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Il procedimento di ingiunzione: il ricorso e l’opposizione al decreto ingiuntivo

Lacrime di foglia
Lacrime di foglia

Abstract

 

Il libro IV DEI PROCEDIMENTI SPECIALI disciplina, al Titolo I, i procedimenti sommari – tra i quali rientrano il procedimento di ingiunzione, regolato dal Capo I (articoli 633–656 del Codice di Procedura Civile) – caratterizzati da forme processuali diverse rispetto all’ordinario giudizio di cognizione, del quale conservano l’attitudine a dar luogo alla cosa giudicata.

 

La specialità dei procedimenti di cui al Titolo I (procedimento di ingiunzione, di convalida di sfratto, cautelari e possessori) si identifica con la sommarietà dell’accertamento giurisdizionale, poiché essi sono volti a conseguire una pronuncia di condanna in forme più semplici e spedite.

 

Il decreto ingiuntivo, tra l’altro, costituisce titolo esecutivo ove ad esso non segua né l’adempimento del debitore né l’opposizione, ovvero in caso di rigetto dell’opposizione, quindi il creditore potrà avviare in tempi più rapidi la procedura esecutiva di cui all’articoli 474 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ma esso è pure valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 655 del Codice di Procedura Civile.

 

Per tali ragioni, dunque, autorevole dottrina (Chiovenda) ha ravvisato nel procedimento di ingiunzione un particolare processo di cognizione, connotato da un accertamento sommario e con prevalente funzione esecutiva [1] che dal punto di vista funzionale si contraddistingue per l’esigenza di conseguire il più rapidamente possibile il titolo esecutivo e l’avvio dell’esecuzione forzata.

 

Il procedimento monitorio si articola in due fasi: la prima si instaura ad iniziativa di chi vuol far valere un diritto di credito, si svolge in modo rapido e in assenza del contraddittorio, concludendosi con un provvedimento (decreto) pronunciato inaudita altera parte; la seconda fase, eventuale, si instaura su iniziativa del debitore nei cui confronti è pronunciato il decreto ingiuntivo, per fronteggiare il pregiudizio insito nella sommarietà della cognizione della prima fase, si svolge pertanto in pieno contraddittorio.

 

Sommario: 1. Le condizioni di ammissibilità 2. Casi pratici di ricorsi caratterizzati da una controprestazione  3. La prova scritta  4. I poteri del giudice  5. I provvedimenti del giudice  6. La fase di opposizione  7. Gli esiti dell’opposizione  8. L’opposizione tardiva

 

1. Le condizioni di ammissibilità

 

Per esperire il procedimento ingiuntivo è necessario, preliminarmente, che ricorrano i presupposti processuali comuni ad ogni azione, quali la giurisdizione e competenza [2] del giudice adito, nonché la capacità processuale del ricorrente.

 

L’articolo 633 del Codice di Procedura Civile dispone “Su domanda [3] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [4], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

 

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

 

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

 

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

 

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione”.

 

Il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile.

 

La somma di denaro deve essere liquida, vale a dire determinata o determinabile nel suo ammontare in base ad un semplice calcolo aritmetico, sulla base di elementi desumibili con certezza dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo; allo stesso modo, deve essere determinata la quantità di cose fungibili o la cosa mobile di cui si chiede la consegna.

 

L’esigibilità del credito, invece, si desume dal secondo comma che richiede elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione ovvero l’avveramento della condizione sospensiva da cui dipende il diritto per cui si procede.

 

Tale prova indiziaria, ad ogni modo, deve essere fornita documentalmente, non essendo ammissibili le prove costituende, compresa la prova testimoniale.

 

2. Casi pratici di ricorsi per ingiunzione di pagamento per crediti caratterizzati da una controprestazione

 

Sul ricorso n. 5096/2013, il Giudice di Pace di Taranto, dott.ssa De Vincentiis, ha pronunciato decreto ingiuntivo n. 1521/13 per il diritto ad una somma di denaro a titolo di pagamento della prestazione lavorativa resa nell’ambito di un evento culturale. Trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive (attività lavorativa vs. pagamento), la prova dell’adempimento della controprestazione è stata fornita allegando le foto scattate nel corso dell’evento stesso e raffiguranti la ricorrente nello svolgimento dell’attività dedotta nel contratto.

 

Sul ricorso n. 256/2014, con decreto n. 81/2014, il Tribunale di Taranto, dott. Pensato, ha pronunciato ingiunzione di pagamento per il diritto ad una somma di denaro quale prezzo pattuito nel contratto di cessione di ramo d’azienda. La prova indiziaria dell’avveramento della controprestazione (cessione del ramo e trasferimento delle licenze vs. prezzo) è stata fornita allegando la visura svolta presso la Camera di Commercio, elemento dal quale è facile dedurre che le licenze sono state trasferite alla cessionaria debitrice, posta nelle condizioni di proseguire l’attività di cui all’oggetto sociale del predetto ramo ceduto. In quest’ultimo caso, inoltre, la fonte dell’obbligazione di pagamento e del relativo diritto era costituita dal contratto stipulato con sottoscrizione autenticata dal notaio [5], prova scritta idonea ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 633 n. 1) e 634 comma 1 del Codice di Procedura Civile, registrato a norma di legge e come tale risultante dalla visura di cui sopra.

 

3. La prova scritta

 

L’articolo 633 grava il ricorrente dell’onere di fornire la prova scritta del diritto fatto valere con il procedimento monitorio. Tale necessità risulta coerente con la funzione del decreto ingiuntivo, che può diventare titolo provvisoriamente esecutivo ex articolo 648 [6] del Codice di Procedura Civile, talora fin dalla sua emissione ex articolo 642 [7] del Codice di Procedura Civile.

 

La nozione di prova scritta, ad ogni modo, è stata codificata in senso atecnico, così da ricomprendere qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità e idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito fatto valere, benché privo dell’efficacia probatoria assoluta di cui agli articoli 2700 e 2701 del Codice Civile.

 

A titolo esemplificativo, dunque, costituisce prova scritta una scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche quando non sia autenticata né riconosciuta o giudizialmente verificata. A tale categoria viene ricondotta l’e–mail contenente una promessa di pagamento, poiché, essendo un documento informatico, il codice identificativo in esso contenuto consente di individuarne la provenienza e, inoltre, si può equiparare al telegramma non accompagnato da un originale sottoscritto valutato come scrittura privata in base all’articolo 2705 del Codice Civile (Tribunale di Verona, 26 novembre 2005).

 

L’idoneità probatoria in sede monitoria è riconosciuta anche alla mera fattura, ancorché non estratta in forma autentica da un regolare copia fatture, né corredata dalla relativa bolla di consegna della merce indicata ovvero dal documento di trasporto; nel giudizio di opposizione, non ha, tuttavia, valore di piena prova, trattandosi di documento fiscale proveniente dalla stessa parte, pertanto il creditore dovrà comunque valersi di tutti i possibili mezzi previsti dall’ordinamento per provare la sussistenza dei criteri di esigibilità, certezza e liquidità.

 

La ragione per cui il legislatore attribuisce attendibilità ad una scrittura privata proveniente dal debitore è basata su una regola di esperienza poiché, secondo l’id quod plerumque accidit, le sottoscrizioni sono genuine. Il giudice dovrà apprezzare l’autenticità del documento, rigettando il ricorso se l’esito della valutazione sarà negativo ove dalla documentazione emergano elementi che contraddicano la presunzione di genuinità della sottoscrizione.

 

I documenti provenienti dal terzo, che non consistano in mere dichiarazioni unilaterali, consentono di far desumere in via presuntiva l’esistenza del credito, in presenza di altre circostanze concorrenti. Non vale, invece, quale prova scritta la cosiddetta testimonianza resa da un terzo e contenuta in uno scritto indirizzato al ricorrente.

 

Gli articoli 634, 635 e 636 del Codice di Procedura Civile, dunque, indicano senza alcun carattere di tassatività una serie di documenti che integrano la prova scritta richiesta dall’articolo 633 n. 1.

