1) La pronunzia in sintesi
2) Rilevanza dei principi costituzionali nei rapporti intersoggettivi
3) Buona fede e correttezza - dottrina e giurisprudenza
4) Il processo <giusto>
5) Rilevanza sovranazionale del processo <giusto>
6) Il precedente orientamento della Cassazione
7) Primi segnali di cambiamento
8) Profili applicativi
9) Conseguenze pratiche
10) Profili di deontologia forense
11) Conclusioni
1. Con la decisione di cui sopra, la Suprema Corte riconosce che gli art. 1175 e 1375 C.C. devono essere interpretati sistematicamente alla luce dell’art. 2 Cost., operando un rilevante revirement al proprio precedente orientamento. Conseguenza immediata di tale inversione è rappresentata dall’affermazione di un giudizio di riprovazione che l’ordinatamento esprime nei confronti di quelle condotte – in questo caso del creditore – che configurano una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle vicende dei rapporti obbligatori, nonchè un abuso del processo quale strumento di tutela dei diritti(di credito nella fattispecie).
Con la Sentenza in commento le SS.UU. hanno drasticamente censurato siccome contrario ai doveri di correttezza e buona fede in relazione al dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. ed al principio del giusto processo, il comportamento del creditore che frazioni arbitrariamente un credito unitario, abusando del processo e moltiplicando le cause in danno del debitore(nella fattispecie in esame trattavasi di un credito nascente da un rapporto di fornitura, che è stato azionato non con richiesta di un unico decreto ingiuntivo, bensì con la moltiplicazione di procedimenti monitori).
2. Il primo pensiero che viene alla mente è che la decisione in questione costituisce un ulteriore quanto significativo(per l’importanza dell’organo giudicante da cui proviene e soprattutto per la funzione regolatrice e nomofilattica che esso svolge) riconoscimento della diretta applicabilità, ai rapporti intersoggettivi, delle norme costituzionali – nel caso in esame la clausola generale di cui all’art. 2 Cost – senza il filtro di norme ordinarie e regolamentari, a conferma che sono queste ultime a dover essere lette, interpretate ed applicate alla luce della Costituzione, e non il contrario.
Quindi, attraverso il richiamo ai <doveri inderogabili> di solidarietà di cui all’art. 2 Cost, il canone di correttezza e buona fede oggettiva – che ad esso è inscindibilmente collegato – assurge al rango di principio di ordine costituzionale che, ove fosse consentito e ritenuto ammissibile il frazionamento di un credito unitario, verrebbe disapplicato e travolto, per un mero arbitrio del creditore e con i prevedibili danni per il debitore in termini di ingiustificato aggravio del diritto alla difesa – che invece l’art. 24 Cost. riconosce libero ed incomprimibile – nonché di maggiori e rilevanti oneri economici ad esso conseguenti.
3. Tale orientamento costituisce il punto di arrivo, allo stato, di quella precedente elaborazione giurisprudenziale della S.C. che, in due precedenti arresti – estremamente noti atteso che avevano affermato, appunto in applicazione del principio di proporzionalità, il potere del giudice di ridurre ex officio la clausola penale, mettendo così in crisi, secondo tanti commentatori, il principio dell’autonomia ed intangibilità delle pattuizioni contrattuali - anche a Sezioni Unite, aveva affermato“il principio di correttezza e buona fede, il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione degli interessi del debitore, e nella sfera del debitore il giusto riguardo agli interessi del creditore, operando quindi come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà imposti dall’art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna parte del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali ovvero di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”(1).
Con tali affermazioni, la Giurisprudenza del Supremo Collegio pare avere manifestato una piena adesione a quanto sostenuto sia da autorevolissimi esponenti della dottrina civilistica, i quali sostengono che “nel sistema dell’ordinamento vigente la proporzionalità diventa principio componente dell’ordine pubblico costituzionale, in quanto non solo compatibile ma anzi attuativo di principi costituzionali”(2) e poi che “il principio di proporzionalità diviene strumento di qualificazione delle condotte contrattuali delle parti”(3) ed ancora che “è importante sottolineare che la clausola di buona fede non può comportare una interpretazione del contratto che espanda gli obblighi a carico di una parte e a vantaggio dell’altra”(4) nonché “la buona fede costituisce una regola di condotta che deve ispirare i comportamenti delle parti nella esecuzione dei rapporti obbligatori e che si concreta nei canoni di lealtà del comportamento di salvaguardia degli interessi dell’altra parte, indipendentemente dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali”(5) sia a quanto affermato da buona parte di quella internazionalistica più recente, la quale ritiene il principio di proporzionalità costituisca una principio generale dell’ordinamento internazionale(6)(7), principio che – è sempre opportuno tenerlo a mente - trova piena quanto immediata applicazione nel nostro ordinamento in virtù della norma di cui all’art. 10, I° comma Costituzione, che testualmente recita “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Inoltre, nelle pronunzie della S.C. citate, oltre che ovviamente in quella qui brevemente analizzata, altrettanto evidente appare l’influenza sia della giurisprudenza della Corte Costituzionale, per la quale la proporzionalità intesa nel senso sopra descritto – ovvero come adeguatezza dei comportamenti e delle condotte – costituisce il più importante precetto ex art. 3, II° Cost. – che pone il principio fondamentale della eguaglianza in senso sostanziale, a differenza dell’art. 3, I° comma Cost, che invece prevede il principio, indubbiamente sottoposto e servente al precedente, della uguaglianza formale - proporzionalità che, secondo la Corte Costituzionale ”va esaminata in relazione agli effetti prodotti ovvero producibili nei concreti rapporti della vita”(8), sia della giurisprudenza comunitaria, per la quale il principio di proporzionalità risulta direttamente incidente nel rapporto contrattuale(9)(10).
4. La condotta del creditore come analizzata e stigmatizzata dalla Cassazione costituisce, altresì, un abuso anche dello strumento del processo, che dovendo essere <giusto> come da Costituzione, ai sensi dell’art. 111, comma 2° Cost., viene conseguentemente ad essere non solo strumentalizzato quanto addirittura <deviato> rispetto all’interesse da tutelare ed alle forme di tutela di esso, in quanto se il credito è unitario anche il processo che deve tendere a soddisfarlo, pur se coattivamente, non può non essere unitario, anche perché non è in alcun modo dimostrato che la moltiplicazione dei processi realizzi una migliore tutela dell’interesse creditorio, anzi, al contrario corre il serio rischio – pur se potenziale - di originare una serie di giudicati contraddittori legati al medesimo rapporto, con l’assurdo che alcune decisioni riconoscono il credito e conseguentemente lo tutelino, ed altre statuiscano in senso opposto, con buona pace della certezza del diritto.
Per altro verso – in un cambiamento di posizione processuale che senza dubbio non è stato preso in esame dalla decisione in commento ma che viene naturale da prendere in considerazione atteso che il riferimento dei principi ex artt. 2 e 111 Cost. vale, a monte, per tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico e, a valle, per quelli del rapporto obbligatorio, quindi anche per il debitore - con riferimento al giusto processo e sotto il profilo della ragionevole durata di esso, senza dubbio un utilizzo deviato del processo può venire anche dalla parte convenuta, che ricorrendo a tattiche difensive ed atteggiamenti dilatori – talvolta purtroppo resi possibili, anche se oggi in misura minore a seguito della riforma del 2005 in vigore dal 2006, dalle norme del codice di procedura – mascherati dalla apparente volontà del convenuto richiedente di avvalersi delle facoltà difensive riconosciute dal codice di rito(ma poi in concreto non esercitate), finisce per prolungare a dismisura – a volte, va detto, anche con la <collaborazione>, involontaria e non, degli stessi giudici di merito – per cui senza dubbio dovrebbe ritenersi sanzionabile sotto l’ulteriore profilo della violazione dell’art. 111, 2° comma Cost. anche la condotta del convenuto, oltre che ovviamente ai sensi degli art. 88 e 96 c.p.c. con riferimento alla violazione dei doveri posti a carico delle parti processuali da tali norme, rispettivamente, di comportarsi secondo lealtà e correttezza(art. 88) e di astenersi dall’agire e/o resistere in giudizio pur nella consapevolezza della propria azione e/o resistenza.
5. Non va poi trascurato di evidenziare come già in precedenti occasioni(11) la Corte aveva avuto modo di mettere in rilievo come l’ordinamento italiano, sia dal punto di vista della legge ordinaria(12) sia attraverso il sistema costituzionale(13) dimostra di avere nella massima considerazione il bene della vita rappresentato dalla <ragionevole durata del processo> al punto di elevarlo espressamente a valore costituzionale sub specie del <giusto processo>, di guisa che un processo per definirsi <giusto> deve presentare inderogabilmente anche il carattere della <ragionevole durata>.
