il terzo trasportato sarebbe obbligato ad agire contro il vettore(ed il suo assicuratore) in sostanza renderebbe l’articolo 141 costituzionalmente illegittimo per violazione degli obblighi comunitari, dal momento che l’articolo 4 quinquies della Direttiva 2005/14/CE dell’11.05.2005 espressamente pone a carico degli Stati membri l’obbligo di prevedere, in favore di coloro i quali risultino danneggiati in un sinistro provocato da un veicolo che risulti assicurato in conformità al disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, la possibilità agire direttamente in giudizio contro l’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante.

Interpretazione, quella proposta dagli assicuratori, che appare palesemente contraria anche agli articoli 2, 3 e 24 Costituzione.

Tale modo di interpretare la norma introduce, infatti, ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni comunque uguali (forse che il danno subito dal trasportato è diverso da quello subito da altri soggetti?).

L’effetto è che, in tal modo, non solo viene violato il fondamentale principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3, II° Costituzione, ma altresì si introducono delle limitazioni al diritto di azione che non trovano alcuna giustificazione razionale all’interno dell’ordinamento giuridico.

Del resto, tanto è stato già messo in evidenza dalla Corte Costituzionale, con il sottolineare che l’unica interpretazione dell’articolo 141 del Codice Assicurazioni che consente di superare i dubbi di costituzionalità di tale norma, è quella per la quale essa consente al terzo trasportato di scegliere se agire contro il proprio vettore oppure contro il danneggiante ed il suo assicuratore.

Altrimenti, secondo la Corte, verrebbe precluso al terzo trasportato la possibilità di agire anche contro altri soggetti, che magari siano gli unici responsabili del sinistro, per cui invece che essere tutelato, il diritto all’integrale risarcimento del danno verrebbe ad essere pregiudicato.

E’ chiaro che, in tal modo, verrebbe realizzato non un valore fondamentale, quello della tutela della persona umana in tutte le sue manifestazioni, sulla base della clausola generale di cui all’articolo 2 Costituzione, nel caso specifico con riferi€mento alla manifestazione di essa esplicantesi nella tutela del diritto fondamentale alla salute ex articolo 32 Costituzione), ma al contrario un disvalore !

Quindi, sostenere – come sino ad oggi hanno fatto pedissequamente e dogmaticamente le Imprese assicuratrici italiane - che l’articolo 141 C.d.A. obblighi il terzo trasportato all’azione esclusiva contro il vettore, si pone in evidente contrasto anche con l’articolo 2 della Costituzione italiana, poiché rappresenta, sullo strumentale quanto pretestuoso presupposto di una interpretazione che rispetta la lettera ma tradisce lo spirito delle legge, un tentativo di sottrarsi a quegli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che l’ordinamento pone a carico di tutti i soggetti.

La giurisprudenza di merito inizia – verrebbe da dire finalmente – a fare applicazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la ormai nota ordinanza n. 205 del 13.06.08, la quale, nel decidere le prospettate questioni di costituzionalità dell’articolo 141 Codice Assicurazioni, ha affermato il principio che “l’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate è nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

Infatti, con la Sentenza n. 14532 del 20.11.2008 (edita su http://www.scenari.giuffre.it), il Giudice di Pace di Bari riconosce il diritto del trasportato di agire, ex articolo 141 D. LGS 209/2005 (Codice Assicurazioni) (anche) contro il danneggiante e la sua impresa assicuratrice, così inserendosi in un filone giurisprudenziale già aperto da una Sentenza del Tribunale di Torino (Trib. Torino Sez. IV Civ., 11.10.2007, n. 6070) che aveva fatto da apripista in tal senso, e che in verità aveva anche preceduto, per certi versi, il dictum della Corte Costituzionale, anche se si era espressa in termini più generali,

Come del resto già statuito dalla Corte Costituzionale, il Giudice di Pace di Bari riconosce che dalla lettura dell’articolo 141 del C.d.A. in combinato disposto con le altre norme che regolano il diritto al risarcimento – individuate sia in via generale sia con riguardo specifico alla circolazione stradale 2043 e 2054 Codice Civile, e dell’articolo 144, commi 1 e 3 del C.d.A - non può ritenersi esistente alcun divieto – né implicito, né dichiarato – per il terzo trasportato, di agire nei confronti del conducente del veicolo antagonista e della relativa compagnia assicuratrice, e quindi, l’assenza di una simile statuizione in negativo rappresenta, per converso, la conferma del fatto che il legislatore ha inteso riconoscere al trasportato una piena facoltà di scelta in ordine al tipo di azione da esperire per conseguire il risarcimento del danno.