 

L’articolo 634, tra questi, indica le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata (articoli 1988 e 2702 del Codice Civile) e i telegrammi (articolo 2705 del Codice Civile), anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice Civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale (articolo 2195 del Codice Civile), anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (186–ter [8]).

 

4. I poteri del giudice

 

Il difetto delle condizioni di ammissibilità deve essere rilevato d’ufficio dal giudice adito con ricorso, poiché l’omesso rilievo è causa di nullità del decreto che può esser fatta valere con l’opposizione. Il decreto ingiuntivo, invece, va dichiarato inesistente ove difetti di uno dei requisiti essenziali per poterlo ricondurre nel novero dei provvedimenti giurisdizionali.

 

Il Tribunale di Genova, tra l’altro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 637, comma 1, del Codice di Procedura Civile, per contrasto con gli articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione, “nella parte in cui – secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione – esclude la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza per territorio oltre i casi dell’articolo 28 Codice di Procedura Civile”.

 

Secondo il giudice rimettente, il secondo comma dell’articolo 111 della Costituzione, nell’elevare il contraddittorio a valore costituzionale fondante del processo, non consentirebbe più di prevedere “un procedimento che ignori il contraddittorio come essenziale suo presupposto e che non ponga il giudice in condizioni di operare da subito come organo decisorio imparziale”; ragion per cui il procedimento monitorio, il quale non può dirsi incostituzionale per il solo fatto di prevedere una prima fase inaudita altera parte, potrebbe tuttavia essere valutato compatibile col nuovo precetto costituzionale solo “in quanto il deficit di contraddittorio sia controbilanciato da poteri officiosi”, necessariamente più penetranti che nel processo ordinario, i quali consentano al giudice un effettivo controllo su “fondamentali scelte attinenti al rito” che, altrimenti, rimarrebbero “unilateralmente rimesse per la prima fase senza contraddittorio alla parte”.

 

Con la sentenza n. 410 del 3 novembre 2005, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione proposta, osservando in diritto che il “parallelismo con il rito ordinario” è improponibile se si considerano gli effetti che discendono ex lege dal mancato esercizio del diritto di difesa, conseguente al doverlo praticare in una sede disagiata: mentre il convenuto con il rito ordinario, che resti contumace, si vede preclusa soltanto l’eccezione di incompetenza ma non subisce alcuna automatica conseguenza pregiudizievole quanto al merito – equivalendo la contumacia ad integrale contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore – l’ingiunto che non proponga tempestiva opposizione è irreparabilmente pregiudicato nel merito dalla irretrattabilità dell’efficacia esecutiva – originaria ex articolo 642 del Codice di Procedura Civile ovvero acquisita ex articolo 647 del Codice di Procedura Civile – del decreto ingiuntivo.

 

L’ “inconveniente fattuale”, che subisce il convenuto con il rito ordinario è di ben altro rilievo per l’ingiunto, il quale è costretto – se vuole evitare la definitiva soccombenza nel merito – a proporre opposizione davanti al giudice funzionalmente competente, arbitrariamente scelto dall’attore in monitorio. Da ciò discende che la situazione dell’ingiunto è assimilabile, più che a quella del convenuto nel rito ordinario, a quella del convenuto straniero davanti al giudice italiano che sia privo di giurisdizione: situazione, quest’ultima, disciplinata (sia dall’abrogato articolo 37, comma 2, del Codice di Procedura Civile, sia dal vigente articolo 11 della Legge 31 maggio 1995, n. 218) nel senso che, in caso di contumacia, il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio.

 

Se in entrambi i casi – dell’ingiunto e del convenuto straniero – sussiste la medesima esigenza (della rilevabilità ex officio, al fine) di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per far valere la violazione di norme attinenti all’individuazione del giudice (atteso il pregiudizio che, altrimenti, ne deriverebbe), sotto altro profilo la situazione dell’ingiunto è assimilabile a quella di chi è destinatario di un’istanza cautelare: dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme in punto di incompetenza del giudice adito ante causam (articolo 669 septies, del Codice di Procedura Civile) si ricava l’esigenza della rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza – di qualsiasi natura – per ciò solo che esiste la possibilità (articolo 669 sexies, comma 2, del Codice di Procedura Civile [9]) che la misura cautelare venga concessa inaudita altera parte e che l’intimato debba subire, per contestarne la legittimità, la competenza funzionale del giudice arbitrariamente scelto dall’altra parte.

 

Non a caso, peraltro, il procedimento monitorio prevede che il giudice provveda al rigetto della domanda d’ingiunzione solo dopo aver fatto presente alla parte istante quanto a suo giudizio osta all’emissione del decreto (e, quindi, nel pieno rispetto del principio ispiratore dell’articolo 183, comma 3, del Codice di Procedura Civile [10]) ed averla sollecitata a fornire elementi utili per superare quelle osservazioni. Sicché non soltanto l’attore in monitorio può far valere compiutamente le sue ragioni ma anche, alla pari di quanto prevede il procedimento cautelare uniforme (articolo 669-septies [11]), il provvedimento di rigetto non pregiudica in alcun modo la riproposizione, anche davanti al medesimo ufficio giudiziario, della domanda (articolo 640 del Codice di Procedura Civile).

 

Dunque nel procedimento monitorio, nel quale il contraddittorio è differito o eventuale, il giudice può rilevare anche d’ufficio la propria incompetenza – senza che trovino applicazione i limiti dell’articolo 38 del Codice di Procedura Civile – perché l’intimato altrimenti sarebbe posto dinanzi all’alternativa tra subire le conseguenze della mancata opposizione ovvero difendersi nella sede (eventualmente a lui disagiata) arbitrariamente scelta dal ricorrente.

 

5. I provvedimenti del giudice

 

Il giudice dovrà allora invitare il ricorrente a giustificare il criterio di competenza adottato, proprio in base all’articolo 640 del Codice di Procedura Civile:

 

Rigetto della domanda. – 1. Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. 2. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. 3. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria”.

 

Schematicamente, i motivi di rigetto possono essere:

 

- prova scritta insufficiente;

 

- fatto impeditivo o estintivo del diritto di credito, rilevabile d’ufficio in base alla documentazione prodotta;

 

- fatti posti a fondamento della pretesa inidonei a produrre gli effetti giuridici auspicati dal ricorrente.

 

Ai sensi dell’articolo 641, invece:

 

“Accoglimento della domanda. – 1. Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

 

2. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. 3. Nel decreto, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento”.

 

Su istanza del creditore avente diritto in base a cambiale, assegno, certificato di borsa o atto ricevuto da notaio o pubblico ufficiale autorizzato, ai sensi dell’articolo 642 del Codice di Procedura Civile il giudice può ingiungere il pagamento o la consegna senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

 

L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; (ma) il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

 

In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’articolo 482.

 

Ottenuto il provvedimento di accoglimento – ai sensi dell’articolo 643 del Codice di Procedura Civile – l’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite (articoli 2943 e 2945 del Codice Civile).

 

Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

 

Se la notificazione non avviene o non si perfeziona nei termini di legge, trova applicazione l’articolo 188 Codice di Procedura Civile:

 

“Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione. – 1. La parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l’inefficacia. 2. Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all’articolo 638 del Codice se avviene entro l’anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente. 3. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l’inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti. 4. Il rigetto dell’istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d’inefficacia nei modi ordinari [Codice di Procedura Civile 163 ss.]”.

 

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sarà munito della formula esecutiva “comandiamo” prevista dall’articolo 475 Codice di Procedura Civile “Spedizione in forma esecutiva.[12] – 1. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti [att. 153]. 2. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [476]. 3. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

 

6. La fase di opposizione

 

Entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l’ingiunto può proporre opposizione, ai sensi degli artt. 645 e seguenti del Codice di Procedura Civile, instaurando un giudizio ordinario a cognizione piena ed esauriente che, sebbene caratterizzato da un innegabile profilo impugnatorio, non può considerarsi un giudizio di appello ma andrà proposto al giudice unico o monocratico. L’opposizione, pertanto, da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere con la domanda di cui all’articolo 633 del Codice di Procedura Civile

 

Il giudice, di fatti, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto di credito azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cassazione Civile, Sezione Prima, 3 febbraio 2006, n. 2421).

