Ritenute - Cassazione Penale: omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, particolare tenuità del fatto in caso di evasione di poco superiore alla soglia dei diecimila euro
Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha sostenuto, in relazione al delitto di cui all’articolo 2, comma 1-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), la possibilità di applicare la disciplina ex articolo 131-bis del Codice Penale (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) nel caso in cui l’evasione posta in essere superi di poco la soglia di punibilità.
Il caso
La Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del giudice di prime cure, aveva dichiarato la responsabilità penale dell’imputato riducendo la pena inflittagli.
Con la stessa pronuncia il collegio aveva escluso, inoltre, l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis del Codice Penale, alla luce della pluralità delle condotte poste in essere dall’imprenditore – corrispondenti ai singoli omessi versamenti mensili –, la quale, alla stregua del tenore letterale della disposizione de qua, veniva ritenuta ostativa alla concessione del beneficio invocato.
Avverso detta sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, adducendo, quale unico motivo, l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’articolo 131-bis del Codice Penale.
La tesi difensiva si fondava, in particolare, su due ordini di ragioni: il superamento per appena mille euro della soglia di punibilità introdotta con il decreto legislativo n. 8 del 2016 – dal che discenderebbe la particolare tenuità del fatto – e il protrarsi a mensilità discontinue della violazione commessa – con il conseguente venir meno, a detta della difesa, dell’abitualità a delinquere –.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo un’attenta disamina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ha accolto la doglianza dell’imputato.
Un fattore determinante per l’esatta perimetrazione applicativa del beneficio risiede, secondo il giudice di legittimità, nel corretto inquadramento dell’abitualità del comportamento illecito quale causa preclusiva. In particolare, questa va necessariamente riferita ad una pluralità di condotte che, considerate singolarmente, costituiscono di per sé reato.
Nel caso esaminato, a parere della Corte, vi è l’insussistenza di tale carattere ostativo, in quanto le singole omissioni di versamento, lungi dal configurare autonomi fatti penalmente rilevanti, si atteggiano, una volta superata la soglia di punibilità, a “momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata”, quale è quello contestato al ricorrente.
Il giudice di legittimità ha evidenziato, altresì, come l’anzidetta causa di non punibilità sia certamente applicabile ai reati di omissione dei versamenti contributivi nel caso in cui gli importi omessi superino di poco il limite massimo stabilito dalla legge – fissato, per il reato de quo, a diecimila euro.
Per quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità dell’istituto di cui all’articolo 131-bis del Codice Penale.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 3 settembre 2018, n. 39413)