Il Giudice onorario barese correttamente dimostra di avere adempiuto a quel compito che la Corte Costituzionale da quasi trenta anni assegna ai giudici di merito e legittimità, ovvero di ricercare se esista, tra le possibili interpretazioni di una norma, quella c.d. <costituzionalmente orientata>, che dunque consenta la sopravvivenza di una norma nel sistema, evitando nel contempo di sollevare la questione di costituzionalità, dal momento che sottolinea come l’interpretazione che egli propone sia quella conforme al dettato dell’articolo 76 Costituzione, poiché, altrimenti, l’articolo 141 sarebbe stato costituzionalmente illegittimo per violazione delle norme comunitarie, violando così l’articolo 117 Costituzione come modificato dalla Legge Costituzione n. 3 del 18.10.2001, il quale espressamente prevede che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.

Infatti, dalla legge delega 29.07.2003, n. 229 – che aveva conferito al governo all’epoca in carico il compito di provvedere al riassetto della normativa in materia di assicurazioni – era stato fissato, per il legislatore delegato, un obiettivo specifico, ovvero quello di fare in modo che l’emanando codice delle assicurazioni private si conformasse al diritto comunitario(ed agli accordi internazionali).

In particolare, ben si comprende dalla sentenza, che la interpretazione dell’articolo 141 C.d.A. come abitualmente quanto tenacemente sostenuta dalle imprese assicuratrici, e per la quale il terzo trasportato sarebbe obbligato ad agire contro il vettore(ed il suo assicuratore) in sostanza renderebbe l’articolo 141 costituzionalmente illegittimo per violazione degli obblighi comunitari, dal momento che l’articolo 4 quinquies della Direttiva 2005/14/CE dell’11.05.2005 espressamente pone a carico degli Stati membri l’obbligo di prevedere, in favore di coloro i quali risultino danneggiati in un sinistro provocato da un veicolo che risulti assicurato in conformità al disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, la possibilità agire direttamente in giudizio contro l’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante.

Interpretazione, quella proposta dagli assicuratori, che appare palesemente contraria anche agli articoli 2, 3 e 24 Costituzione.

Tale modo di interpretare la norma introduce, infatti, ingiustificate disparità di trattamento tra situazioni comunque uguali (forse che il danno subito dal trasportato è diverso da quello subito da altri soggetti?).

L’effetto è che, in tal modo, non solo viene violato il fondamentale principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3, II° Costituzione, ma altresì si introducono delle limitazioni al diritto di azione che non trovano alcuna giustificazione razionale all’interno dell’ordinamento giuridico.

Del resto, tanto è stato già messo in evidenza dalla Corte Costituzionale, con il sottolineare che l’unica interpretazione dell’articolo 141 del Codice Assicurazioni che consente di superare i dubbi di costituzionalità di tale norma, è quella per la quale essa consente al terzo trasportato di scegliere se agire contro il proprio vettore oppure contro il danneggiante ed il suo assicuratore.

Altrimenti, secondo la Corte, verrebbe precluso al terzo trasportato la possibilità di agire anche contro altri soggetti, che magari siano gli unici responsabili del sinistro, per cui invece che essere tutelato, il diritto all’integrale risarcimento del danno verrebbe ad essere pregiudicato.

E’ chiaro che, in tal modo, verrebbe realizzato non un valore fondamentale, quello della tutela della persona umana in tutte le sue manifestazioni, sulla base della clausola generale di cui all’articolo 2 Costituzione, nel caso specifico con riferi€mento alla manifestazione di essa esplicantesi nella tutela del diritto fondamentale alla salute ex articolo 32 Costituzione), ma al contrario un disvalore !

Quindi, sostenere – come sino ad oggi hanno fatto pedissequamente e dogmaticamente le Imprese assicuratrici italiane - che l’articolo 141 C.d.A. obblighi il terzo trasportato all’azione esclusiva contro il vettore, si pone in evidente contrasto anche con l’articolo 2 della Costituzione italiana, poiché rappresenta, sullo strumentale quanto pretestuoso presupposto di una interpretazione che rispetta la lettera ma tradisce lo spirito delle legge, un tentativo di sottrarsi a quegli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che l’ordinamento pone a carico di tutti i soggetti.