 

L’opposizione si propone con atto di citazione (ovvero, nelle cause soggette al rito del lavoro e locatizie, con ricorso) sebbene essa, rappresentando la prima difesa dell’opponente, abbia il contenuto sostanziale di una comparsa di risposta, che va notificato al creditore-opposto nei luoghi di cui all’articolo 638 del Codice di Procedura Civile (a pena di nullità, salvo il caso in cui sia fatta personalmente, a mani proprie) e depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Entro dieci giorni dalla notifica, infatti, l’opponente deve costituirsi in cancelleria, depositando il proprio fascicolo di parte poiché, ai sensi dell’articolo 647[13], comma 1, del Codice di Procedura Civile, se non è fatta opposizione nei termini o l’opponente non si costituisce, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.

 

L’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali; l’improcedibilità dell’opposizione (per mancata costituzione nei termini, ex articolo 647 del Codice di Procedura Civile) non precluderebbe la decisione in ordine alla domanda riconvenzionale, stante l’autonomia della stessa dal giudizio di opposizione e la sussistenza di evidenti ragioni di economia processuale. Se la domanda riconvenzionale è di competenza di un giudice speciale, mentre l’opposizione è di competenza di un giudice ordinario, quest’ultimo deve separare le due cause e rimettere al giudice speciale quella riconvenzionale.

 

L’opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, nel giudizio ordinario che si instaura con l’opposizione, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con ricorso per ingiunzione (Cassazione Civile, Sezione Terza, 11 aprile 2006, n. 8423; Cassazione Civile, Sezione Seconda, 30 maggio 2006, n. 7571), in quanto ciò comporterebbe una mutatio libelli inammissibile. Egli, tuttavia, può chiedere gli accessori non richiesti ovvero richiesti ma non concessi nel decreto; si pensi, in tal caso, alla domanda di condanna dell’opponente alla rivalutazione monetaria, alla domanda di pagamento dei ratei maturati nelle more e connessi al rapporto su cui si fonda il decreto.

 

In ogni caso, non integra domanda riconvenzionale ed è ammessa la domanda di condanna dell’opponente per lite temeraria. È fatta salva, infine, la facoltà di proporre la cosiddetta reconventio reconventionis, ossia la domanda o le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dall’opponente.

 

Ai sensi dell’articolo 648, come modificato dal Decreto Legge n. 69/2013 “Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. – 1. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile (1) l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642 [655]. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. 2. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni”.

 

Il creditore, dunque, avrà un provvedimento esecutivo pieno se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di agevole soluzione, altrimenti l’esecuzione sarà limitata alle somme non contestate o le cui censure sono solo procedurali.

 

Prova scritta è ogni documento idoneo a provare, ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del Codice Civile, l’inesistenza del fatto costitutivo del diritto di credito del ricorrente, ovvero l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Si ammette come tale pure la corrispondenza via mail o fax, non invece gli atti provenienti dalla parte opponente (ad esempio lettera di constatazione o consulenza tecnica di parte) ove questi ne disconosca l’autenticazione.

 

Prova di pronta soluzione è la prova la cui acquisizione non richieda un’istruzione vera e propria o di particolare lungaggine, come quella che si fonda su fatto notorio, su fatti pacifici tra le parti, su ammissioni del ricorrente opposto, ovvero l’eccezione che non richiede che venga espletata alcuna attività istruttoria, quale ad es. il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice dell’opposizione (in dottrina, v. G. Zuddas, Opposizione di pronta soluzione a decreto ingiuntivo e provvisoria esecuzione, in Rivista giuridica sarda, 1994, pp. 362 e ss.).

 

Nel caso in cui l’esecuzione provvisoria sia stata pronunciata a norma dell’articolo 642 Codice di Procedura Civile, si apre un’altra possibilità per l’opponente, ai sensi dell’articolo 649 “Sospensione dell’esecuzione provvisoria. – Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’articolo 642”.

 

L’ordinanza non impugnabile ha efficacia esecutiva ex nunc, per il futuro, rimanendo invece fermi gli atti esecutivi che siano stati già compiuti, ivi compresa l’iscrizione di ipoteca giudiziale; trattasi di sospensione, dunque, e non di revoca ex tunc [14]. L’istanza de quo può essere proposta anche con atto separato rispetto alla citazione in opposizione, ovvero al verbale di udienza, ricorrendo giusti motivi da intendersi quali situazioni che inducano il giudice a ritenere fondata l’opposizione, ad esempio per l’accertata insussistenza delle ragioni che consentivano l’emissione del decreto stesso. Il giudice, ad ogni buon conto, deve accertare sia il fumus boni iuris (fondatezza dell’opposizione) sia il periculum in mora (pregiudizio che deriverebbe al debitore dall’esecuzione).

 

L’ordinanza di sospensione non è impugnabile, né ricorribile in Cassazione (Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza 27 dicembre 2004, n. 23991; Cassazione Civile, Sezione Seconda, 25 febbraio 1995, n. 2173), modificabile o revocabile e neppure soggetta a reclamo; è invece revocabile il provvedimento negativo di rigetto dell’istanza di sospensione (Tribunale di Lecco, 24 luglio 1986).

 

7. Gli esiti dell’opposizione

 

Conciliazione, articolo 652, secondo cui: “Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto [642, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [653] e dell’ipoteca iscritta [655], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [Codice Civile 2872 ss.]”.

 

Rigetto, articolo 653, comma 1, secondo cui: “Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [324] o provvisoriamente esecutiva [282], oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo [306 ss.], il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva [474]”.

 

Il rigetto avviene per motivi di rito, quali inammissibilità o tardività dell’opposizione, nel merito quando sia accertata l’insussistenza dei fatti estintivi o impeditivi invocati. La sentenza di rigetto non si sostituisce al decreto ingiuntivo, che rimane titolo esecutivo per il recupero delle somme con esso ingiunte; la sentenza, tuttavia, oltre a confermare il decreto, può costituire a sua volta titolo esecutivo per le altre ragioni di credito, ad esempio gli accessori e i ratei chiesti dall’opposto e le spese liquidate in suo favore.

 

Accoglimento parziale, articolo 653, comma 2: “Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [655]”

 

Accoglimento totale: la sentenza determina la revoca del decreto e dell’eventuale formula esecutiva di cui era munito, sostituendosi completamente ad esso. Gli atti esecutivi già compiuti, d’altronde, rimangono fermi fino al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento. Con la sentenza di accoglimento deve essere ordinata, anche d’ufficio, la cancellazione d’ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell’articolo 655 del Codice di Procedura Civile e disposto lo svincolo della cauzione eventualmente prestata.

 

Nel caso di rigetto o accoglimento parziale ex articolo 653, l’articolo 654 del Codice di Procedura Civile prevede la Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione: “1. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto, del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto di ingiunzione. 2. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”.

 

Ai sensi dell’articolo 655, poi, avviene l’Iscrizione d’ipoteca: “I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione [653] costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale [Codice Civile 2818]”.

 

Le sentenze che decidono il giudizio di opposizione sono appellabili, dinanzi al Tribunale se pronunciate dal Giudice di Pace (salvo quelle decise secondo equità, esclusivamente ricorribili in Cassazione ex articolo 339, comma 2 del Codice di Procedura Civile), dinanzi alla Corte d’Appello se pronunciate dal Tribunale, anche in funzione di giudice del lavoro.

 

Ai sensi dell’articolo 656 Codice di Procedura Civile: “Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395[15] e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’articolo 404 secondo comma [16]”.