In tal modo la S.C. finisce per recepire, dandone in sostanza attuazione all’interno dell’ordinamento italiano, all’orientamento della Corte Europea di Strasburgo formatosi in relazione all’art. 6 della CED, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo – che prevede come <ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole, da un tribunale indipendente ed imparziale> e finendo così per comporre un potenziale contrasto che avrebbe potuto verificarsi a seguito di una pronunzia della Corte in questione che metteva in discussione l’applicazione che le corti italiane facevano della Legge Pinto, quale rimedio interno avverso la irragionevole durata dei processi, suscitando così il serio problema di un contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, che ai sensi dell’art. 10 Cost avrebbe dovuto avere la prevalenza, in quanto la Corte Europea di Strasburgo, con decisione del 27.03.2003 nel dichiarare – nonostante presupposto per la ricevibilità di un ricorso dinanzi ad essa sia il previo esperimento senza risultato dei rimedi previsti dagli ordinamenti interni degli stati aderenti alla CEDU – la ricevibilità di un ricorso non preceduto dall’esperimento in Italia di una azione ai sensi della c.d. Legge Pinto, ebbe a formulare in sostanza un giudizio di inadeguatezza del rimedio interno in questione, che sottintendeva, in pratica, il rilievo di un inadempimento da parte dell’Italia agli obblighi internazionali da essa assunti con la ratifica della CEDU!
A tanto consegue, secondo la S.C. – in evidente continuità logica con le Sentenze delle SS.UU. del 26.01.2004 - che “la costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo impone all’interprete una nuova sensibilità ed un diverso approccio ermeneutico, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo sviluppo del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale, ma anche e soprattutto per il suo impatto operativo nella realizzazione del detto obiettivo costituzionale”(14) e, per altro verso, la configurazione a carico del legislatore dell’onere/obbligo di provvedere, in materia processuale ”all’adozione di meccanismi idonei a garantire la celerità del processo e di assicurare il rispetto del principio di concentrazione delle tutele, insisto nell’art. 111 Cost., che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo(14).
6. Quello che sembra di particolare rilievo è che le SS.UU., in tal modo, non solo hanno superato quanto del tutto capovolto anche il proprio, e fermo, precedente orientamento, espresso con la Sentenza n. 108 del 10.04.2000 - pure intervenuta a comporre un precedente contrasto di giurisprudenza insorto sul medesimo tema - che aveva ritenuto ammissibile il frazionamento del credito ove rispondesse ad apprezzabile interesse del creditore e non risultasse pregiudizievole per il diritto di difesa del debitore, sul presupposto che, da un lato essendo il creditore ex art. 1181 c.c. legittimato ad accettare un pagamento parziale, ben avrebbe potuto, a sua volta, richiedere un pagamento frazionato, ed anche in via monitoria, e dall’altro che nessun divieto al riguardo era rinvenibile nell’ordinamento ; infatti in precedenza il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, aveva fissato il principio per cui < in assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall’art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni>(SS.UU. 10.04.2000 n. 108).
E’ evidente che il precedente orientamento delle SS.UU. si fondava esclusivamente sul codice civile, senza preoccuparsi di verificare se le norme di esso richiamate – art. 1175 e 1375 C.C. – nel sistema vigente potessero dirsi ancora attuali e conformi a Costituzione o meno.
Al contrario, con la pronunzia in commento appare evidente la presa di coscienza – del resto manifestata anche in altre decisioni precedenti sia a Sezioni Unite che a Sezioni Semplici, e nelle più diverse fattispecie – che il codice e le norme ordinarie devono essere interpretate sub specie della Carta Costituzionale, per verificare che le stesse siano o meno conformi(o ancora conformi, nel caso del codice civile) ad essa ; ne è emerso allora che, proprio in quanto letti, interpretati e collegati alla clausola generale di cui all’art. 2 Cost ed ai <doveri inderogabili di solidarietà> da essa previsti, gli artt. 1175 e 1375 C.C. – che in precedenza le SS.UU. avevano posto a fondamento della legittimazione, per il creditore, del frazionamento giudiziale del credito, anche in via monitoria – sono proprio tali norme che, in quanto indissolubilmente collegate con la richiamata clausola generale di solidarietà, devono portare ad escludere l’ammissibilità del frazionamento del credito.
7. La pronunzia delle Sezioni Unite del 2005 apre in sostanza la strada ad una revisione dell’orientamento che le stesse SS.UU. avevano manifestato nel 2000, preceduta da alcune pronunzie del 2006 che avevano ribadito e riaffermato la rilevanza dei principi di correttezza e buona fede sotto il duplice aspetto sia dei comportamenti di debitore e creditore all’interno del singolo rapporto obbligatorio, sia sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, rilevanza derivante dall’atteggiarsi di tali principi come impegno ed obbligo di solidarietà, tale da imporre a carico di ciascuna delle parti di un rapporto obbligatorio di adottare di quelle condotte che, a prescindere da preesistenti specifichi obblighi dalle stesse contrattualmente assunti, nonché a prescindere dal generico dovere posto in capo a tutti i consociati dall’art. 2043 C.C., senza costituire un rilevante sacrificio a carico delle pari stesse, siano in grado di preservare gli interessi della controparte del rapporto(15), per cui riconoscendo appunto la rilevanza di buona fede e correttezza come principi che devono presiedere ed ispirare la condotta delle parti in ogni fase del rapporto obbligatorio, spiegando anche efficacia integrativa degli stessi rapporti obbligatori anche in assenza di previsioni specifiche al riguardo, con la pronunzia del 2007(16) la S.C. si pone il problema di esaminare una fattispecie di frazionamento della pretesa del creditore in separate azioni giudiziarie sotto un profilo differente rispetto a quello che ha portato alla decisione delle Sezioni Unite del 2000, costituito dall’esame di essa alla luce di tali principi ed in riferimento al concreto interesse del creditore rispetto ad un simile agire, inteso come verifica della sussistenza effettiva, per esso creditore, di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento che possa giustificare una simile condotta ; nel svolgimento di tale esame, che avviene con l’affermazione ed il riconoscimento che il principio di correttezza e buona fede va collocato all’interno della tavola di valori costituzionale ed inteso come concreta specificazione del dovere inderogabile di solidarietà sociale che l’art. 2 Cost. impone a carico di tutti i consociati(16) la Corte perviene alla conclusione per la quale esiste nell’ordinamento il principio dell’adempimento integrale della prestazione cui ha diritto il creditore, ritenendo che la eccezionale deroga di cui all’art. 1181 c.c. – che consente di al creditore di rifiutare l’adempimento parziale – trovi la sua giustificazione allorquando, nel necessario giudizio di bilanciamento tra le le contrapposte esigenze delle parti del rapporto obbligatorio, l’interesse del creditore a conseguire un’adempimento parziale della prestazione risponda sia dall’ordinamento riconosciuto come meritevole di tutela(16).
Tuttavia il giudizio della Corte si rivela negativo per la posizione del creditore, sul rilievo che l’ordinamento giuridico non ritiene sussistente, nella frammentazione del credito, un interesse creditorio apprezzabile e meritevole di tutela, in quanto “ la frammentazione del credito non risponde ad alcuna apprezzabile esigenza del creditore, ma si configura come un mero espediente processuale per ottenere, attraverso il frazionamento della pretesa in più decreti ingiuntivi e la mancata opposizione a taluno di essi, un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione”(16) per cui nel ragionamento della S.C. deve trovare applicazione il principio del bilanciamento dei contrapposti interessi, nella cui formulazione si riscontra, da un lato, che il debitore è gravato dall’onere di difendersi da una molteplicità di ingiunzioni di pagamento, dovendo opporle tutte tempestivamente ai fini di evitare la formazione di un giudicato per lui sfavorevole e sopportare i costi di tutti tali procedimenti mentre dall’altro lato non si rinviene un equivalente interesse del creditore ad una simile condotta, poiché al contrario interesse prevalente del creditore – e da perseguire da parte di quest’ultimo - dovrebbe essere quello di conseguire, anche se coattivamente, il soddisfacimento integrale del proprio diritto di credito ; in conclusione, la Corte perviene ad affermare che conseguenza unica – quanto negativa ed avversata dall’ordinamento giuridico – è che una simile condotta del creditore in sostanza realizza tre effetti negativi : 1) rappresenta una violazione dei principi di correttezza e buona fede – come costituzionalizzati ex art. 2 Cost - ; 2) si risolve in un utilizzo deviato del processo ; 3) è rivolta a realizzare per il creditore una situazione di ingiustificato privilegio, a danno del debitore(16) ; logica conseguenza del ragionamento svolto e delle conclusioni cui la Corte è pervenuta, è la rimessione della questione alle SS.UU. perché esamini i diversi profili giuridici evidenziati con la ordinanza di rimessione.
