Ebbrezza - Cassazione Penale: la sospensione della patente di guida non può produrre effetti contestualmente ai lavori di pubblica utilità
Secondo la Corte di Cassazione, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, il giudice procedente non può disporre, in relazione al reato di cui all’articolo 186 del Codice della strada (rubricato “Guida sotto l’influenza dell’alcol”), l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Ciò tenuto conto della portata letterale dell’articolo 186, comma 9-bis del Codice della Strada e delle ripercussioni negative (di seguito esposte) che verrebbero generate dalla immediata esecutività della sanzione accessoria.
Il caso
Su istanza di parte, il Tribunale aveva applicato, in relazione alla violazione di cui all’articolo 186, comma 7, Codice della Strada, la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, sostituendola, ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis della stessa legge, con il lavoro di pubblica utilità e irrogando, inoltre, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi nove.
Avverso la predetta sentenza, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l’erronea applicazione della legge con riguardo all’articolo 186, comma 9-bis, Codice della Strada: il ricorrente sosteneva che fosse lo stesso testo legislativo ad impedire l’applicazione della sospensione della patente congiuntamente alla concessione dei lavori di pubblica utilità.
Infatti, il citato articolo prevede espressamente che: “in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca”.
L’utilizzo del termine “ripristino” implica, secondo la tesi difensiva, che la sanzione accessoria in questione non può in alcun modo coesistere con i lavori di pubblica utilità, dovendo essere sospesa, sin dal momento della pronuncia di condanna, con la contestuale sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha fatto innanzitutto riferimento all’articolo 186, comma 9-bis del Codice della Strada, il quale subordina allo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità la fissazione di una nuova udienza al fine di dichiarare estinto il reato. Nella medesima udienza, il giudice dispone, ai sensi della predetta disposizione, la “riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato”.
Ebbene, secondo la Cassazione, l’immediata esecutività della sanzione accessoria rischierebbe, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, di vanificare la predetta riduzione alla metà, tenuto conto dei tempi necessari per la fissazione dell’udienza diretta alla dichiarazione di estinzione del reato.
Il Giudice di legittimità, inoltre, procedendo ad una interpretazione letterale del testo di legge e accogliendo la tesi del ricorrente, ha sottolineato come il significato del termine “ripristino”, utilizzato dal legislatore nell’articolo 186, comma 9-bis del Codice della Strada, non possa che significare “rimessa in vigore”. Ciò “presuppone che, prima del ripristino, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa”. La sanzione accessoria di cui si discute, pertanto, non può produrre effetti prima della conclusione dei lavori di pubblica utilità.
In ragione di ciò, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione accessoria.
(Corte di Cassazione - Quarta Sezione Penale, Sentenza del 19 ottobre 2017, n. 48330)