 

8. L’opposizione tardiva

 

La previsione di cui all’articolo 650 non configura un mezzo di impugnazione, consentendo anche dopo lo spirare dei termini indicati ai sensi dell’articolo 641, al pari di quella tempestiva, l’instaurazione del giudizio ordinario di cognizione: “L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. 2. In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente (id est ex articolo 649, ricorrendo gravi motivi e su istanza dell’opponente). 3. L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [491]”.

 

Si tratta, quindi, di ipotesi tassative non applicabili per analogia; deve segnalarsi, comunque, l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza 20 maggio 1976, n. 120), che ha dichiarato l’illegittimità del primo comma di tale articolo “nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto”.

 

È previsto, anche in questo caso, un termine a pena di decadenza dalla proposizione dell’opposizione tardiva, dieci giorni dal primo atto di esecuzione, ossia dal pignoramento valido ed efficace.  Decorso tale termine, la giurisprudenza ha sostenuto che l’ingiunto possa far valere l’irregolarità della notifica con l’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615, comma 1 “che va proposta al giudice competente per materia, valore o territorio a norma dell’articolo 27 del codice. La parte, in questo caso, nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale: sostiene, perciò, che l’ingiunzione è divenuta inefficace (articolo 644 Codice di Procedura Civile) e non ha acquistato l’esecutorietà per la mancanza dell’opposizione, sicché la parte istante è sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l’esecuzione forzata. Questa opposizione può essere fatta fino a quando il processo esecutivo non si sia concluso” (Cassazione Civile, Sezione Terza, 14 giugno 1999, n. 5884; Cassazione Civile, Sezione Terza, 14 luglio 1965, n. 1517).

 

«Qualora sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto, la parte ha a disposizione il rimedio dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto; la scelta deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l’esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre devono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella mancanza del titolo esecutivo» (Cassazione Civile, Sezione Terza, 6 luglio 2001, n. 9205, confermando la decisione di merito che aveva accolto l’opposizione a precetto proposta da un condominio avverso decreto ingiuntivo emesso e notificato non in suo confronto bensì di persona che ne era stato amministratore ma la cui qualità non era stata indicata nel ricorso).

 

Sulla validità del primo atto di esecuzione, ossia il precetto, non fa decorrere i termini dell’articolo 650 del  Codice di Procedura Civile, in quanto inidoneo “un pignoramento originariamente inefficace perché eseguito dopo i novanta giorni dalla notificazione del precetto” (Cassazione, 20 febbraio 1984, n. 1206).

 

Poiché competente a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo è lo stesso giudice che lo ha emesso (articolo 654, primo comma, Codice di Procedura Civile) se il precetto menziona, al fine di identificare il titolo esecutivo (secondo comma del medesimo articolo), la data del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e quella in cui è stata apposta la formula esecutiva, il precetto è valido, anche se manca l’indicazione dell’autorità dichiarante” (cfr. Cassazione Civile, Sezione Terza, 17 dicembre 1997, n. 12792; Cassazione Civile, Sezione Prima, 21 gennaio 1985, n. 199).

 

***

 

[1] Il decreto ingiuntivo veniva infatti ricondotto nello stesso genus di appartenenza delle sentenze di condanna con riserva. Il decreto ingiuntivo, secondo l’autore, accerterebbe l’esistenza delle condizioni per ottenere l’ingiunzione, non invece l’esistenza del diritto del creditore. V. Chiovenda, Azioni sommarie. Le sentenze di condanna di riserva, in Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993, p. 121 ss.

 

[2] 637. Giudice competente. Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

 

[3] 638. Forma della domanda e deposito. La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono [634, 635]. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [82, 86], la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria [645; att. 1882]. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641.

 

[4] 639. Ricorso per consegna di cose fungibili. Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

[5] 2702. Efficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. 2703. Sottoscrizione autenticata. 1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

 

[6] 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642 [655]. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

 

[7] 642. Esecuzione provvisoria. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [Codice Civile 2699], il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione [645; disp. att. Codice Civile 63]. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; [ma] il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’articolo 482.

 

[8] 186–ter. Istanza di ingiunzione. Fino al momento della precisazione delle conclusioni [189], quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace [290 ss.], quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei [214] o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico [221]. L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue [310] l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647. L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale [Codice Civile 2818].

 

[9] “I. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento [669octies] o al rigetto [669septies] della domanda. II. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca [669decies] i provvedimenti emanati con decreto. III. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

 

[10] Nella formulazione ante riforma Decreto Legge n. 35/2005 convertito in Legge n. 80/2005, l’articolo 183 comma 3 prevedeva “il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”. La norma è oggi confluita nel comma 4: “nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma – che prevede il tentativo di conciliazione – il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.

 

[11] Provvedimento negativo – L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto [669terdecies]. Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito [669 ter], con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

 

[12] Occorreranno diritti di cancelleria per ciascuna copia da consegnare all’ufficio U.N.E.P. competente per le notifiche: una copia per ciascun debitore ingiunto, una per il creditore ricorrente al quale l’atto tornerà indietro dopo il perfezionamento della notifica richiesta.

 

[13] Il comma 2 prevede che, dichiarata l’esecutività in base al comma 1, l’opposizione non può essere più proposta o proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650 del Codice di Procedura Civile, e la cauzione eventualmente prestata è liberata. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione copre: l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano; l’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi, estintivi, precedenti al ricorso e non dedotti con l’opposizione; non si estende, invece, ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum o della causa petendi. Il decreto ingiuntivo non opposto, in particolare, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale sulle domande su cui il giudice si è pronunciato; in caso di accoglimento parziale, allora, le domande non accolte possono essere riproposte sia in via monitoria che ordinaria.

 

[14] Sui dubbi di costituzionalità, in dottrina v. Scarselli, Cea, L’articolo 649 codice procedura civile e la Corte Costiutuzionale: storia di un dialogo tra sordi, in Riv. esec. forzata,  2001, p. 244 ss.; Capponi, Il «giusto processo» e l’irrevocabilità ex articolo 649 Codice di Procedura Civile degli atti esecutivi compiuti in forza di decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex articolo 642 Codice di Procedura Civile, in Riv. esec. forzata, 2000, p. 504 ss.; Asprella, Revoca e sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo: l’articolo 649 Codice di Procedura Civile al vaglio della nuova articolo 111 Cost., in Giust. civ., 2001, I, p. 247 ss.

 

[15] 395. Casi di revocazione. Le sentenze pronunciate in grado d’appello [396] o in un unico grado [339], possono essere impugnate per revocazione [325, 327, 403]: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra [326, 3291, 396, 398]; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza [326, 3291, 396, 3982, Codice Civile 2738]; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario [326, 3291, 396, 3982]; 4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare [324, 327, 338]; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione [324, 327; Codice Civile 2909]; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato [324, 325, 326, 329, 396, 398].

 

[16] 404. Casi di opposizione di terzo. 1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato [324] o comunque esecutiva [282, 337, 431, 447] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [344]. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno [88, 344].

Abstract

 

Il libro IV DEI PROCEDIMENTI SPECIALI disciplina, al Titolo I, i procedimenti sommari – tra i quali rientrano il procedimento di ingiunzione, regolato dal Capo I (articoli 633–656 del Codice di Procedura Civile) – caratterizzati da forme processuali diverse rispetto all’ordinario giudizio di cognizione, del quale conservano l’attitudine a dar luogo alla cosa giudicata.

 

La specialità dei procedimenti di cui al Titolo I (procedimento di ingiunzione, di convalida di sfratto, cautelari e possessori) si identifica con la sommarietà dell’accertamento giurisdizionale, poiché essi sono volti a conseguire una pronuncia di condanna in forme più semplici e spedite.

 

Il decreto ingiuntivo, tra l’altro, costituisce titolo esecutivo ove ad esso non segua né l’adempimento del debitore né l’opposizione, ovvero in caso di rigetto dell’opposizione, quindi il creditore potrà avviare in tempi più rapidi la procedura esecutiva di cui all’articoli 474 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ma esso è pure valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 655 del Codice di Procedura Civile.

