Procedura esecutiva alternativa al pignoramento: articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973
Abstract.
L’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 individua una procedura coattiva, alternativa a quella disciplinata dal Codice di Procedura Civile, attivabile sul presupposto dell’inadempimento del debitore ingiunto, onde ne consegue l’intimazione di pagamento rivolta direttamente al terzo presso cui quest’ultimo vanti, invece, un credito (si pensi, ad esempio, al datore di lavoro).
Qualora il terzo non ottemperi all’ordine di versamento notificatogli, l’ente concessionario della riscossione procede all’esecuzione secondo le forme ordinarie del codice di rito civile. Quale è, dunque, il rimedio esperibile e quale la giurisdizione competente per opporsi alla procedura ex articolo 72 bis? Di seguito si segnalano i principali orientamenti.
L’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) dispone:
“1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1 bis. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.”
Quest’ultima disposizione comporta che “Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”
L'ordine di cui all'articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 è, pertanto, l'atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale, alternativa al pignoramento, come previsto dal codice di procedura civile.
Si tratta di una procedura di carattere stragiudiziale, che non richiede ancora l’attività del Giudice dell’Esecuzione, per cui l'agente-concessionario della riscossione notifica al debitore e al terzo (verso cui il debitore vanti a sua volta dei crediti) l'ordine di pagare il credito direttamente all'Agente della riscossione.
La riscossione coattiva assume il carattere processuale solo quando l'ordine di pagamento rivolto ex articolo 72 bis rimanga inadempiuto entro 15 giorni dall’intimazione di pagamento, decorsi i quali, come specificato nell’atto notificato al terzo, “la Società Concessionaria attiverà la procedura esecutiva in via giudiziale di cui all’art. 543 del c.p.c., come disposto dal comma 2 dell’art. 72 bis del D.P.R. 602/73.”
L’atto di pignoramento presso terzi notificato ai sensi dell’articolo 72 bis reca, ad ogni modo, l’espressa indicazione “contro il presente atto sono ammesse le opposizioni di cui agli artt. 615, 617 e 619 del c.p.c., fatte salve le limitazioni e le modalità previste dagli artt. 57 e 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dall’art. 29 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.”
Il ricorso in opposizione deve essere, pertanto, correttamente depositato presso la cancelleria del Giudice dell’Esecuzione [1] individuato dal combinato disposto degli articoli 9, 27, 28, 615, 484, 491, 543 del Codice di Procedura Civile e articolo 184 delle Disposizioni Attuative.
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 16 del Codice di Procedura Civile operata dal Decreto Legislativo n. 51/98, infatti, il Tribunale esercita la competenza funzionale esclusiva in materia di esecuzione forzata e alle relative opposizioni, competenza che assorbe e neutralizza quella attribuita al Giudice di Pace nelle materie e per il valore di cui all’articolo 7 del Codice di Procedura Civile.
Va anche precisato che il "pignoramento dei crediti verso terzi" di cui all'articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 non è espressamente incluso nel novero degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni Tributarie, elencati nell'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546/92.
L'atto in questione, pertanto, non può essere impugnato dinanzi alla Commissioni tributarie.
Nella fase prodromica all’esecuzione ordinaria nelle forme del Codice di Procedura Civile, tuttavia, stante il carattere stragiudiziale del procedimento attivato ai sensi del richiamato articolo 72 bis, secondo un particolare orientamento (C.T.P. di Treviso, sentenza 28 gennaio 2009, n. 23/07/09; C.T.P. di Piacenza, sentenza 29 giugno 2009, n. 717) deve riconoscersi la giurisdizione e la competenza delle Commissioni Tributarie in ordine all’impugnazione dell’atto di pignoramento verso terzi, facendo propria un’interpretazione estensiva dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92 espressa dalla Suprema Corte che vi riconduce ogni atto che palesi la pretesa creditoria (v. Cassazione, 18 novembre 2008, n. 27385), escludendo che l’atto di cui all’articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73 sia ricompreso nella limitazione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 546/92 [2], trattandosi di atto prettamente amministrativo.
