RCA - Tribunale Firenze: improponibile l’azione di risarcimento diretto in caso di omesso invio della lettera raccomandata nei confronti della compagnia assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto
Il Tribunale di Firenze ha stabilito che, nell’ambito del procedimento risarcitorio per sinistro stradale, l’azione avanzata dall’avente diritto è improponibile nel caso in cui non si sia adeguatamente costituito un preventivo contraddittorio con la compagnia assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto attraverso l’invio della richiesta risarcitoria per mezzo di lettera raccomandata.
Il caso in esame
A seguito del verificarsi di un sinistro, una società aveva ottenuto contrattualmente il credito sorto in capo al soggetto danneggiato per i danni al proprio veicolo e aveva convenuto in giudizio il danneggiante e la Compagnia Assicuratrice del danneggiato per ottenere la condanna in solido al pagamento di una parte del suddetto credito.
In primo grado, il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la carenza di legittimazione attiva della parte attorea nei confronti della Compagnia Assicuratrice, in quanto la prima aveva esperito la speciale azione di cui all’articolo 144 del Decreto Legislativo n. 209/2005, riservata al solo “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante”.
Avverso la suddetta sentenza, la società proponeva appello, sostenendo, tra gli altri motivi, che l’interpretazione operata dal giudice di prime cure, eccessivamente restrittiva, non risultasse dal dato letterale della norma e non trovasse alcuna “conferma nella disciplina del codice delle assicurazioni e del regolamento né dalla ratio della normativa in questione”.
La Compagnia Assicuratrice si costituiva in giudizio e proponeva appello incidentale, riproponendo motivi di doglianza già avanzati in primo grado e non esaminati dal giudice.
In particolare, quest’ultima eccepiva la mancata comunicazione, da parte dell’attore, della richiesta risarcitoria per mezzo di lettera raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo del danneggiante.
La decisione del Tribunale di Firenze
Il Tribunale di Firenze, giudice dell’appello, ha esaminato quest’ultima questione, in ragione della rilevanza preliminare rispetto alle altre proposte.
Il Giudicante ha attentamente analizzato quanto enunciato dall’articolo 145 del Codice delle assicurazioni private (“Proponibilità dell’azione di risarcimento”), in ordine alla rilevanza dell’invio della richiesta risarcitoria alle compagnie assicuratrici per mezzo di lettera raccomandata:
nell’ipotesi prevista al primo comma, ossia nel caso di risarcimento “ordinario” di cui all’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private (quello in cui la richiesta di risarcimento è rivolta alla compagnia assicuratrice del danneggiante), la lettera raccomandata con avviso di ricevimento può essere inviata “anche” per conoscenza all’impresa di assicurazione, per cui primo destinatario può essere l’una o l’altra compagnia, indifferentemente;
nell’ipotesi prevista al secondo comma, disciplinante il caso di risarcimento “diretto” di cui all’articolo 149 del Codice delle assicurazioni private (quello in cui la richiesta di risarcimento è rivolta alla propria compagnia assicuratrice), essendo la propria compagnia assicuratrice primo destinatario, la lettera raccomandata deve, senz’altro, essere inviata alla compagnia assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto.
Secondo la lettera della norma, sia che si agisca per mezzo della procedura di risarcimento ordinario, sia che si azioni la procedura di risarcimento diretto, l’azione risarcitoria può essere proposta “solo dopo che” siano trascorsi sessanta o novanta giorni (a seconda che nel sinistro vi siano stati solo danni alle cose o anche a persone) dalla richiesta di risarcimento inviata alla compagnia assicuratrice per mezzo di raccomandata.
Secondo il Tribunale, “la condizione di proponibilità sarà, pertanto, soddisfatta solo se l’azione sarà preceduta da una duplice lettera raccomandata, indirizzata innanzitutto alla propria compagnia e “per conoscenza” all’altra”.
Ciò in ragione, principalmente, di una interpretazione letterale della norma.
In ogni caso, ad identica soluzione, osserva il Giudicante, si sarebbe potuti giungere applicando il criterio interpretativo sistematico e teleologico.
Ad avviso del giudice d’appello, le riforme legislative intervenute nella materia del risarcimento per sinistro stradale, fino all’attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private), hanno avuto quale obiettivo quello di disincentivare l’immediato ricorso alla giustizia e promuovere la ricerca di una composizione bonaria della vertenza, il più delle volte avente ad oggetto il quantum del risarcimento.
Per ragioni di immediata evidenza, tale ultima attività sarebbe impossibile qualora le compagnie assicuratrici di tutti i veicoli coinvolti non venissero effettivamente informate, prima dell’instaurazione del giudizio, della verificazione dell’evento e delle richieste risarcitorie formulate dagli assicurati.
La soluzione adottata dalla normativa in vigore, a giudizio del Tribunale, garantisce la piena partecipazione alle trattative stragiudiziali da parte delle compagnie assicuratrici, così incentivando il dialogo tra tutte le parti e giungendo più facilmente ad una adeguata soluzione transattiva condivisa, idonea ad evitare un inutile ricorso al giudice.
Nel caso di specie, non essendo stato provato l’invio della richiesta risarcitoria per mezzo di lettera raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo che aveva cagionato il sinistro, il Tribunale, accogliendo l’appello incidentale proposto, ha concluso per la improponibilità, ai sensi dell’articolo 145 del Codice delle assicurazioni private, della domanda giudiziaria azionata in primo grado dall’appellante e, in ragione della trattazione di questioni giuridiche particolarmente complesse e ancora dibattute in dottrina e giurisprudenza, ha disposto la compensazione delle spese di lite.
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(Tribunale di Firenze - Sezione Seconda Civile, Dott. Massimo Donnarumma, Sentenza 8 maggio 2018, n. 1398)