 

Per tali ragioni, dunque, autorevole dottrina (Chiovenda) ha ravvisato nel procedimento di ingiunzione un particolare processo di cognizione, connotato da un accertamento sommario e con prevalente funzione esecutiva [1] che dal punto di vista funzionale si contraddistingue per l’esigenza di conseguire il più rapidamente possibile il titolo esecutivo e l’avvio dell’esecuzione forzata.

 

Il procedimento monitorio si articola in due fasi: la prima si instaura ad iniziativa di chi vuol far valere un diritto di credito, si svolge in modo rapido e in assenza del contraddittorio, concludendosi con un provvedimento (decreto) pronunciato inaudita altera parte; la seconda fase, eventuale, si instaura su iniziativa del debitore nei cui confronti è pronunciato il decreto ingiuntivo, per fronteggiare il pregiudizio insito nella sommarietà della cognizione della prima fase, si svolge pertanto in pieno contraddittorio.

 

Sommario: 1. Le condizioni di ammissibilità 2. Casi pratici di ricorsi caratterizzati da una controprestazione  3. La prova scritta  4. I poteri del giudice  5. I provvedimenti del giudice  6. La fase di opposizione  7. Gli esiti dell’opposizione  8. L’opposizione tardiva

 

1. Le condizioni di ammissibilità

 

Per esperire il procedimento ingiuntivo è necessario, preliminarmente, che ricorrano i presupposti processuali comuni ad ogni azione, quali la giurisdizione e competenza [2] del giudice adito, nonché la capacità processuale del ricorrente.

 

L’articolo 633 del Codice di Procedura Civile dispone “Su domanda [3] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [4], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

 

1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

 

2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

 

3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

 

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione”.

 

Il credito vantato deve essere certo, liquido ed esigibile.

 

La somma di denaro deve essere liquida, vale a dire determinata o determinabile nel suo ammontare in base ad un semplice calcolo aritmetico, sulla base di elementi desumibili con certezza dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo; allo stesso modo, deve essere determinata la quantità di cose fungibili o la cosa mobile di cui si chiede la consegna.

 

L’esigibilità del credito, invece, si desume dal secondo comma che richiede elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione ovvero l’avveramento della condizione sospensiva da cui dipende il diritto per cui si procede.

 

Tale prova indiziaria, ad ogni modo, deve essere fornita documentalmente, non essendo ammissibili le prove costituende, compresa la prova testimoniale.

 

2. Casi pratici di ricorsi per opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento per crediti caratterizzati da una controprestazione

 

Sul ricorso n. 5096/2013, il Giudice di Pace di Taranto, dott.ssa De Vincentiis, ha pronunciato decreto ingiuntivo n. 1521/13 per il diritto ad una somma di denaro a titolo di pagamento della prestazione lavorativa resa nell’ambito di un evento culturale. Trattandosi di contratto a prestazioni corrispettive (attività lavorativa vs. pagamento), la prova dell’adempimento della controprestazione è stata fornita allegando le foto scattate nel corso dell’evento stesso e raffiguranti la ricorrente nello svolgimento dell’attività dedotta nel contratto.

 

Sul ricorso n. 256/2014, con decreto n. 81/2014, il Tribunale di Taranto, dott. Pensato, ha pronunciato ingiunzione di pagamento per il diritto ad una somma di denaro quale prezzo pattuito nel contratto di cessione di ramo d’azienda. La prova indiziaria dell’avveramento della controprestazione (cessione del ramo e trasferimento delle licenze vs. prezzo) è stata fornita allegando la visura svolta presso la Camera di Commercio, elemento dal quale è facile dedurre che le licenze sono state trasferite alla cessionaria debitrice, posta nelle condizioni di proseguire l’attività di cui all’oggetto sociale del predetto ramo ceduto. In quest’ultimo caso, inoltre, la fonte dell’obbligazione di pagamento e del relativo diritto era costituita dal contratto stipulato con sottoscrizione autenticata dal notaio [5], prova scritta idonea ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 633 n. 1) e 634 comma 1 del Codice di Procedura Civile, registrato a norma di legge e come tale risultante dalla visura di cui sopra.

 

3. La prova scritta

 

L’articolo 633 grava il ricorrente dell’onere di fornire la prova scritta del diritto fatto valere con il procedimento monitorio. Tale necessità risulta coerente con la funzione del decreto ingiuntivo, che può diventare titolo provvisoriamente esecutivo ex articolo 648 [6] del Codice di Procedura Civile, talora fin dalla sua emissione ex articolo 642 [7] del Codice di Procedura Civile.

 

La nozione di prova scritta, ad ogni modo, è stata codificata in senso atecnico, così da ricomprendere qualsiasi documento meritevole di fede quanto ad autenticità e idoneo a dimostrare l’esistenza del diritto di credito fatto valere, benché privo dell’efficacia probatoria assoluta di cui agli articoli 2700 e 2701 del Codice Civile.

 

A titolo esemplificativo, dunque, costituisce prova scritta una scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche quando non sia autenticata né riconosciuta o giudizialmente verificata. A tale categoria viene ricondotta l’e–mail contenente una promessa di pagamento, poiché, essendo un documento informatico, il codice identificativo in esso contenuto consente di individuarne la provenienza e, inoltre, si può equiparare al telegramma non accompagnato da un originale sottoscritto valutato come scrittura privata in base all’articolo 2705 del Codice Civile (Tribunale di Verona, 26 novembre 2005).

 

L’idoneità probatoria in sede monitoria è riconosciuta anche alla mera fattura, ancorché non estratta in forma autentica da un regolare copia fatture, né corredata dalla relativa bolla di consegna della merce indicata ovvero dal documento di trasporto; nel giudizio di opposizione, non ha, tuttavia, valore di piena prova, trattandosi di documento fiscale proveniente dalla stessa parte, pertanto il creditore dovrà comunque valersi di tutti i possibili mezzi previsti dall’ordinamento per provare la sussistenza dei criteri di esigibilità, certezza e liquidità.

 

La ragione per cui il legislatore attribuisce attendibilità ad una scrittura privata proveniente dal debitore è basata su una regola di esperienza poiché, secondo l’id quod plerumque accidit, le sottoscrizioni sono genuine. Il giudice dovrà apprezzare l’autenticità del documento, rigettando il ricorso se l’esito della valutazione sarà negativo ove dalla documentazione emergano elementi che contraddicano la presunzione di genuinità della sottoscrizione.

 

I documenti provenienti dal terzo, che non consistano in mere dichiarazioni unilaterali, consentono di far desumere in via presuntiva l’esistenza del credito, in presenza di altre circostanze concorrenti. Non vale, invece, quale prova scritta la cosiddetta testimonianza resa da un terzo e contenuta in uno scritto indirizzato al ricorrente.

 

Gli articoli 634, 635 e 636 del Codice di Procedura Civile, dunque, indicano senza alcun carattere di tassatività una serie di documenti che integrano la prova scritta richiesta dall’articolo 633 n. 1.

 

L’articolo 634, tra questi, indica le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata (articoli 1988 e 2702 del Codice Civile) e i telegrammi (articolo 2705 del Codice Civile), anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice Civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale (articolo 2195 del Codice Civile), anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice Civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (186–ter [8]).

 

4. I poteri del giudice ricorso e nell'opposizione al decreto ingiuntivo

 

Il difetto delle condizioni di ammissibilità deve essere rilevato d’ufficio dal giudice adito con ricorso, poiché l’omesso rilievo è causa di nullità del decreto che può esser fatta valere con l’opposizione. Il decreto ingiuntivo, invece, va dichiarato inesistente ove difetti di uno dei requisiti essenziali per poterlo ricondurre nel novero dei provvedimenti giurisdizionali.

