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Covid-19: chiusura e divieto d’accesso in albergo

Risarcimento in entrambi i casi?
E covid fu
Ph. Luca Martini / E covid fu

Abstract

L’assicurazione contro il rischio di chiusura dell’azienda da parte delle autorità, obbliga la compagnia di assicurazione a risarcire il danno a seguito di ogni provvedimento adottato in conseguenza del COVID-19?

 

Provvedimenti amministrativi

L’attore era titolare di un hotel (con ristorante) e aveva concluso, con la convenuta, un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni nel caso in cui venisse disposta – d’autorità- la chiusura dellazienda in applicazione dell’”Epidemiegesetz” (Legge contro le epidemie) – a seguito di “Seuchengefahr” (pericolo di malattia contagiosa).

Il “Bezirkshauptmann” (autorità amministrativa), in data 14.3.20, aveva disposto la chiusura delle strutture alberghiere e degli hotels – nel proprio “Bezirk” – fino al 27.3.20, per prevenire il diffondersi dellepidemia COVID - 19.

L’attore, in ottemperanza di questo provvedimento, aveva chiuso il proprio hotel, il 15.3.20. Il 27.3. 20, il Landeshauptmann” (equiparabile al Presidente di una Regione) aveva poi emanato una “Verordnung” – valevole per tutto il territorio della Regione e dopo che il “Bezirkshauptmann” aveva revocato il proprio provvedimento con effetto 27.3. 20 – con la quale, veniva disposto un divieto di accesso – per turisti – alle predette strutture e così l’attore aveva chiuso l’hotel (una struttura con 130 posti letto) fino al 13.4.20.

Chiedeva, di conseguenza, alla compagnia di assicurazione, il risarcimento dei danni subiti nel periodo 15.3.-13.4.20. Deduceva, l’attore, che le predette chiusure erano state disposte per effetto dell’”Epidemiegesetz” e che contro questo rischio, esso attore aveva concluso contratto di assicurazione con la convenuta, la quale aveva poi provveduto a corrispondere allattore 40.000 euro per il periodo di chiusura dal 15.3.-27.3 20. La convenuta eccepiva, che il disposto Betretungsverbot (divieto di accesso), non era stato emanato in applicazione dell’“Epidemiegesetz”, ma del COVID-Maßnahmengesetz”, per cui all’attore, non poteva essere riconosciuto il preteso risarcimento dei danni a decorrere dal 27.3.2020. Un “Betretungsverbot” (divieto di accesso) non è equiparabile a una “Betriebsschließung”. Il rischio assicurato si riferiva soltanto a una Betriebsschließung” (chiusura dell’azienda).

La convenuta non provvedeva, quindi, a corrispondere all’attore, l’importo preteso per la durata del “Betretungsverbot”.

 

Sentenze del giudice di 1° grado e dappello

Il giudice di 1° grado condannava la convenuta compagnia di assicurazione, al pagamento della somma di 56.666 Euro, ritenendo che il “Versicherungsschutz” (la copertura assicurativa) dovesse valere per entrambi i suddetti periodi, vale a dire dal 15.3. fino al 13.4.20.

Proposta impugnazione, il giudice di 2° grado rigettava lappello della convenuta, reputando che un “Betretungsverbot” – disposto anch’esso dall’autorità amministrativa - dovesse essere equiparato a una Betriebsschließung”; ciò, a prescindere dal fatto, se il risarcimento fosse dovuto con riferimento all’“Epidemiegesetz” oppure in applicazione di altra norma (nel caso de quo, del “COVID-19- Maßnahmengesetz”).

 

L’ulteriore impugnazione (“Revision”)

La compagnia di assicurazione proponeva “Revision” e quest’impugnazione veniva ritenuta ammissibile e fondata.

Ha osservato, preliminarmente, la Corte Suprema (“OGH”), che il § 20, comma 1, dell’“Epidemiegesetz”, autorizza l’adozione di provvedimenti di chiusura relativamente a determinate aziende in caso di malattie contagiose (tassativamente indicate nella predetta legge); ciò, al fine di prevenire il diffondersi di questa specie di malattie. Il comma 2 della citata legge autorizza, altresì, le autorità preposte, a disporre un divieto di accesso a certe aziende, se sussistono “ganz außerordentliche Gefahren” (pericoli del tutto straordinari), sempre ai fini della prevenzione della diffusione delle predette malattie.