8. In sostanza, le SS.UU. hanno censurato e stigmatizzato un comportamento del creditore – molto frequente nella pratica - che si pone agli antipodi di quella che dovrebbe essere la correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, nonchè della auspicabile cooperazione del creditore nell’adempimento del debitore, rilevando quindi sulla scorta di una interpretazione sistematica e complessiva dell’ordinamento vigente la esistenza di un principio di carattere generale(come innanzi individuato) ostativo al frazionamento del credito.
Invero, dal punto di vista dell’operatore del diritto, nella vita quotidiana del foro esaminando – per tipologia - le controversie che maggiormente si rinvengono sui ruoli dei giudici civili in primo grado, si riscontra un elevato numero di fattispecie in cui si realizzano situazioni di abusivo frazionamento di un diritto di credito unitario(come ad esempio nel risarcimento del danno ovvero nei pagamenti di forniture o ancora nei rapporti di condominio o, ancora, come di recente, procedure monitorie e/o ordinarie per la restituzione delle spese di spedizioni di fatture commerciali relative ad utenze quali gas, elettricità, telefono ecc.), che nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno venivano giustificati da una sia pur minima <riserva>, intesa secondo l’insegnamento della S.C., quale differimento ad un momento successivo dell’esercizio dell’azione per ragioni contingenti ma giustificabili – quale potrebbe essere il tipico caso del soggetto che ha riportato lesioni personali di rilevante entità che impongono un lungo periodo di recupero e convalescenza, e che quindi portano a considerare il credito per cui si agisce non determinato e nemmeno determinabile stante il perdurare della prognosi - oppure casi in cui la riserva, se formulata, era da ritenersi assolutamente inefficace.
Quello che dalla pronunzia in esame non si evince con apprezzabile chiarezza è se il principio di diritto fissato dalla decisione in questione sia applicabile anche alla fattispecie di richieste di risarcimento del danno – per voci tra loro differenziate – pur derivanti da una medesima origine, in quanto la questione di massima che ha provocato la decisione delle SS.UU., consistente nell’accertare < se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perché fondata sullo stesso supporto>, appare di larghissima applicazione ; di certo è che al riguardo il Supremo Collegio si era espresso ripetutamente nel tempo con pronunzie che, in sostanza, ne riconoscevano l’ammissibilità pur limitandola alla sussistenza di determinate condizioni, dipendenti dal verificarsi o meno di una determinata condotta del creditore, ricostruibile in termini di condizione meramente potestativa e della quale il creditore, ove non si sia premurato di formulare la c.d. riserva, inevitabilmente subirà le conseguenze per lui negative in termini di declaratoria di improponibiltà della domanda, rilevabile anche ex officio ; infatti, in altra occasione la S.C. ha affermato “le varie voci del danno richiesto non corrispondono ad una pluralità di petitum, ma costituiscono soltanto delle articolazioni o categorie interne, delle specificazioni quantitative di un petitum(la richiesta risarcitoria) che è e resta unico ed identico, a prescindere dalla quantificazione operata ad inizio in un momento successivo”(17) fissando così un principio la cui derogabilità veniva assoggetta dalla S.C. alla ricorrenza di precise condizioni, ovvero allorquando “sia esclusa, a priori, in termini espliciti, la potenzialità della domanda a coprire tutte le possibili voci di danno, la qual cosa può accadere solo quanto tale esclusione sia adeguatamente e nei modi opportuni manifestata dall’attore”(18) ;pronunzia con la quale la Cassazione ha dato concreta applicazione ad altri suoi precedenti in cui era stato configurato, in a tale ottica, un preciso onere di allegazione ed asseverazione a carico del danneggiato, con l’affermazione che “nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno chieda, senza alcuna specificazione o riserva ovvero senza che vi sia un giudicato che riservi ad altro giudizio la liquidazione di una parte del danno, l’azione comprende per la sua generalità tutto il credito esercitabile”(19) in quanto “l’unitarietà del diritto al risarcimento del danno implica il diniego di una azione volta a pretendere somme di denaro ulteriori, ove riguardanti un’unica situazione soggettiva di danno accertata con sentenza passata in giudicato, anche se le nuove pretese prospettano profili oggettivamente diversi”(20).
Leggendo la sentenza in commento unitamente agli altri richiamati precedenti, a prima vista – ed ovviamente in attesa di pronunzie dei giudici di merito che ne diano applicazione concreta – potrebbe ipotizzarsi che la diversa fattispecie del risarcimento del danno non sia toccata dal principio di diritto fissato dalle SS.UU., in quanto “posto che il principio dell’unitarietà del diritto al risarcimento del danno ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione vanno coordinati con il principio dispositivo della domanda, non può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda limitata ad una sola parte del danno, in quanto essa è stata effettuata con la riserva di agire per ulteriori e specifiche voci (nella specie, domanda di risarcimento dei danni alle cose, con riserva di agire separatamente per quelli alla persona), salva la facoltà per il convenuto di chiedere in via riconvenzionale un accertamento in merito alla inesistenza del danno ulteriore” (21) poiché in sostanza il pericolo di una pluralità di azioni viene ad essere neutralizzato, nel giudizio della corte – ovviamente in relazione alla fattispecie specifica – dalla possibilità espressamente riconosciuta alla parte convenuta di esperire in via riconvenzionale un domanda di accertamento negativo(cioè della inesistenza di eventuali danni ulteriori astrattamente ricollegabili al medesimo evento) che appare strumento idoneo ad evitare la proliferazione di giudizi – se priva di valida giustificazione - idonea a rivelarsi una violazione del principio di cui all’art. 111, II° comma Cost.!
9. A questo punto, vale la pena di provare ad ipotizzare quale potrebbe e/o dovrebbe essere la condotta del debitore - convenuto(e quindi del suo difensore) investito da una valanga di decreti ingiuntivi richiesti e concessi da giudice inferiore – come nella fattispecie esaminata dalle SS.UU.
Per difendersi, il debitore dovrebbe richiedere in via riconvenzionale, in sede di opposizione al primo d.i., una pronunzia con efficacia di giudicato tesa ad accertare la reale entità del credito vantato, al fine o di <intrappolare> il creditore poco accorto che non avesse in conseguenza precisato l’effettivo ammontare del credito, conseguendo in tal modo una pronunzia che limiti il riconoscimento del del diritto vantato dalla controparte al solo credito azionato nel processo in questione, ovvero ove il creditore avesse precisato il reale importo del credito vantato, al fine di far dichiarare la incompetenza per valore del giudice di pace ed impedire che il creditore potesse avvantaggiarsi di una pronunzia emessa dal giudice inferiore, i cui limiti e difetti sono noti e non vale qui la pena di rievocare.
Infine e per concludere, poiché l’orientamento in precedenza espresso dalle SS.UU. della S.C. con la decisione n. 108/2000 che aveva ammesso la frazionabilità del credito riguardava una fattispecie in cui il frazionamento non era contestuale, viene da chiedersi quali saranno gli effetti della pronunzia sui processi in corso e su quelli ancora da iniziare, quali ad esempio quelli relativi a fattispecie in cui vi è già stato il frazionamento del credito ed il debitore o ha pagato senza battere ciglio, oppure pur contestando e difendendosi nel merito, non abbia in alcun modo contestato - nemmeno in fase stragiudiziale - il frazionamento del credito posto in essere dal debitore.
Una prima quanto certo non esauriente risposta che appare plausibile ipotizzare è che, in tali ipotesi da ultimo indicate, il giudice adito per la parte residua del credito non dovrebbe ritenere la domanda inammissibile alla luce di quanto innanzi, ma sicuramente – a fronte di una eccezione del convenuto in tal senso – compensare indubbiamente le spese di lite, dal momento che, in sede di necessario contemperamento e bilanciamento degli interessi delle parti, se non vi era stata da parte del convenuto alcuna contestazione circa la inesistenza della propria residua posizione debitoria, certo nemmeno quest’ultimo potrebbe essere penalizzato con un aggravio di spese processuali dipendente da una scelta arbitraria ed esclusiva del creditore - attore.
10. Ancora, la pronunzia in questione spiega – o quantomeno dovrebbe spiegare - un auspicale ed indubbio effetto per così dire <moralizzatore> rispetto alla certo non edificante prassi della ingiustificata moltiplicazione delle controversie nascenti da un medesimo fatto generatore, perchè attraverso tale decisione finalmente viene a trovare un senso ed una ragione di esistere il precetto di cui all’art. 49 del Codice di Deontologia Forense, norma rubricata <Pluralità di azioni nei confronti della controparte> e che recita “l’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita>, ma che ad oggi non ha mai trovato applicazione al punto da potersi ritenere quasi implicitamente abrogata, anche se perché lo sperato effetto si produca, occorre la partecipazione di due ulteriori soggetti, ovvero il giudice della causa di merito che innanzitutto, ove rilevi la violazione deontologica accennata, innanzitutto trasmetta copia degli atti del fascicolo processuale al Consiglio dell’Ordine Forense competente, e poi sanzioni – ovviamente sotto il profilo della riduzione delle competenze liquidate – l’avvocato resosi responsabile della violazione, e poi del Consiglio dell’Ordine chiamato a giudicare la condotta dell’avvocato, che provveda ad applicare le sanzioni disciplinari previste, dopo ovviamente la regolare istruttoria procedimentale della fattispecie ; in tal senso appare recettiva delle osservazioni innanzi formulate una recente pronunzia di merito che ha statuito proprio in conformità a quanto auspicato(22), per cui sarebbe auspicabile il sorgere di un orientamento giurisprudenziale in tal senso che desse attuazione pratica al principio fissato dalle SS.UU.
