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Le sorti della riconvenzionale eccedente la competenza del Giudice di Pace in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Nota a Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile, Sentenza 29 agosto 2012, n. 14709

1. Le massime

 

Nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, quest’ultimo è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, poiché la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile.

 

In ragione della necessità di decidere sull’opposizione solo tenendo conto della compensazione, quale eccezione rispetto al credito oggetto del decreto, il Giudice di Pace potrà alternativamente: I) ove il credito oggetto del ricorso monitorio sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere sull’opposizione ed eventualmente rigettarla con una pronuncia condizionale, subordinando la decisione a cauzione per il caso di positivo accertamento del controcredito da parte del Tribunale; II) altrimenti, sospendere il giudizio di opposizione al decreto in attesa della definizione di quello sul controcredito, non essendo consentita la rimessione dell’intera controversia al giudice superiore.

 

 

2. Il caso

 

Tizio chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace territorialmente competente l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Alfa s.p.a. per un credito di Euro 2.075,68, oltre interessi, vantato a titolo di compenso per una attività di mediazione da lui svolta in favore della predetta società. Avverso il predetto decreto, la Alfa s.p.a. spiegava tempestivamente opposizione, formulando una domanda di compensazione del credito oggetto dell’ingiunzione con un maggior controcredito di Euro 59.195,70 originato dallo stesso rapporto, chiedendo la condanna dell’ingiungente al pagamento del residuo risultante dalla compensazione.

 

Il Giudice di Pace investito dell’opposizione, con sentenza, in ragione dell’entità del credito opposto in compensazione, al di sopra della propria soglia di competenza per valore, declinava la propria competenza su tutta la controversia a favore del Tribunale.

 

Il Tribunale sollevava, con ordinanza tempestivamente emessa in relazione all’art. 38 cod. proc. civ., conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., evidenziando che il Giudice di Pace avrebbe potuto rimettergli soltanto la causa sull’accertamento del controcredito e non anche quella sull’opposizione al decreto ingiuntivo, sulla quale sussisteva la competenza funzionale del Giudice di Pace. Pertanto, affermava la propria incompetenza sulla causa di opposizione al decreto e provvedeva alla separazione della stessa dalla causa relativa alla domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito, chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice di Pace in relazione alla sola prima causa, cioè quella di opposizione al decreto ingiuntivo.

 

 

3. La decisione

 

La Cassazione avalla la prospettazione giuridica offerta dal Tribunale. La Suprema Corte, in particolare, riafferma il consolidato principio secondo cui la competenza per l’opposizione, così come fissata dall’art. 645 cod. proc. civ., deve ritenersi di carattere funzionale ed inderogabile, attesa l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione e la conseguente immodificabilità della competenza per l’opposizione, anche in ipotesi di connessione e senza che assuma rilievo la soppressione del rilievo officioso in ogni stato e grado della violazione dei criteri di competenza “forti” (per materia e per territorio inderogabile), a seguito della modifica dell’art. 38 cod. proc. civ.

 

Da un simile principio deriva che, ove sia proposta in sede di opposizione domanda riconvenzionale eccedente i limiti di competenza del Giudice di Pace, questi sarà tenuto a separare le due cause, trattenendo presso di sé quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore. La rimessione di ambedue le cause al giudice superiore contrasta con l’enunciata inderogabilità della competenza del giudice dell’opposizione che, a mente del richiamato art. 645 cod. proc. civ., “si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”.

 