 

Il Tribunale di Genova, tra l’altro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 637, comma 1, del Codice di Procedura Civile, per contrasto con gli articoli 24 e 111, comma 2, della Costituzione, “nella parte in cui – secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione – esclude la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza per territorio oltre i casi dell’articolo 28 Codice di Procedura Civile”.

 

Secondo il giudice rimettente, il secondo comma dell’articolo 111 della Costituzione, nell’elevare il contraddittorio a valore costituzionale fondante del processo, non consentirebbe più di prevedere “un procedimento che ignori il contraddittorio come essenziale suo presupposto e che non ponga il giudice in condizioni di operare da subito come organo decisorio imparziale”; ragion per cui il procedimento monitorio, il quale non può dirsi incostituzionale per il solo fatto di prevedere una prima fase inaudita altera parte, potrebbe tuttavia essere valutato compatibile col nuovo precetto costituzionale solo “in quanto il deficit di contraddittorio sia controbilanciato da poteri officiosi”, necessariamente più penetranti che nel processo ordinario, i quali consentano al giudice un effettivo controllo su “fondamentali scelte attinenti al rito” che, altrimenti, rimarrebbero “unilateralmente rimesse per la prima fase senza contraddittorio alla parte”.

 

Con la sentenza n. 410 del 3 novembre 2005, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione proposta, osservando in diritto che il “parallelismo con il rito ordinario” è improponibile se si considerano gli effetti che discendono ex lege dal mancato esercizio del diritto di difesa, conseguente al doverlo praticare in una sede disagiata: mentre il convenuto con il rito ordinario, che resti contumace, si vede preclusa soltanto l’eccezione di incompetenza ma non subisce alcuna automatica conseguenza pregiudizievole quanto al merito – equivalendo la contumacia ad integrale contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore – l’ingiunto che non proponga tempestiva opposizione è irreparabilmente pregiudicato nel merito dalla irretrattabilità dell’efficacia esecutiva – originaria ex articolo 642 del Codice di Procedura Civile ovvero acquisita ex articolo 647 del Codice di Procedura Civile – del decreto ingiuntivo.

 

L’ “inconveniente fattuale”, che subisce il convenuto con il rito ordinario è di ben altro rilievo per l’ingiunto, il quale è costretto – se vuole evitare la definitiva soccombenza nel merito – a proporre opposizione davanti al giudice funzionalmente competente, arbitrariamente scelto dall’attore in monitorio. Da ciò discende che la situazione dell’ingiunto è assimilabile, più che a quella del convenuto nel rito ordinario, a quella del convenuto straniero davanti al giudice italiano che sia privo di giurisdizione: situazione, quest’ultima, disciplinata (sia dall’abrogato articolo 37, comma 2, del Codice di Procedura Civile, sia dal vigente articolo 11 della Legge 31 maggio 1995, n. 218) nel senso che, in caso di contumacia, il difetto di giurisdizione è rilevabile d’ufficio.

 

Se in entrambi i casi – dell’ingiunto e del convenuto straniero – sussiste la medesima esigenza (della rilevabilità ex officio, al fine) di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per far valere la violazione di norme attinenti all’individuazione del giudice (atteso il pregiudizio che, altrimenti, ne deriverebbe), sotto altro profilo la situazione dell’ingiunto è assimilabile a quella di chi è destinatario di un’istanza cautelare: dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme in punto di incompetenza del giudice adito ante causam (articolo 669 septies, del Codice di Procedura Civile) si ricava l’esigenza della rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza – di qualsiasi natura – per ciò solo che esiste la possibilità (articolo 669 sexies, comma 2, del Codice di Procedura Civile [9]) che la misura cautelare venga concessa inaudita altera parte e che l’intimato debba subire, per contestarne la legittimità, la competenza funzionale del giudice arbitrariamente scelto dall’altra parte.

 

Non a caso, peraltro, il procedimento monitorio prevede che il giudice provveda al rigetto della domanda d’ingiunzione solo dopo aver fatto presente alla parte istante quanto a suo giudizio osta all’emissione del decreto (e, quindi, nel pieno rispetto del principio ispiratore dell’articolo 183, comma 3, del Codice di Procedura Civile [10]) ed averla sollecitata a fornire elementi utili per superare quelle osservazioni. Sicché non soltanto l’attore in monitorio può far valere compiutamente le sue ragioni ma anche, alla pari di quanto prevede il procedimento cautelare uniforme (articolo 669-septies [11]), il provvedimento di rigetto non pregiudica in alcun modo la riproposizione, anche davanti al medesimo ufficio giudiziario, della domanda (articolo 640 del Codice di Procedura Civile).

 

Dunque nel procedimento monitorio, nel quale il contraddittorio è differito o eventuale, il giudice può rilevare anche d’ufficio la propria incompetenza – senza che trovino applicazione i limiti dell’articolo 38 del Codice di Procedura Civile – perché l’intimato altrimenti sarebbe posto dinanzi all’alternativa tra subire le conseguenze della mancata opposizione ovvero difendersi nella sede (eventualmente a lui disagiata) arbitrariamente scelta dal ricorrente.

 

5. Ricorso e opposizione al decreto ingiutivo: i provvedimenti del giudice

 

Il giudice dovrà allora invitare il ricorrente a giustificare il criterio di competenza adottato, proprio in base all’articolo 640 del Codice di Procedura Civile:

 

Rigetto della domanda. – 1. Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova. 2. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato. 3. Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria”.

 

Schematicamente, i motivi di rigetto possono essere:

 

- prova scritta insufficiente;

 

- fatto impeditivo o estintivo del diritto di credito, rilevabile d’ufficio in base alla documentazione prodotta;

 

- fatti posti a fondamento della pretesa inidonei a produrre gli effetti giuridici auspicati dal ricorrente.

 

Ai sensi dell’articolo 641, invece:

 

“Accoglimento della domanda. – 1. Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

 

2. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. 3. Nel decreto, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento”.

 

Su istanza del creditore avente diritto in base a cambiale, assegno, certificato di borsa o atto ricevuto da notaio o pubblico ufficiale autorizzato, ai sensi dell’articolo 642 del Codice di Procedura Civile il giudice può ingiungere il pagamento o la consegna senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione.

 

L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; (ma) il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

 

In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’articolo 482.

 

Ottenuto il provvedimento di accoglimento – ai sensi dell’articolo 643 del Codice di Procedura Civile – l’originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite (articoli 2943 e 2945 del Codice Civile).

 

Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

 

Se la notificazione non avviene o non si perfeziona nei termini di legge, trova applicazione l’articolo 188 Codice di Procedura Civile:

 

“Dichiarazione di inefficacia del decreto d’ingiunzione. – 1. La parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644 del Codice può chiedere con ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l’inefficacia. 2. Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte. La notificazione è fatta nel domicilio di cui all’articolo 638 del Codice se avviene entro l’anno dalla pronuncia e personalmente alla parte a norma degli articoli 137 e seguenti del Codice se è fatta posteriormente. 3. Il giudice, sentite le parti, dichiara con ordinanza non impugnabile l’inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti. 4. Il rigetto dell’istanza non impedisce alla parte di proporre domanda di dichiarazione d’inefficacia nei modi ordinari [Codice di Procedura Civile 163 ss.]”.

 

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sarà munito della formula esecutiva “comandiamo” prevista dall’articolo 475 Codice di Procedura Civile “Spedizione in forma esecutiva.[12] – 1. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti [att. 153]. 2. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [476]. 3. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

 

6. La fase di opposizione al decreto ingiuntivo

 

Entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l’ingiunto può proporre opposizione al decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 645 e seguenti del Codice di Procedura Civile, instaurando un giudizio ordinario a cognizione piena ed esauriente che, sebbene caratterizzato da un innegabile profilo impugnatorio, non può considerarsi un giudizio di appello ma andrà proposto al giudice unico o monocratico. L’opposizione, pertanto, da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere con la domanda di cui all’articolo 633 del Codice di Procedura Civile

 

Il giudice, di fatti, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l’onere di contestare il diritto di credito azionato con il ricorso, facendo valere l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l’esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cassazione Civile, Sezione Prima, 3 febbraio 2006, n. 2421).