11. Per concludere brevemente il discorso, va evidenziato come, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale le SS.UU. mostrano di condividere in pieno l’orientamento manifestato con la ordinanza di rimessione, ed affermano la necessità di superare l’orientamento espresso dalle medesime Sezioni Unite nel lontano 2000, anche in considerazione della evoluzione del quadro economico, sociale e normativo.
Sotto tale ultimo profilo le SS.UU. rilevano come il complessivo assetto dell’ordinamento giuridico abbia registrato una decisa evoluzione in un duplice versante, che si estrinseca da un lato nel riconoscere che i doveri di correttezza e buona fede rappresentano, all’interno del singolo rapporto obbligatorio, la specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà il cui adempimento è richiesto a tutti i consociati dall’art. 2 della Costituzione, e dall’altro nel riscontro della emersione del valore del <giusto processo> come emergente nella tavola di valori costituzionale a seguito della novella dell’art. 111 Cost., per il quale il processo deve essere <giusto> nel duplice senso di un processo di ragionevole durata, per un verso, e di una conformità della risposta giudiziaria alla domanda di giustizia della parte per l’altro, processo che <giusto> non potrebbe mai essere ove risulti il frutto di una strumentalizzazione del suo utilizzo rispetto all’effettivo interesse sostanziale perseguito, interesse che – tale passaggio logico assume grande rilievo nel ragionamento della Corte – costituisce al tempo stesso la causa giustificatrice ed il limite del riconoscimento, da parte dell’ordinamento, del potere di agire in giudizio al titolare dell’interesse in questione, limite che – e questo appare un passaggio di grande rilevanza – viene ad essere configurato dalla Corte, anche se non expressis verbis, come un limite interno che rispetto all’abuso del diritto si pone in posizione contrapposta, essendo quest’ultimo qualificato invece come limite esterno all’esercizio del diritto soggettivo.
Quindi, le Sezioni Unite, partendo dal riconoscimento dell’avvenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede e correttezza oggettiva – che produce il rilevante effetto di funzionalizzare il rapporto obbligatorio anche alla tutela dell’interesse della controparte del rapporto obbligatorio - affermano che la buona fede, se è uno strumento utilizzabile dal giudice ai fini – anche integrativi e/o modificativi – per garantire che l’accordo contrattuale raggiunto dalle parti sia realmente in grado di contemperare il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti – e qui il pensiero ovviamente corre alle ormai famose pronunzie sulla riducibilità ex officio della clausola penale eccessiva – a maggiore ragione deve svolgere tale sua funzione di controllo e garanzia del mantenimento dell’originario equilibrio del rapporto obbligatorio anche nelle fasi successive al sorgere di esso, poiché diversamente ritenendo dovrebbe ammettersi – ma la Corte, richiamando la decisione n. 13345 del 07.06.2006 della III^ sezione, afferma che l’ordinamento nega decisamente una simile possibilità – che tale iniziale equilibrio possa essere unilateralmente alterato ad iniziativa del creditore ed in palese danno del debitore, come in sostanza si verificherebbe ammettendo la frazionabilità della prestazione come nella fattispecie all’esame della Corte, rispetto al quale ultimo soggetto si verificherebbe un deciso peggioramento della relativa posizione contrattuale, che conseguirebbe ad una condotta lesiva del principio di buona fede, in quanto la rispondente non ad una effettivo – e riconosciuto come meritevole di tutela dall’ordinamento – interesse del creditore, poiché l’obbligazione, e quindi la prestazione in cui essa consista, originariamente unitaria, verrebbe ad essere unilateralmente quanto arbitrariamente frazionata dal creditore, per il perseguimento di una mera – quanto esclusiva – utilità del creditore, riflettentesi per converso in un deciso peggioramento della posizione della propria controparte contrattuale, cioè del debitore, e quindi proprio di quell’interesse che esso creditore – nel rispetto dei principi di cui agli att. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost - avrebbe dovuto agire in modo da preservare, pur in assenza di uno specifico obbligo contrattualmente assunto in tal senso, a meno di non volere ritenere che per il creditore, il richiedere al proprio debitore l’adempimento della prestazione in un’unica soluzione, senza frazionarla in tante azioni giudiziarie, potesse rappresentare un apprezzabile sacrificio!
Ne consegue allora che, secondo le Sezioni Unite, la mancanza di un interesse del creditore riconosciuto come meritevole di tutela dall’ordinamento e che, nell’indispensabile giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi di creditore e debitore, possa giustificare l’esercizio frazionato – non rileva se contestuale o non contestuale – della pretesa creditoria, comporta che la condotta del creditore si rivela in contrasto con la regola generale di correttezza e buona fede quale specificazione all’interno del singolo rapporto obbligatorio del dovere inderogabile di solidarietà posto dall’art. 2 Cost. a carico di tutti i consociati, per cui il frazionamento del credito posto in essere dal creditore si risolve in un abuso dello strumento del processo – anche se azionato per il perseguimento di scopi in astratto previsti e tutelati dall’ordinamento – che si sostanzia in una condotta di esso creditore non meritevole di tutela, che rappresenta un’ ostacolo all’esame della domanda ; a leggere tra le righe la pronunzia della S.C. in questione, da un lato sembra potersi ricavare che, in sostanza, la decisione di rigetto da parte del giudice di merito dovrebbe configurarsi in una pronunzia di inammissibilità della domanda per violazione dei principi sopra richiamati ; dall’altro appare insito in essa un richiamo, rivolto in particolare agli operatori del diritto, ad un utilizzo degli strumenti di tutela dei diritti e del processo civile in particolare esclusivamente per il perseguimento di interessi che possano ritenersi meritevoli di tutela alla luce dei principi emergenti dal quadro costituzionale.
1) (Cass. Civ. 05.11.1999 n. 12310 e Cass. Civ., Sezioni Unite, 13.09.2005 n. 18128) ;
2) (P. Perlingieri, Equilibrio Normativo, pag. 441-450) ;
3) (P. Perlingieri, Equilibrio normativo, pag. 456) ;
4) (G. ALPA, Guido Alpa, Fonti del diritto, clausola generale di buona fede, diritto giurisprudenziale, edito su www.altalex.com, 10.06.2003) ;
5) ( C.M. BIANCA, Il contratto, Milano n. 1987, p. 473 e ss.) ;
6) (E. Cannizzaro, il principio della proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, 2000 ;
7) (F. Casucci, Il sistema giuridico proporzionale nel diritto privato comunitario, Napoli, 2001, p. 3 e ss.) ;
8) (Corte Costituzionale, 15.04.1993 n, 163, in Giur. Cost., 1993, p. 1189) ;
9) (Trib. I° grado CE, 30.04.1998 n. 16/96, in Racc., 1998, II, p. 757 e ss.)
10) (Corte Giustizia CE, 11.01.2000, C-285/98, Kreil, in Racc. 2000, p. 52 e ss.) ;
11) (Cass. Civ., SS.UU., nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 26.01.2004);
12) (L. 24/03/2001 n. 89 – c.d. legge Pinto) ;
13) (L. Cost. 23/11/1999 n. 2) ;
14) Cass. Civ. Sez. Un., 28.02.2007 n. 4636) ;
15) (Cass. Civ., 11.01.2006 n. 264 ; Cass. Civ., 07.06.2006 n. 13345)
16) (Cass. Civ., 21.05.2007 n.11794) ;
17) (Cass. Civ., sez. III, 27.10.1998 n. 10702) ;
18) ( Cass. Civ., sez. III, 27.10.1998 n. 10702) ;
19) (Cass. Civ., 23.06.1989 n. 3020)
20) (Cass. Civ., 17.10.1991 n. 10948) ;
21) (Cass. Civ., sez. III, 27.10.1998 n. 10702) ;
22) (Trib. Napoli, maggio 2008 n. 6696 del Tribunale di Napoli, IV^ sez. civ., del 09.06.2008)
1) La pronunzia in sintesi
2) Rilevanza dei principi costituzionali nei rapporti intersoggettivi
3) Buona fede e correttezza - dottrina e giurisprudenza
4) Il processo <giusto>
5) Rilevanza sovranazionale del processo <giusto>
6) Il precedente orientamento della Cassazione
7) Primi segnali di cambiamento
8) Profili applicativi
9) Conseguenze pratiche
10) Profili di deontologia forense
11) Conclusioni
1. Con la decisione di cui sopra, la Suprema Corte riconosce che gli art. 1175 e 1375 C.C. devono essere interpretati sistematicamente alla luce dell’art. 2 Cost., operando un rilevante revirement al proprio precedente orientamento. Conseguenza immediata di tale inversione è rappresentata dall’affermazione di un giudizio di riprovazione che l’ordinatamento esprime nei confronti di quelle condotte – in questo caso del creditore – che configurano una violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle vicende dei rapporti obbligatori, nonchè un abuso del processo quale strumento di tutela dei diritti(di credito nella fattispecie).