La tutela davanti al Giudice Tributario dovrebbe così riconoscersi rispetto agli atti atipici, sebbene esclusi dal novero dell’articolo 19 del Decreto Legislativo n. 546/92, ove questi rendano comunque edotto il contribuente dell’esistenza di una ben determinata pretesa tributaria, facendo sorgere l’interesse (articolo 100 del Codice di Procedura Civile) a chiarire la propria posizione e ad ottenere una pronuncia di controllo della legittimità sostanziale di quanto richiesto dall’ente pubblico.
Prevale, invece, l’orientamento di senso opposto, argomentando proprio riguardo all’ambito applicativo dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 546/92 poiché, come sostenuto dalla C.T.P. di Pavia [3], “Dal tenore letterale della norma appena richiamata emerge che gli atti della esecuzione forzata, tra i quali possono essere annoverati gli atti di pignoramento presso terzi, non rientrano tra quelli impugnabili innanzi al Giudice Tributario. Circostanza questa che viene confermata dalla giurisprudenza prevalente” (C.T.P. Novara, sez. f, sentenza 23 luglio 2010, n. 89; C.T.P. Enna, sez. l, sentenza 20 marzo 2009, n. 22).
Orbene, nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenersi incompetente aderendo all’orientamento minoritario, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione sull’oggetto della domanda, dovrà disporre ai sensi del combinato disposto dell’articolo 616 del Codice di Procedura Civile e articolo 59 della Legge n. 69/2009, rimettendo la causa all’Ufficio Giudiziario competente, ovvero davanti alla Commissione Tributaria ove la domanda sarà ritualmente riproposta con le modalità e secondo le forme previste in relazione al rito applicabile [4], qualora non si voglia investire il Supremo Collegio di Piazza Cavour della questione di giurisdizione.
Preferendo aderire all’orientamento maggioritario, il ricorso va depositato in Tribunale, Giudice competente a decidere sull’Esecuzione ex articolo 543 del Codice di Procedura Civile, procedura coattiva (alternativa) operativa nel caso di inottemperanza all’ordine rivolto al terzo ex articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, nonché competente ai sensi dell’articolo 615, comma 2, del Codice di Procedura Civile sul presupposto che l’articolo 72 bis disciplina comunque l’inizio dell’esecuzione presso il terzo.
La recente pronuncia della C.T.P. di Como [5], aderendo all’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate riguardo alla non impugnabilità dell’atto di pignoramento presso terzi, notificato in esecuzione di cartella esattoriale, ha ritenuto pure che la richiesta di sospensione deve essere proposta al Giudice ordinario ex articolo 615, comma 2, del Codice di Procedura Civile, in linea con l’orientamento maggioritario qui esposto.
Note
[1] Sull’esecuzione forzata v. Sassano Francesca, Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare, Milano, Maggioli Editore, 2012; Cirillo Bruno, Il nuovo pignoramento presso terzi, Milano, Maggioli Editore, 2013.
[2] L'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546/92, esclude dalla giurisdizione del giudice tributario le "controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica cartella di pagamento". In dottrina si segnala il contributo dell’avv. Piri Angela, Gli organi e l'oggetto della giurisdizione tributaria, in www.cameratributaria.lecce.it; Aa. Vv. Il processo tributario, a cura di V. Ficari, E. Della Valle e G. Marini, Padova, Cedam, 2008.
[3] Sentenza 19 gennaio 2012, n. 15, in http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=7409258255401438940.
[4] Trattandosi di atto atipico, tra l’altro, nemmeno operano i termini di decadenza disposti dall’articolo 21 Decreto Legislativo n. 546/92.
[5] Sentenza n. 19 maggio 2013, in http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?rand=-1195413116297278982.