 

L’opposizione al decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione (ovvero, nelle cause soggette al rito del lavoro e locatizie, con ricorso) sebbene essa, rappresentando la prima difesa dell’opponente, abbia il contenuto sostanziale di una comparsa di risposta, che va notificato al creditore-opposto nei luoghi di cui all’articolo 638 del Codice di Procedura Civile (a pena di nullità, salvo il caso in cui sia fatta personalmente, a mani proprie) e depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. Entro dieci giorni dalla notifica, infatti, l’opponente deve costituirsi in cancelleria, depositando il proprio fascicolo di parte poiché, ai sensi dell’articolo 647[13], comma 1, del Codice di Procedura Civile, se non è fatta opposizione al decreto ingiuntivo nei termini o l’opponente non si costituisce, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.

 

L’opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali; l’improcedibilità dell’opposizione (per mancata costituzione nei termini, ex articolo 647 del Codice di Procedura Civile) non precluderebbe la decisione in ordine alla domanda riconvenzionale, stante l’autonomia della stessa dal giudizio di opposizione e la sussistenza di evidenti ragioni di economia processuale. Se la domanda riconvenzionale è di competenza di un giudice speciale, mentre l’opposizione al decreto ingiuntivo è di competenza di un giudice ordinario, quest’ultimo deve separare le due cause e rimettere al giudice speciale quella riconvenzionale.

 

L’opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, nel giudizio ordinario che si instaura con l’opposizione, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con ricorso per ingiunzione (Cassazione Civile, Sezione Terza, 11 aprile 2006, n. 8423; Cassazione Civile, Sezione Seconda, 30 maggio 2006, n. 7571), in quanto ciò comporterebbe una mutatio libelli inammissibile. Egli, tuttavia, può chiedere gli accessori non richiesti ovvero richiesti ma non concessi nel decreto; si pensi, in tal caso, alla domanda di condanna dell’opponente alla rivalutazione monetaria, alla domanda di pagamento dei ratei maturati nelle more e connessi al rapporto su cui si fonda il decreto.

 

In ogni caso, non integra domanda riconvenzionale ed è ammessa la domanda di condanna dell’opponente per lite temeraria. È fatta salva, infine, la facoltà di proporre la cosiddetta reconventio reconventionis, ossia la domanda o le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dall’opponente.

 

Ai sensi dell’articolo 648, come modificato dal Decreto Legge n. 69/2013 “Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. – 1. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile (1) l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642 [655]. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. 2. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni”.

 

Il creditore, dunque, avrà un provvedimento esecutivo pieno se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di agevole soluzione, altrimenti l’esecuzione sarà limitata alle somme non contestate o le cui censure sono solo procedurali.

 

Prova scritta è ogni documento idoneo a provare, ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del Codice Civile, l’inesistenza del fatto costitutivo del diritto di credito del ricorrente, ovvero l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Si ammette come tale pure la corrispondenza via mail o fax, non invece gli atti provenienti dalla parte opponente (ad esempio lettera di constatazione o consulenza tecnica di parte) ove questi ne disconosca l’autenticazione.

 

Prova di pronta soluzione è la prova la cui acquisizione non richieda un’istruzione vera e propria o di particolare lungaggine, come quella che si fonda su fatto notorio, su fatti pacifici tra le parti, su ammissioni del ricorrente opposto, ovvero l’eccezione che non richiede che venga espletata alcuna attività istruttoria, quale ad es. il difetto di giurisdizione o di competenza del giudice dell’opposizione (in dottrina, v. G. Zuddas, Opposizione di pronta soluzione a decreto ingiuntivo e provvisoria esecuzione, in Rivista giuridica sarda, 1994, pp. 362 e ss.).

 

Nel caso in cui l’esecuzione provvisoria sia stata pronunciata a norma dell’articolo 642 Codice di Procedura Civile, si apre un’altra possibilità per l’opponente, ai sensi dell’articolo 649 “Sospensione dell’esecuzione provvisoria. – Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’articolo 642”.

 

L’ordinanza non impugnabile ha efficacia esecutiva ex nunc, per il futuro, rimanendo invece fermi gli atti esecutivi che siano stati già compiuti, ivi compresa l’iscrizione di ipoteca giudiziale; trattasi di sospensione, dunque, e non di revoca ex tunc [14]. L’istanza de quo può essere proposta anche con atto separato rispetto alla citazione in opposizione, ovvero al verbale di udienza, ricorrendo giusti motivi da intendersi quali situazioni che inducano il giudice a ritenere fondata l’opposizione, ad esempio per l’accertata insussistenza delle ragioni che consentivano l’emissione del decreto stesso. Il giudice, ad ogni buon conto, deve accertare sia il fumus boni iuris (fondatezza dell’opposizione) sia il periculum in mora (pregiudizio che deriverebbe al debitore dall’esecuzione).

 

L’ordinanza di sospensione non è impugnabile, né ricorribile in Cassazione (Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza 27 dicembre 2004, n. 23991; Cassazione Civile, Sezione Seconda, 25 febbraio 1995, n. 2173), modificabile o revocabile e neppure soggetta a reclamo; è invece revocabile il provvedimento negativo di rigetto dell’istanza di sospensione (Tribunale di Lecco, 24 luglio 1986).

 

7. Gli esiti dell’opposizione

 

Conciliazione, articolo 652, secondo cui: “Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto [642, 648], oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [653] e dell’ipoteca iscritta [655], fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [Codice Civile 2872 ss.]”.

 

Rigetto, articolo 653, comma 1, secondo cui: “Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [324] o provvisoriamente esecutiva [282], oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo [306 ss.], il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva [474]”.

 

Il rigetto avviene per motivi di rito, quali inammissibilità o tardività dell’opposizione, nel merito quando sia accertata l’insussistenza dei fatti estintivi o impeditivi invocati. La sentenza di rigetto non si sostituisce al decreto ingiuntivo, che rimane titolo esecutivo per il recupero delle somme con esso ingiunte; la sentenza, tuttavia, oltre a confermare il decreto, può costituire a sua volta titolo esecutivo per le altre ragioni di credito, ad esempio gli accessori e i ratei chiesti dall’opposto e le spese liquidate in suo favore.

 

Accoglimento parziale, articolo 653, comma 2: “Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [655]”

 

Accoglimento totale: la sentenza determina la revoca del decreto e dell’eventuale formula esecutiva di cui era munito, sostituendosi completamente ad esso. Gli atti esecutivi già compiuti, d’altronde, rimangono fermi fino al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento. Con la sentenza di accoglimento deve essere ordinata, anche d’ufficio, la cancellazione d’ipoteca giudiziale iscritta ai sensi dell’articolo 655 del Codice di Procedura Civile e disposto lo svincolo della cauzione eventualmente prestata.

 

Nel caso di rigetto o accoglimento parziale ex articolo 653, l’articolo 654 del Codice di Procedura Civile prevede la Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione: “1. L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente è conferita con decreto, del giudice che ha pronunciato l’ingiunzione scritto in calce all’originale del decreto di ingiunzione. 2. Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”.

 

Ai sensi dell’articolo 655, poi, avviene l’Iscrizione d’ipoteca: “I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l’opposizione [653] costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale [Codice Civile 2818]”.

 

Le sentenze che decidono il giudizio di opposizione sono appellabili, dinanzi al Tribunale se pronunciate dal Giudice di Pace (salvo quelle decise secondo equità, esclusivamente ricorribili in Cassazione ex articolo 339, comma 2 del Codice di Procedura Civile), dinanzi alla Corte d’Appello se pronunciate dal Tribunale, anche in funzione di giudice del lavoro.

 

Ai sensi dell’articolo 656 Codice di Procedura Civile: “Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’articolo 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 dell’articolo 395[15] e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’articolo 404 secondo comma [16]”.