Con la Sentenza in commento le SS.UU. hanno drasticamente censurato siccome contrario ai doveri di correttezza e buona fede in relazione al dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. ed al principio del giusto processo, il comportamento del creditore che frazioni arbitrariamente un credito unitario, abusando del processo e moltiplicando le cause in danno del debitore(nella fattispecie in esame trattavasi di un credito nascente da un rapporto di fornitura, che è stato azionato non con richiesta di un unico decreto ingiuntivo, bensì con la moltiplicazione di procedimenti monitori).
2. Il primo pensiero che viene alla mente è che la decisione in questione costituisce un ulteriore quanto significativo(per l’importanza dell’organo giudicante da cui proviene e soprattutto per la funzione regolatrice e nomofilattica che esso svolge) riconoscimento della diretta applicabilità, ai rapporti intersoggettivi, delle norme costituzionali – nel caso in esame la clausola generale di cui all’art. 2 Cost – senza il filtro di norme ordinarie e regolamentari, a conferma che sono queste ultime a dover essere lette, interpretate ed applicate alla luce della Costituzione, e non il contrario.
Quindi, attraverso il richiamo ai <doveri inderogabili> di solidarietà di cui all’art. 2 Cost, il canone di correttezza e buona fede oggettiva – che ad esso è inscindibilmente collegato – assurge al rango di principio di ordine costituzionale che, ove fosse consentito e ritenuto ammissibile il frazionamento di un credito unitario, verrebbe disapplicato e travolto, per un mero arbitrio del creditore e con i prevedibili danni per il debitore in termini di ingiustificato aggravio del diritto alla difesa – che invece l’art. 24 Cost. riconosce libero ed incomprimibile – nonché di maggiori e rilevanti oneri economici ad esso conseguenti.
3. Tale orientamento costituisce il punto di arrivo, allo stato, di quella precedente elaborazione giurisprudenziale della S.C. che, in due precedenti arresti – estremamente noti atteso che avevano affermato, appunto in applicazione del principio di proporzionalità, il potere del giudice di ridurre ex officio la clausola penale, mettendo così in crisi, secondo tanti commentatori, il principio dell’autonomia ed intangibilità delle pattuizioni contrattuali - anche a Sezioni Unite, aveva affermato“il principio di correttezza e buona fede, il quale richiama nella sfera del creditore la considerazione degli interessi del debitore, e nella sfera del debitore il giusto riguardo agli interessi del creditore, operando quindi come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta Costituzionale, deve essere inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà imposti dall’art. 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna parte del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali ovvero di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge”(1).
Con tali affermazioni, la Giurisprudenza del Supremo Collegio pare avere manifestato una piena adesione a quanto sostenuto sia da autorevolissimi esponenti della dottrina civilistica, i quali sostengono che “nel sistema dell’ordinamento vigente la proporzionalità diventa principio componente dell’ordine pubblico costituzionale, in quanto non solo compatibile ma anzi attuativo di principi costituzionali”(2) e poi che “il principio di proporzionalità diviene strumento di qualificazione delle condotte contrattuali delle parti”(3) ed ancora che “è importante sottolineare che la clausola di buona fede non può comportare una interpretazione del contratto che espanda gli obblighi a carico di una parte e a vantaggio dell’altra”(4) nonché “la buona fede costituisce una regola di condotta che deve ispirare i comportamenti delle parti nella esecuzione dei rapporti obbligatori e che si concreta nei canoni di lealtà del comportamento di salvaguardia degli interessi dell’altra parte, indipendentemente dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali”(5) sia a quanto affermato da buona parte di quella internazionalistica più recente, la quale ritiene il principio di proporzionalità costituisca una principio generale dell’ordinamento internazionale(6)(7), principio che – è sempre opportuno tenerlo a mente - trova piena quanto immediata applicazione nel nostro ordinamento in virtù della norma di cui all’art. 10, I° comma Costituzione, che testualmente recita “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Inoltre, nelle pronunzie della S.C. citate, oltre che ovviamente in quella qui brevemente analizzata, altrettanto evidente appare l’influenza sia della giurisprudenza della Corte Costituzionale, per la quale la proporzionalità intesa nel senso sopra descritto – ovvero come adeguatezza dei comportamenti e delle condotte – costituisce il più importante precetto ex art. 3, II° Cost. – che pone il principio fondamentale della eguaglianza in senso sostanziale, a differenza dell’art. 3, I° comma Cost, che invece prevede il principio, indubbiamente sottoposto e servente al precedente, della uguaglianza formale - proporzionalità che, secondo la Corte Costituzionale ”va esaminata in relazione agli effetti prodotti ovvero producibili nei concreti rapporti della vita”(8), sia della giurisprudenza comunitaria, per la quale il principio di proporzionalità risulta direttamente incidente nel rapporto contrattuale(9)(10).
4. La condotta del creditore come analizzata e stigmatizzata dalla Cassazione costituisce, altresì, un abuso anche dello strumento del processo, che dovendo essere <giusto> come da Costituzione, ai sensi dell’art. 111, comma 2° Cost., viene conseguentemente ad essere non solo strumentalizzato quanto addirittura <deviato> rispetto all’interesse da tutelare ed alle forme di tutela di esso, in quanto se il credito è unitario anche il processo che deve tendere a soddisfarlo, pur se coattivamente, non può non essere unitario, anche perché non è in alcun modo dimostrato che la moltiplicazione dei processi realizzi una migliore tutela dell’interesse creditorio, anzi, al contrario corre il serio rischio – pur se potenziale - di originare una serie di giudicati contraddittori legati al medesimo rapporto, con l’assurdo che alcune decisioni riconoscono il credito e conseguentemente lo tutelino, ed altre statuiscano in senso opposto, con buona pace della certezza del diritto.
Per altro verso – in un cambiamento di posizione processuale che senza dubbio non è stato preso in esame dalla decisione in commento ma che viene naturale da prendere in considerazione atteso che il riferimento dei principi ex artt. 2 e 111 Cost. vale, a monte, per tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico e, a valle, per quelli del rapporto obbligatorio, quindi anche per il debitore - con riferimento al giusto processo e sotto il profilo della ragionevole durata di esso, senza dubbio un utilizzo deviato del processo può venire anche dalla parte convenuta, che ricorrendo a tattiche difensive ed atteggiamenti dilatori – talvolta purtroppo resi possibili, anche se oggi in misura minore a seguito della riforma del 2005 in vigore dal 2006, dalle norme del codice di procedura – mascherati dalla apparente volontà del convenuto richiedente di avvalersi delle facoltà difensive riconosciute dal codice di rito(ma poi in concreto non esercitate), finisce per prolungare a dismisura – a volte, va detto, anche con la <collaborazione>, involontaria e non, degli stessi giudici di merito – per cui senza dubbio dovrebbe ritenersi sanzionabile sotto l’ulteriore profilo della violazione dell’art. 111, 2° comma Cost. anche la condotta del convenuto, oltre che ovviamente ai sensi degli art. 88 e 96 c.p.c. con riferimento alla violazione dei doveri posti a carico delle parti processuali da tali norme, rispettivamente, di comportarsi secondo lealtà e correttezza(art. 88) e di astenersi dall’agire e/o resistere in giudizio pur nella consapevolezza della propria azione e/o resistenza.
5. Non va poi trascurato di evidenziare come già in precedenti occasioni(11) la Corte aveva avuto modo di mettere in rilievo come l’ordinamento italiano, sia dal punto di vista della legge ordinaria(12) sia attraverso il sistema costituzionale(13) dimostra di avere nella massima considerazione il bene della vita rappresentato dalla <ragionevole durata del processo> al punto di elevarlo espressamente a valore costituzionale sub specie del <giusto processo>, di guisa che un processo per definirsi <giusto> deve presentare inderogabilmente anche il carattere della <ragionevole durata>.