Il Tribunale cui era stata nella specie rimessa l’intera causa legittimamente ha proposto il regolamento di competenza di cui all’art. 45 cod. proc. civ., nel termine fissato dall’art. 28 cod. proc. civ., vale a dire “non oltre la prima udienza di trattazione”. Si segnala in proposito l’esegesi dell’art. 45 del codice di rito, il cui disposto rivela come sia possibile sollevare il conflitto mediante proposizione del regolamento di competenza, limitatamente alle ipotesi in cui il giudice adito per primo abbia pronunciato sentenza declinatoria di competenza “per ragione di materia o di territorio nei casi di cui all’art. 28”. La Cassazione ha, evidentemente, ritenuto assimilabile all’ipotesi di incompetenza “per ragione di materia” quella "promiscua", in quanto cumula i criteri del valore e della materia, di cui all’art. 7 cod. proc. civ., disciplinante la competenza del Giudice di Pace e richiamato dagli artt. 637 e 645 cod. proc. civ., dalla cui lettura combinata è consentito identificare il giudice competente per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Il Supremo Collegio afferma che l’immodificabilità trova applicazione sia nel caso in cui con l’opposizione al decreto ingiuntivo venga proposta dall’opponente eccezione di compensazione con un maggior controcredito eccedente la competenza del Giudice di Pace e tale credito sia contestato, atteso che, in consimili casi, occorre comunque accertare con efficacia di giudicato il controcredito sia – come nel caso in esame – allorquando l’opponente proponga domanda di condanna al residuo risultante dalla compensazione.

 

In ambedue i casi il Giudice di Pace, funzionalmente competente sull’opposizione al decreto, deve separare la domanda di accertamento del controcredito da quella inerente l’opposizione e rimettere al Tribunale soltanto la domanda di accertamento ed eventualmente di condanna relativa al controcredito.

 

Quanto, poi, alla decisione sull’opposizione, ovviamente influenzata da quella sulla compensazione, troverà applicazione l’art. 35 cod. proc. civ., il quale dispone in termini del tutto generali, quanto all’ipotesi in cui sia opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza del giudice adito, che il giudice debba: A) “se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile”, decidere su di essa e rimettere le parti al giudice superiore per la decisione sull’eccezione di compensazione, eventualmente subordinando l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione per l’ipotesi in cui il controcredito dovesse in seguito risultare comprovato; B) altrimenti rimetterà tutta la causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione dinanzi a lui (cfr. artt. 35 e 34 cod. proc. civ.).

 

L’applicazione dell’art. 35 al caso di specie importa che il giudice: I) se il credito oggetto del ricorso monitorio è fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile può, ferma la possibilità di concedere l’esecutività provvisoria, ricorrendone le condizioni, decidere sull’opposizione ed eventualmente rigettarla con una pronuncia condizionale, subordinando la decisione a cauzione per il caso di accertamento del controcredito e, quindi, di compensazione di esso con quello oggetto dell’ingiunzione; II) altrimenti, non potendo applicare il criterio della rimessione dell’intera controversia al giudice superiore, dovrà sospendere ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. il giudizio di opposizione al decreto in attesa della definizione di quello sul controcredito, ferma sempre la possibilità di concedere provvisoria esecutività al decreto, se ne ricorrano le condizioni.

 

La decisione in commento, il cui tenore si è qui riprodotto, affronta un tema di frequente ricorrenza, vivacemente dibattuto in giurisprudenza e sul quale sono affiorati numerosi contrasti (sui riferimenti alla giurisprudenza si vedano i precedenti specificati infra al par. 4). Uno dei due orientamenti emersi è proprio quello fatto proprio dalla sentenza annotata, cui si contrappone l’avverso orientamento secondo cui, in caso di domanda o eccezione riconvenzionale eccedente i limiti di competenza del giudice adito in opposizione, questi sarebbe tenuto a rimettere al giudice superiore "l’intera causa", senza che a ciò osti la natura funzionale della competenza.

 

 

4. I precedenti

 

Sulla natura funzionale ed inderogabile della competenza a conoscere dell’opposizione, riconosciuta in capo al giudice che ha emesso il decreto, la giurisprudenza è copiosa; si segnalano, tra le molte: Cass. n. 6788/1995; n. 41/1995; n. 9624/1990, n. 4041/1986.

 

In senso conforme alla decisione in commento, al cospetto dei contrasti emersi nel diritto vivente, si sono pronunciate le Sezioni Unite con sent. n. 10984/1992.

 

In senso contrario, da ultimo, si è pronunciata la Cassazione con sent. n. 6531/1993. La giurisprudenza successiva è prevalentemente conforme al pronunciamento reso a Sezioni Unite.