 

8. L’opposizione tardiva

 

La previsione di cui all’articolo 650 non configura un mezzo di impugnazione, consentendo anche dopo lo spirare dei termini indicati ai sensi dell’articolo 641, al pari di quella tempestiva, l’instaurazione del giudizio ordinario di cognizione: “L’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [641], se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. 2. In questo caso l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedente (id est ex articolo 649, ricorrendo gravi motivi e su istanza dell’opponente). 3. L’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [491]”.

 

Si tratta, quindi, di ipotesi tassative non applicabili per analogia; deve segnalarsi, comunque, l’intervento della Corte Costituzionale (Sentenza 20 maggio 1976, n. 120), che ha dichiarato l’illegittimità del primo comma di tale articolo “nella parte in cui non consente l’opposizione tardiva dell’intimato che, pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto”.

 

È previsto, anche in questo caso, un termine a pena di decadenza dalla proposizione dell’opposizione tardiva, dieci giorni dal primo atto di esecuzione, ossia dal pignoramento valido ed efficace.  Decorso tale termine, la giurisprudenza ha sostenuto che l’ingiunto possa far valere l’irregolarità della notifica con l’opposizione all’esecuzione, ex articolo 615, comma 1 “che va proposta al giudice competente per materia, valore o territorio a norma dell’articolo 27 del codice. La parte, in questo caso, nega che in suo confronto sia mai stata eseguita un’operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale: sostiene, perciò, che l’ingiunzione è divenuta inefficace (articolo 644 Codice di Procedura Civile) e non ha acquistato l’esecutorietà per la mancanza dell’opposizione, sicché la parte istante è sprovvista del titolo esecutivo in base al quale intende promuovere l’esecuzione forzata. Questa opposizione può essere fatta fino a quando il processo esecutivo non si sia concluso” (Cassazione Civile, Sezione Terza, 14 giugno 1999, n. 5884; Cassazione Civile, Sezione Terza, 14 luglio 1965, n. 1517).

 

«Qualora sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto, la parte ha a disposizione il rimedio dell’opposizione a precetto e dell’opposizione tardiva al decreto; la scelta deve essere compiuta secondo la regola per cui, quando l’esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante impugnazione le ragioni di nullità della decisione ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre devono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella mancanza del titolo esecutivo» (Cassazione Civile, Sezione Terza, 6 luglio 2001, n. 9205, confermando la decisione di merito che aveva accolto l’opposizione a precetto proposta da un condominio avverso decreto ingiuntivo emesso e notificato non in suo confronto bensì di persona che ne era stato amministratore ma la cui qualità non era stata indicata nel ricorso).

 

Sulla validità del primo atto di esecuzione, ossia il precetto, non fa decorrere i termini dell’articolo 650 del  Codice di Procedura Civile, in quanto inidoneo “un pignoramento originariamente inefficace perché eseguito dopo i novanta giorni dalla notificazione del precetto” (Cassazione, 20 febbraio 1984, n. 1206).

 

Poiché competente a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo è lo stesso giudice che lo ha emesso (articolo 654, primo comma, Codice di Procedura Civile) se il precetto menziona, al fine di identificare il titolo esecutivo (secondo comma del medesimo articolo), la data del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e quella in cui è stata apposta la formula esecutiva, il precetto è valido, anche se manca l’indicazione dell’autorità dichiarante” (cfr. Cassazione Civile, Sezione Terza, 17 dicembre 1997, n. 12792; Cassazione Civile, Sezione Prima, 21 gennaio 1985, n. 199).

 

***

 

[1] Il decreto ingiuntivo veniva infatti ricondotto nello stesso genus di appartenenza delle sentenze di condanna con riserva. Il decreto ingiuntivo, secondo l’autore, accerterebbe l’esistenza delle condizioni per ottenere l’ingiunzione, non invece l’esistenza del diritto del creditore. V. Chiovenda, Azioni sommarie. Le sentenze di condanna di riserva, in Saggi di diritto processuale civile, I, Milano, 1993, p. 121 ss.

 

[2] 637. Giudice competente. Per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel n. 2 dell’articolo 633 è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

 

[3] 638. Forma della domanda e deposito. La domanda d’ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’articolo 125, l’indicazione delle prove che si producono [634, 635]. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [82, 86], la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria [645; att. 1882]. Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’articolo 641.

 

[4] 639. Ricorso per consegna di cose fungibili. Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

[5] 2702. Efficacia della scrittura privata. La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. 2703. Sottoscrizione autenticata. 1. Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

 

[6] 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione. Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642 [655]. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali. Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

 

[7] 642. Esecuzione provvisoria. Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [Codice Civile 2699], il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell’opposizione [645; disp. att. Codice Civile 63]. L’esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; [ma] il giudice può imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice può anche autorizzare l’esecuzione senza l’osservanza del termine di cui all’articolo 482.

 

[8] 186–ter. Istanza di ingiunzione. Fino al momento della precisazione delle conclusioni [189], quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace [290 ss.], quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei [214] o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico [221]. L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue [310] l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma. Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647. L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale [Codice Civile 2818].

 

[9] “I. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all’accoglimento [669octies] o al rigetto [669septies] della domanda. II. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca [669decies] i provvedimenti emanati con decreto. III. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all’estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

 

[10] Nella formulazione ante riforma Decreto Legge n. 35/2005 convertito in Legge n. 80/2005, l’articolo 183 comma 3 prevedeva “il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”. La norma è oggi confluita nel comma 4: “nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma – che prevede il tentativo di conciliazione – il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”.

 

[11] Provvedimento negativo – L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto [669terdecies]. Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito [669 ter], con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare. La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.

 

[12] Occorreranno diritti di cancelleria per ciascuna copia da consegnare all’ufficio U.N.E.P. competente per le notifiche: una copia per ciascun debitore ingiunto, una per il creditore ricorrente al quale l’atto tornerà indietro dopo il perfezionamento della notifica richiesta.

 

[13] Il comma 2 prevede che, dichiarata l’esecutività in base al comma 1, l’opposizione non può essere più proposta o proseguita, salvo il disposto dell’articolo 650 del Codice di Procedura Civile, e la cauzione eventualmente prestata è liberata. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione copre: l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto si fondano; l’inesistenza di fatti impeditivi, modificativi, estintivi, precedenti al ricorso e non dedotti con l’opposizione; non si estende, invece, ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum o della causa petendi. Il decreto ingiuntivo non opposto, in particolare, acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale sulle domande su cui il giudice si è pronunciato; in caso di accoglimento parziale, allora, le domande non accolte possono essere riproposte sia in via monitoria che ordinaria.

 

[14] Sui dubbi di costituzionalità, in dottrina v. Scarselli, Cea, L’articolo 649 codice procedura civile e la Corte Costiutuzionale: storia di un dialogo tra sordi, in Riv. esec. forzata,  2001, p. 244 ss.; Capponi, Il «giusto processo» e l’irrevocabilità ex articolo 649 Codice di Procedura Civile degli atti esecutivi compiuti in forza di decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex articolo 642 Codice di Procedura Civile, in Riv. esec. forzata, 2000, p. 504 ss.; Asprella, Revoca e sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo: l’articolo 649 Codice di Procedura Civile al vaglio della nuova articolo 111 Cost., in Giust. civ., 2001, I, p. 247 ss.

 

[15] 395. Casi di revocazione. Le sentenze pronunciate in grado d’appello [396] o in un unico grado [339], possono essere impugnate per revocazione [325, 327, 403]: 1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra [326, 3291, 396, 398]; 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza [326, 3291, 396, 3982, Codice Civile 2738]; 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario [326, 3291, 396, 3982]; 4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare [324, 327, 338]; 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione [324, 327; Codice Civile 2909]; 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato [324, 325, 326, 329, 396, 398].

 

[16] 404. Casi di opposizione di terzo. 1. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato [324] o comunque esecutiva [282, 337, 431, 447] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [344]. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno [88, 344].