In tal modo la S.C. finisce per recepire, dandone in sostanza attuazione all’interno dell’ordinamento italiano, all’orientamento della Corte Europea di Strasburgo formatosi in relazione all’art. 6 della CED, la Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo – che prevede come <ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole, da un tribunale indipendente ed imparziale> e finendo così per comporre un potenziale contrasto che avrebbe potuto verificarsi a seguito di una pronunzia della Corte in questione che metteva in discussione l’applicazione che le corti italiane facevano della Legge Pinto, quale rimedio interno avverso la irragionevole durata dei processi, suscitando così il serio problema di un contrasto con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia, che ai sensi dell’art. 10 Cost avrebbe dovuto avere la prevalenza, in quanto la Corte Europea di Strasburgo, con decisione del 27.03.2003 nel dichiarare – nonostante presupposto per la ricevibilità di un ricorso dinanzi ad essa sia il previo esperimento senza risultato dei rimedi previsti dagli ordinamenti interni degli stati aderenti alla CEDU – la ricevibilità di un ricorso non preceduto dall’esperimento in Italia di una azione ai sensi della c.d. Legge Pinto, ebbe a formulare in sostanza un giudizio di inadeguatezza del rimedio interno in questione, che sottintendeva, in pratica, il rilievo di un inadempimento da parte dell’Italia agli obblighi internazionali da essa assunti con la ratifica della CEDU!
A tanto consegue, secondo la S.C. – in evidente continuità logica con le Sentenze delle SS.UU. del 26.01.2004 - che “la costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo impone all’interprete una nuova sensibilità ed un diverso approccio ermeneutico, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo sviluppo del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-concettuale, ma anche e soprattutto per il suo impatto operativo nella realizzazione del detto obiettivo costituzionale”(14) e, per altro verso, la configurazione a carico del legislatore dell’onere/obbligo di provvedere, in materia processuale ”all’adozione di meccanismi idonei a garantire la celerità del processo e di assicurare il rispetto del principio di concentrazione delle tutele, insisto nell’art. 111 Cost., che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo(14).
6. Quello che sembra di particolare rilievo è che le SS.UU., in tal modo, non solo hanno superato quanto del tutto capovolto anche il proprio, e fermo, precedente orientamento, espresso con la Sentenza n. 108 del 10.04.2000 - pure intervenuta a comporre un precedente contrasto di giurisprudenza insorto sul medesimo tema - che aveva ritenuto ammissibile il frazionamento del credito ove rispondesse ad apprezzabile interesse del creditore e non risultasse pregiudizievole per il diritto di difesa del debitore, sul presupposto che, da un lato essendo il creditore ex art. 1181 c.c. legittimato ad accettare un pagamento parziale, ben avrebbe potuto, a sua volta, richiedere un pagamento frazionato, ed anche in via monitoria, e dall’altro che nessun divieto al riguardo era rinvenibile nell’ordinamento ; infatti in precedenza il Supremo Collegio, a Sezioni Unite, aveva fissato il principio per cui < in assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall’art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni>(SS.UU. 10.04.2000 n. 108).
E’ evidente che il precedente orientamento delle SS.UU. si fondava esclusivamente sul codice civile, senza preoccuparsi di verificare se le norme di esso richiamate – art. 1175 e 1375 C.C. – nel sistema vigente potessero dirsi ancora attuali e conformi a Costituzione o meno.
Al contrario, con la pronunzia in commento appare evidente la presa di coscienza – del resto manifestata anche in altre decisioni precedenti sia a Sezioni Unite che a Sezioni Semplici, e nelle più diverse fattispecie – che il codice e le norme ordinarie devono essere interpretate sub specie della Carta Costituzionale, per verificare che le stesse siano o meno conformi(o ancora conformi, nel caso del codice civile) ad essa ; ne è emerso allora che, proprio in quanto letti, interpretati e collegati alla clausola generale di cui all’art. 2 Cost ed ai <doveri inderogabili di solidarietà> da essa previsti, gli artt. 1175 e 1375 C.C. – che in precedenza le SS.UU. avevano posto a fondamento della legittimazione, per il creditore, del frazionamento giudiziale del credito, anche in via monitoria – sono proprio tali norme che, in quanto indissolubilmente collegate con la richiamata clausola generale di solidarietà, devono portare ad escludere l’ammissibilità del frazionamento del credito.
7. La pronunzia delle Sezioni Unite del 2005 apre in sostanza la strada ad una revisione dell’orientamento che le stesse SS.UU. avevano manifestato nel 2000, preceduta da alcune pronunzie del 2006 che avevano ribadito e riaffermato la rilevanza dei principi di correttezza e buona fede sotto il duplice aspetto sia dei comportamenti di debitore e creditore all’interno del singolo rapporto obbligatorio, sia sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto, rilevanza derivante dall’atteggiarsi di tali principi come impegno ed obbligo di solidarietà, tale da imporre a carico di ciascuna delle parti di un rapporto obbligatorio di adottare di quelle condotte che, a prescindere da preesistenti specifichi obblighi dalle stesse contrattualmente assunti, nonché a prescindere dal generico dovere posto in capo a tutti i consociati dall’art. 2043 C.C., senza costituire un rilevante sacrificio a carico delle pari stesse, siano in grado di preservare gli interessi della controparte del rapporto(15), per cui riconoscendo appunto la rilevanza di buona fede e correttezza come principi che devono presiedere ed ispirare la condotta delle parti in ogni fase del rapporto obbligatorio, spiegando anche efficacia integrativa degli stessi rapporti obbligatori anche in assenza di previsioni specifiche al riguardo, con la pronunzia del 2007(16) la S.C. si pone il problema di esaminare una fattispecie di frazionamento della pretesa del creditore in separate azioni giudiziarie sotto un profilo differente rispetto a quello che ha portato alla decisione delle Sezioni Unite del 2000, costituito dall’esame di essa alla luce di tali principi ed in riferimento al concreto interesse del creditore rispetto ad un simile agire, inteso come verifica della sussistenza effettiva, per esso creditore, di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento che possa giustificare una simile condotta ; nel svolgimento di tale esame, che avviene con l’affermazione ed il riconoscimento che il principio di correttezza e buona fede va collocato all’interno della tavola di valori costituzionale ed inteso come concreta specificazione del dovere inderogabile di solidarietà sociale che l’art. 2 Cost. impone a carico di tutti i consociati(16) la Corte perviene alla conclusione per la quale esiste nell’ordinamento il principio dell’adempimento integrale della prestazione cui ha diritto il creditore, ritenendo che la eccezionale deroga di cui all’art. 1181 c.c. – che consente di al creditore di rifiutare l’adempimento parziale – trovi la sua giustificazione allorquando, nel necessario giudizio di bilanciamento tra le le contrapposte esigenze delle parti del rapporto obbligatorio, l’interesse del creditore a conseguire un’adempimento parziale della prestazione risponda sia dall’ordinamento riconosciuto come meritevole di tutela(16).
Tuttavia il giudizio della Corte si rivela negativo per la posizione del creditore, sul rilievo che l’ordinamento giuridico non ritiene sussistente, nella frammentazione del credito, un interesse creditorio apprezzabile e meritevole di tutela, in quanto “ la frammentazione del credito non risponde ad alcuna apprezzabile esigenza del creditore, ma si configura come un mero espediente processuale per ottenere, attraverso il frazionamento della pretesa in più decreti ingiuntivi e la mancata opposizione a taluno di essi, un giudicato di cui avvalersi in sede di una eventuale successiva opposizione”(16) per cui nel ragionamento della S.C. deve trovare applicazione il principio del bilanciamento dei contrapposti interessi, nella cui formulazione si riscontra, da un lato, che il debitore è gravato dall’onere di difendersi da una molteplicità di ingiunzioni di pagamento, dovendo opporle tutte tempestivamente ai fini di evitare la formazione di un giudicato per lui sfavorevole e sopportare i costi di tutti tali procedimenti mentre dall’altro lato non si rinviene un equivalente interesse del creditore ad una simile condotta, poiché al contrario interesse prevalente del creditore – e da perseguire da parte di quest’ultimo - dovrebbe essere quello di conseguire, anche se coattivamente, il soddisfacimento integrale del proprio diritto di credito ; in conclusione, la Corte perviene ad affermare che conseguenza unica – quanto negativa ed avversata dall’ordinamento giuridico – è che una simile condotta del creditore in sostanza realizza tre effetti negativi : 1) rappresenta una violazione dei principi di correttezza e buona fede – come costituzionalizzati ex art. 2 Cost - ; 2) si risolve in un utilizzo deviato del processo ; 3) è rivolta a realizzare per il creditore una situazione di ingiustificato privilegio, a danno del debitore(16) ; logica conseguenza del ragionamento svolto e delle conclusioni cui la Corte è pervenuta, è la rimessione della questione alle SS.UU. perché esamini i diversi profili giuridici evidenziati con la ordinanza di rimessione.