1. Le massime

 

Nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, quest’ultimo è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore, poiché la competenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile.

 

In ragione della necessità di decidere sull’opposizione solo tenendo conto della compensazione, quale eccezione rispetto al credito oggetto del decreto, il Giudice di Pace potrà alternativamente: I) ove il credito oggetto del ricorso monitorio sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere sull’opposizione ed eventualmente rigettarla con una pronuncia condizionale, subordinando la decisione a cauzione per il caso di positivo accertamento del controcredito da parte del Tribunale; II) altrimenti, sospendere il giudizio di opposizione al decreto in attesa della definizione di quello sul controcredito, non essendo consentita la rimessione dell’intera controversia al giudice superiore.

 

 

2. Il caso

 

Tizio chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace territorialmente competente l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Alfa s.p.a. per un credito di Euro 2.075,68, oltre interessi, vantato a titolo di compenso per una attività di mediazione da lui svolta in favore della predetta società. Avverso il predetto decreto, la Alfa s.p.a. spiegava tempestivamente opposizione, formulando una domanda di compensazione del credito oggetto dell’ingiunzione con un maggior controcredito di Euro 59.195,70 originato dallo stesso rapporto, chiedendo la condanna dell’ingiungente al pagamento del residuo risultante dalla compensazione.

 

Il Giudice di Pace investito dell’opposizione, con sentenza, in ragione dell’entità del credito opposto in compensazione, al di sopra della propria soglia di competenza per valore, declinava la propria competenza su tutta la controversia a favore del Tribunale.

 

Il Tribunale sollevava, con ordinanza tempestivamente emessa in relazione all’art. 38 cod. proc. civ., conflitto di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ., evidenziando che il Giudice di Pace avrebbe potuto rimettergli soltanto la causa sull’accertamento del controcredito e non anche quella sull’opposizione al decreto ingiuntivo, sulla quale sussisteva la competenza funzionale del Giudice di Pace. Pertanto, affermava la propria incompetenza sulla causa di opposizione al decreto e provvedeva alla separazione della stessa dalla causa relativa alla domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito, chiedendo dichiararsi la competenza del Giudice di Pace in relazione alla sola prima causa, cioè quella di opposizione al decreto ingiuntivo.

 

 

3. La decisione

 

La Cassazione avalla la prospettazione giuridica offerta dal Tribunale. La Suprema Corte, in particolare, riafferma il consolidato principio secondo cui la competenza per l’opposizione, così come fissata dall’art. 645 cod. proc. civ., deve ritenersi di carattere funzionale ed inderogabile, attesa l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione e la conseguente immodificabilità della competenza per l’opposizione, anche in ipotesi di connessione e senza che assuma rilievo la soppressione del rilievo officioso in ogni stato e grado della violazione dei criteri di competenza “forti” (per materia e per territorio inderogabile), a seguito della modifica dell’art. 38 cod. proc. civ.

 

Da un simile principio deriva che, ove sia proposta in sede di opposizione domanda riconvenzionale eccedente i limiti di competenza del Giudice di Pace, questi sarà tenuto a separare le due cause, trattenendo presso di sé quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al giudice superiore. La rimessione di ambedue le cause al giudice superiore contrasta con l’enunciata inderogabilità della competenza del giudice dell’opposizione che, a mente del richiamato art. 645 cod. proc. civ., “si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”.

 

Il Tribunale cui era stata nella specie rimessa l’intera causa legittimamente ha proposto il regolamento di competenza di cui all’art. 45 cod. proc. civ., nel termine fissato dall’art. 28 cod. proc. civ., vale a dire “non oltre la prima udienza di trattazione”. Si segnala in proposito l’esegesi dell’art. 45 del codice di rito, il cui disposto rivela come sia possibile sollevare il conflitto mediante proposizione del regolamento di competenza, limitatamente alle ipotesi in cui il giudice adito per primo abbia pronunciato sentenza declinatoria di competenza “per ragione di materia o di territorio nei casi di cui all’art. 28”. La Cassazione ha, evidentemente, ritenuto assimilabile all’ipotesi di incompetenza “per ragione di materia” quella "promiscua", in quanto cumula i criteri del valore e della materia, di cui all’art. 7 cod. proc. civ., disciplinante la competenza del Giudice di Pace e richiamato dagli artt. 637 e 645 cod. proc. civ., dalla cui lettura combinata è consentito identificare il giudice competente per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