8. In sostanza, le SS.UU. hanno censurato e stigmatizzato un comportamento del creditore – molto frequente nella pratica - che si pone agli antipodi di quella che dovrebbe essere la correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali, nonchè della auspicabile cooperazione del creditore nell’adempimento del debitore, rilevando quindi sulla scorta di una interpretazione sistematica e complessiva dell’ordinamento vigente la esistenza di un principio di carattere generale(come innanzi individuato) ostativo al frazionamento del credito.
Invero, dal punto di vista dell’operatore del diritto, nella vita quotidiana del foro esaminando – per tipologia - le controversie che maggiormente si rinvengono sui ruoli dei giudici civili in primo grado, si riscontra un elevato numero di fattispecie in cui si realizzano situazioni di abusivo frazionamento di un diritto di credito unitario(come ad esempio nel risarcimento del danno ovvero nei pagamenti di forniture o ancora nei rapporti di condominio o, ancora, come di recente, procedure monitorie e/o ordinarie per la restituzione delle spese di spedizioni di fatture commerciali relative ad utenze quali gas, elettricità, telefono ecc.), che nella stragrande maggioranza dei casi nemmeno venivano giustificati da una sia pur minima <riserva>, intesa secondo l’insegnamento della S.C., quale differimento ad un momento successivo dell’esercizio dell’azione per ragioni contingenti ma giustificabili – quale potrebbe essere il tipico caso del soggetto che ha riportato lesioni personali di rilevante entità che impongono un lungo periodo di recupero e convalescenza, e che quindi portano a considerare il credito per cui si agisce non determinato e nemmeno determinabile stante il perdurare della prognosi - oppure casi in cui la riserva, se formulata, era da ritenersi assolutamente inefficace.
Quello che dalla pronunzia in esame non si evince con apprezzabile chiarezza è se il principio di diritto fissato dalla decisione in questione sia applicabile anche alla fattispecie di richieste di risarcimento del danno – per voci tra loro differenziate – pur derivanti da una medesima origine, in quanto la questione di massima che ha provocato la decisione delle SS.UU., consistente nell’accertare < se sia consentito al creditore chiedere giudizialmente l’adempimento frazionato di una prestazione originariamente unica, perché fondata sullo stesso supporto>, appare di larghissima applicazione ; di certo è che al riguardo il Supremo Collegio si era espresso ripetutamente nel tempo con pronunzie che, in sostanza, ne riconoscevano l’ammissibilità pur limitandola alla sussistenza di determinate condizioni, dipendenti dal verificarsi o meno di una determinata condotta del creditore, ricostruibile in termini di condizione meramente potestativa e della quale il creditore, ove non si sia premurato di formulare la c.d. riserva, inevitabilmente subirà le conseguenze per lui negative in termini di declaratoria di improponibiltà della domanda, rilevabile anche ex officio ; infatti, in altra occasione la S.C. ha affermato “le varie voci del danno richiesto non corrispondono ad una pluralità di petitum, ma costituiscono soltanto delle articolazioni o categorie interne, delle specificazioni quantitative di un petitum(la richiesta risarcitoria) che è e resta unico ed identico, a prescindere dalla quantificazione operata ad inizio in un momento successivo”(17) fissando così un principio la cui derogabilità veniva assoggetta dalla S.C. alla ricorrenza di precise condizioni, ovvero allorquando “sia esclusa, a priori, in termini espliciti, la potenzialità della domanda a coprire tutte le possibili voci di danno, la qual cosa può accadere solo quanto tale esclusione sia adeguatamente e nei modi opportuni manifestata dall’attore”(18) ;pronunzia con la quale la Cassazione ha dato concreta applicazione ad altri suoi precedenti in cui era stato configurato, in a tale ottica, un preciso onere di allegazione ed asseverazione a carico del danneggiato, con l’affermazione che “nel caso in cui un soggetto, facendo valere il suo diritto al risarcimento del danno chieda, senza alcuna specificazione o riserva ovvero senza che vi sia un giudicato che riservi ad altro giudizio la liquidazione di una parte del danno, l’azione comprende per la sua generalità tutto il credito esercitabile”(19) in quanto “l’unitarietà del diritto al risarcimento del danno implica il diniego di una azione volta a pretendere somme di denaro ulteriori, ove riguardanti un’unica situazione soggettiva di danno accertata con sentenza passata in giudicato, anche se le nuove pretese prospettano profili oggettivamente diversi”(20).
Leggendo la sentenza in commento unitamente agli altri richiamati precedenti, a prima vista – ed ovviamente in attesa di pronunzie dei giudici di merito che ne diano applicazione concreta – potrebbe ipotizzarsi che la diversa fattispecie del risarcimento del danno non sia toccata dal principio di diritto fissato dalle SS.UU., in quanto “posto che il principio dell’unitarietà del diritto al risarcimento del danno ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione vanno coordinati con il principio dispositivo della domanda, non può essere dichiarata l’inammissibilità della domanda limitata ad una sola parte del danno, in quanto essa è stata effettuata con la riserva di agire per ulteriori e specifiche voci (nella specie, domanda di risarcimento dei danni alle cose, con riserva di agire separatamente per quelli alla persona), salva la facoltà per il convenuto di chiedere in via riconvenzionale un accertamento in merito alla inesistenza del danno ulteriore” (21) poiché in sostanza il pericolo di una pluralità di azioni viene ad essere neutralizzato, nel giudizio della corte – ovviamente in relazione alla fattispecie specifica – dalla possibilità espressamente riconosciuta alla parte convenuta di esperire in via riconvenzionale un domanda di accertamento negativo(cioè della inesistenza di eventuali danni ulteriori astrattamente ricollegabili al medesimo evento) che appare strumento idoneo ad evitare la proliferazione di giudizi – se priva di valida giustificazione - idonea a rivelarsi una violazione del principio di cui all’art. 111, II° comma Cost.!
9. A questo punto, vale la pena di provare ad ipotizzare quale potrebbe e/o dovrebbe essere la condotta del debitore - convenuto(e quindi del suo difensore) investito da una valanga di decreti ingiuntivi richiesti e concessi da giudice inferiore – come nella fattispecie esaminata dalle SS.UU.
Per difendersi, il debitore dovrebbe richiedere in via riconvenzionale, in sede di opposizione al primo d.i., una pronunzia con efficacia di giudicato tesa ad accertare la reale entità del credito vantato, al fine o di <intrappolare> il creditore poco accorto che non avesse in conseguenza precisato l’effettivo ammontare del credito, conseguendo in tal modo una pronunzia che limiti il riconoscimento del del diritto vantato dalla controparte al solo credito azionato nel processo in questione, ovvero ove il creditore avesse precisato il reale importo del credito vantato, al fine di far dichiarare la incompetenza per valore del giudice di pace ed impedire che il creditore potesse avvantaggiarsi di una pronunzia emessa dal giudice inferiore, i cui limiti e difetti sono noti e non vale qui la pena di rievocare.
Infine e per concludere, poiché l’orientamento in precedenza espresso dalle SS.UU. della S.C. con la decisione n. 108/2000 che aveva ammesso la frazionabilità del credito riguardava una fattispecie in cui il frazionamento non era contestuale, viene da chiedersi quali saranno gli effetti della pronunzia sui processi in corso e su quelli ancora da iniziare, quali ad esempio quelli relativi a fattispecie in cui vi è già stato il frazionamento del credito ed il debitore o ha pagato senza battere ciglio, oppure pur contestando e difendendosi nel merito, non abbia in alcun modo contestato - nemmeno in fase stragiudiziale - il frazionamento del credito posto in essere dal debitore.
Una prima quanto certo non esauriente risposta che appare plausibile ipotizzare è che, in tali ipotesi da ultimo indicate, il giudice adito per la parte residua del credito non dovrebbe ritenere la domanda inammissibile alla luce di quanto innanzi, ma sicuramente – a fronte di una eccezione del convenuto in tal senso – compensare indubbiamente le spese di lite, dal momento che, in sede di necessario contemperamento e bilanciamento degli interessi delle parti, se non vi era stata da parte del convenuto alcuna contestazione circa la inesistenza della propria residua posizione debitoria, certo nemmeno quest’ultimo potrebbe essere penalizzato con un aggravio di spese processuali dipendente da una scelta arbitraria ed esclusiva del creditore - attore.
10. Ancora, la pronunzia in questione spiega – o quantomeno dovrebbe spiegare - un auspicale ed indubbio effetto per così dire <moralizzatore> rispetto alla certo non edificante prassi della ingiustificata moltiplicazione delle controversie nascenti da un medesimo fatto generatore, perchè attraverso tale decisione finalmente viene a trovare un senso ed una ragione di esistere il precetto di cui all’art. 49 del Codice di Deontologia Forense, norma rubricata <Pluralità di azioni nei confronti della controparte> e che recita “l’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita>, ma che ad oggi non ha mai trovato applicazione al punto da potersi ritenere quasi implicitamente abrogata, anche se perché lo sperato effetto si produca, occorre la partecipazione di due ulteriori soggetti, ovvero il giudice della causa di merito che innanzitutto, ove rilevi la violazione deontologica accennata, innanzitutto trasmetta copia degli atti del fascicolo processuale al Consiglio dell’Ordine Forense competente, e poi sanzioni – ovviamente sotto il profilo della riduzione delle competenze liquidate – l’avvocato resosi responsabile della violazione, e poi del Consiglio dell’Ordine chiamato a giudicare la condotta dell’avvocato, che provveda ad applicare le sanzioni disciplinari previste, dopo ovviamente la regolare istruttoria procedimentale della fattispecie ; in tal senso appare recettiva delle osservazioni innanzi formulate una recente pronunzia di merito che ha statuito proprio in conformità a quanto auspicato(22), per cui sarebbe auspicabile il sorgere di un orientamento giurisprudenziale in tal senso che desse attuazione pratica al principio fissato dalle SS.UU.
11. Per concludere brevemente il discorso, va evidenziato come, nel dirimere il contrasto giurisprudenziale le SS.UU. mostrano di condividere in pieno l’orientamento manifestato con la ordinanza di rimessione, ed affermano la necessità di superare l’orientamento espresso dalle medesime Sezioni Unite nel lontano 2000, anche in considerazione della evoluzione del quadro economico, sociale e normativo.
Sotto tale ultimo profilo le SS.UU. rilevano come il complessivo assetto dell’ordinamento giuridico abbia registrato una decisa evoluzione in un duplice versante, che si estrinseca da un lato nel riconoscere che i doveri di correttezza e buona fede rappresentano, all’interno del singolo rapporto obbligatorio, la specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà il cui adempimento è richiesto a tutti i consociati dall’art. 2 della Costituzione, e dall’altro nel riscontro della emersione del valore del <giusto processo> come emergente nella tavola di valori costituzionale a seguito della novella dell’art. 111 Cost., per il quale il processo deve essere <giusto> nel duplice senso di un processo di ragionevole durata, per un verso, e di una conformità della risposta giudiziaria alla domanda di giustizia della parte per l’altro, processo che <giusto> non potrebbe mai essere ove risulti il frutto di una strumentalizzazione del suo utilizzo rispetto all’effettivo interesse sostanziale perseguito, interesse che – tale passaggio logico assume grande rilievo nel ragionamento della Corte – costituisce al tempo stesso la causa giustificatrice ed il limite del riconoscimento, da parte dell’ordinamento, del potere di agire in giudizio al titolare dell’interesse in questione, limite che – e questo appare un passaggio di grande rilevanza – viene ad essere configurato dalla Corte, anche se non expressis verbis, come un limite interno che rispetto all’abuso del diritto si pone in posizione contrapposta, essendo quest’ultimo qualificato invece come limite esterno all’esercizio del diritto soggettivo.
Quindi, le Sezioni Unite, partendo dal riconoscimento dell’avvenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede e correttezza oggettiva – che produce il rilevante effetto di funzionalizzare il rapporto obbligatorio anche alla tutela dell’interesse della controparte del rapporto obbligatorio - affermano che la buona fede, se è uno strumento utilizzabile dal giudice ai fini – anche integrativi e/o modificativi – per garantire che l’accordo contrattuale raggiunto dalle parti sia realmente in grado di contemperare il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti – e qui il pensiero ovviamente corre alle ormai famose pronunzie sulla riducibilità ex officio della clausola penale eccessiva – a maggiore ragione deve svolgere tale sua funzione di controllo e garanzia del mantenimento dell’originario equilibrio del rapporto obbligatorio anche nelle fasi successive al sorgere di esso, poiché diversamente ritenendo dovrebbe ammettersi – ma la Corte, richiamando la decisione n. 13345 del 07.06.2006 della III^ sezione, afferma che l’ordinamento nega decisamente una simile possibilità – che tale iniziale equilibrio possa essere unilateralmente alterato ad iniziativa del creditore ed in palese danno del debitore, come in sostanza si verificherebbe ammettendo la frazionabilità della prestazione come nella fattispecie all’esame della Corte, rispetto al quale ultimo soggetto si verificherebbe un deciso peggioramento della relativa posizione contrattuale, che conseguirebbe ad una condotta lesiva del principio di buona fede, in quanto la rispondente non ad una effettivo – e riconosciuto come meritevole di tutela dall’ordinamento – interesse del creditore, poiché l’obbligazione, e quindi la prestazione in cui essa consista, originariamente unitaria, verrebbe ad essere unilateralmente quanto arbitrariamente frazionata dal creditore, per il perseguimento di una mera – quanto esclusiva – utilità del creditore, riflettentesi per converso in un deciso peggioramento della posizione della propria controparte contrattuale, cioè del debitore, e quindi proprio di quell’interesse che esso creditore – nel rispetto dei principi di cui agli att. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost - avrebbe dovuto agire in modo da preservare, pur in assenza di uno specifico obbligo contrattualmente assunto in tal senso, a meno di non volere ritenere che per il creditore, il richiedere al proprio debitore l’adempimento della prestazione in un’unica soluzione, senza frazionarla in tante azioni giudiziarie, potesse rappresentare un apprezzabile sacrificio!
Ne consegue allora che, secondo le Sezioni Unite, la mancanza di un interesse del creditore riconosciuto come meritevole di tutela dall’ordinamento e che, nell’indispensabile giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi di creditore e debitore, possa giustificare l’esercizio frazionato – non rileva se contestuale o non contestuale – della pretesa creditoria, comporta che la condotta del creditore si rivela in contrasto con la regola generale di correttezza e buona fede quale specificazione all’interno del singolo rapporto obbligatorio del dovere inderogabile di solidarietà posto dall’art. 2 Cost. a carico di tutti i consociati, per cui il frazionamento del credito posto in essere dal creditore si risolve in un abuso dello strumento del processo – anche se azionato per il perseguimento di scopi in astratto previsti e tutelati dall’ordinamento – che si sostanzia in una condotta di esso creditore non meritevole di tutela, che rappresenta un’ ostacolo all’esame della domanda ; a leggere tra le righe la pronunzia della S.C. in questione, da un lato sembra potersi ricavare che, in sostanza, la decisione di rigetto da parte del giudice di merito dovrebbe configurarsi in una pronunzia di inammissibilità della domanda per violazione dei principi sopra richiamati ; dall’altro appare insito in essa un richiamo, rivolto in particolare agli operatori del diritto, ad un utilizzo degli strumenti di tutela dei diritti e del processo civile in particolare esclusivamente per il perseguimento di interessi che possano ritenersi meritevoli di tutela alla luce dei principi emergenti dal quadro costituzionale.
1) (Cass. Civ. 05.11.1999 n. 12310 e Cass. Civ., Sezioni Unite, 13.09.2005 n. 18128) ;
2) (P. Perlingieri, Equilibrio Normativo, pag. 441-450) ;
3) (P. Perlingieri, Equilibrio normativo, pag. 456) ;
4) (G. ALPA, Guido Alpa, Fonti del diritto, clausola generale di buona fede, diritto giurisprudenziale, edito su www.altalex.com, 10.06.2003) ;
5) ( C.M. BIANCA, Il contratto, Milano n. 1987, p. 473 e ss.) ;
6) (E. Cannizzaro, il principio della proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, 2000 ;
7) (F. Casucci, Il sistema giuridico proporzionale nel diritto privato comunitario, Napoli, 2001, p. 3 e ss.) ;
8) (Corte Costituzionale, 15.04.1993 n, 163, in Giur. Cost., 1993, p. 1189) ;
9) (Trib. I° grado CE, 30.04.1998 n. 16/96, in Racc., 1998, II, p. 757 e ss.)
10) (Corte Giustizia CE, 11.01.2000, C-285/98, Kreil, in Racc. 2000, p. 52 e ss.) ;
11) (Cass. Civ., SS.UU., nn. 1338, 1339, 1340 e 1341 del 26.01.2004);
12) (L. 24/03/2001 n. 89 – c.d. legge Pinto) ;
13) (L. Cost. 23/11/1999 n. 2) ;
14) Cass. Civ. Sez. Un., 28.02.2007 n. 4636) ;
15) (Cass. Civ., 11.01.2006 n. 264 ; Cass. Civ., 07.06.2006 n. 13345)
16) (Cass. Civ., 21.05.2007 n.11794) ;
17) (Cass. Civ., sez. III, 27.10.1998 n. 10702) ;
18) ( Cass. Civ., sez. III, 27.10.1998 n. 10702) ;
19) (Cass. Civ., 23.06.1989 n. 3020)
20) (Cass. Civ., 17.10.1991 n. 10948) ;
21) (Cass. Civ., sez. III, 27.10.1998 n. 10702) ;
22) (Trib. Napoli, maggio 2008 n. 6696 del Tribunale di Napoli, IV^ sez. civ., del 09.06.2008)