Il Supremo Collegio afferma che l’immodificabilità trova applicazione sia nel caso in cui con l’opposizione al decreto ingiuntivo venga proposta dall’opponente eccezione di compensazione con un maggior controcredito eccedente la competenza del Giudice di Pace e tale credito sia contestato, atteso che, in consimili casi, occorre comunque accertare con efficacia di giudicato il controcredito sia – come nel caso in esame – allorquando l’opponente proponga domanda di condanna al residuo risultante dalla compensazione.

 

In ambedue i casi il Giudice di Pace, funzionalmente competente sull’opposizione al decreto, deve separare la domanda di accertamento del controcredito da quella inerente l’opposizione e rimettere al Tribunale soltanto la domanda di accertamento ed eventualmente di condanna relativa al controcredito.

 

Quanto, poi, alla decisione sull’opposizione, ovviamente influenzata da quella sulla compensazione, troverà applicazione l’art. 35 cod. proc. civ., il quale dispone in termini del tutto generali, quanto all’ipotesi in cui sia opposto in compensazione un credito che è contestato ed eccede la competenza del giudice adito, che il giudice debba: A) “se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile”, decidere su di essa e rimettere le parti al giudice superiore per la decisione sull’eccezione di compensazione, eventualmente subordinando l’esecuzione della sentenza alla prestazione di una cauzione per l’ipotesi in cui il controcredito dovesse in seguito risultare comprovato; B) altrimenti rimetterà tutta la causa al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione dinanzi a lui (cfr. artt. 35 e 34 cod. proc. civ.).

 

L’applicazione dell’art. 35 al caso di specie importa che il giudice: I) se il credito oggetto del ricorso monitorio è fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile può, ferma la possibilità di concedere l’esecutività provvisoria, ricorrendone le condizioni, decidere sull’opposizione ed eventualmente rigettarla con una pronuncia condizionale, subordinando la decisione a cauzione per il caso di accertamento del controcredito e, quindi, di compensazione di esso con quello oggetto dell’ingiunzione; II) altrimenti, non potendo applicare il criterio della rimessione dell’intera controversia al giudice superiore, dovrà sospendere ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. il giudizio di opposizione al decreto in attesa della definizione di quello sul controcredito, ferma sempre la possibilità di concedere provvisoria esecutività al decreto, se ne ricorrano le condizioni.

 

La decisione in commento, il cui tenore si è qui riprodotto, affronta un tema di frequente ricorrenza, vivacemente dibattuto in giurisprudenza e sul quale sono affiorati numerosi contrasti (sui riferimenti alla giurisprudenza si vedano i precedenti specificati infra al par. 4). Uno dei due orientamenti emersi è proprio quello fatto proprio dalla sentenza annotata, cui si contrappone l’avverso orientamento secondo cui, in caso di domanda o eccezione riconvenzionale eccedente i limiti di competenza del giudice adito in opposizione, questi sarebbe tenuto a rimettere al giudice superiore "l’intera causa", senza che a ciò osti la natura funzionale della competenza.

 

 

4. I precedenti

 

Sulla natura funzionale ed inderogabile della competenza a conoscere dell’opposizione, riconosciuta in capo al giudice che ha emesso il decreto, la giurisprudenza è copiosa; si segnalano, tra le molte: Cass. n. 6788/1995; n. 41/1995; n. 9624/1990, n. 4041/1986.

 

In senso conforme alla decisione in commento, al cospetto dei contrasti emersi nel diritto vivente, si sono pronunciate le Sezioni Unite con sent. n. 10984/1992.

 

In senso contrario, da ultimo, si è pronunciata la Cassazione con sent. n. 6531/1993. La giurisprudenza successiva è prevalentemente conforme al pronunciamento reso a Sezioni Unite.