Il 16.3.20 era entrata in vigore la legge federale Zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19” e prevedeva, per le autorità, la facoltà, di disporre ancheBetretungsverbote” (divieti di accesso); competente a emanare questi “Verbote”, era il “Landeshauptmann”.

Nella polizza stipulata con la compagnia di assicurazione, che aveva proposto “Revision”, era contenuta la clausola, secondo la quale, il risarcimento dei danni era dovuto, se la chiusura fosse stata disposta – d’autorità- “zur Verhinderung der Verbreitung von Seuchen” (al fine di prevenire il diffondersi di malattie contagiose). Era specificato, che per chiusura doveva intendersi la totale cessazione dellattività.

L’ordinanza del “Landeshauptmann” di data 27.3.20 aveva disposto un Betretungsverbotper turisti.

 

Chiusura e divieto di accesso

L’OGH non ha condiviso la tesi, secondo la quale, “Betriebsschließung” e “Betretungsverbot” sarebbero equivalenti.

Il rischio della “Betriebsschließung” risultava pacificamente compreso nei rischi di cui alla polizza di assicurazione, ma non quello derivante dal Betretungsverbot (che, per altro, riguardava, come già detto, soltanto turisti).

Betriebsschließung” implicava la cessazione di qualsiasi attività aziendale. “Betretungsverbot”, invece, non la comportava, in quanto l’azienda poteva svolgere parte della sua attività, organizzando, per esempio, la consegna di specialità culinarie prodotte, direttamente a domicilio dei clienti a seguito di “Online-Bestellungen”. Inoltre, l’OGH ribadiva, ancora una volta, che il Betretungsverbot riguardava soltanto turisti e non anche “Einheimische” (gente del posto).

Ha precisato, l’OGH, che il rischio, che si era assunto la compagnia di assicurazione (concernente la “Betriebsschließung”), era diverso rispetto a quello inerente al “Betretungsverbot”. Il primo era stato valutato nel 2014 (in occasione della stipula del contratto di assicurazione) in base a quanto contenuto nell’“Epidemiegesetz” del 1950, mentre il divieto di accesso era previsto dal Maßnahmengesetz COVID-19”, entrato in vigore all’inizio del 2020, in concomitanza con il manifestarsi della testé citata malattia.

Il “Betretungsverbot richtet sich an Touristinnen und Touristen e non direttamente ai titolari delle aziende; pertanto, difettava “der unmittelbare Bezug zu einem Betrieb” (il riferimento diretto a un’azienda). Anche dal punto di vista concettuale, vi è differenza, tra “Betriebsschließung und Betretungsverbot”. Una “Betriebsausfallsversicherung” è una “Sachversicherung”, per effetto della quale, non viene assicurata la persona del titolare dell’azienda (vedasi RS 0080975).

Una “Betriebsschließung non poteva essere equiparata a un Betretungsverbot ai fini dellinterpretazione del contratto di assicurazione e, quindi, non era lecito, parlare di “gleichwertiger, absehbarer Rechtslage”. L’assicurato, in considerazione dell’”erhöhten Risiko”, non può, ragionevolmente, pretendere, che venga risarcito dei danni sofferti per effetto del “Maßnahmengesetz COVID-19”.

 

Diversità del rischio

Il premio corrisposto per la copertura del rischio derivante dall’“Epidemiegesetz”, era stato determinato in base a questa legge e non in base al Maßnahmengesetz COVID-19”; rischio, qualitativamente e quantitativamente più elevato.

Di conseguenza, nessun importo a titolo di risarcimento dei danni, deve essere (più) corrisposto allalbergatore, per il periodo 28.3.-13.4.20, vale a dire, durante la vigenza del “Betretungsverbot”.

La “Revision” della compagnia di assicurazione, veniva, pertanto, accolta e la domanda attorea, intesa a ottenere la corresponsione di 59.000 euro (più accessori), rigettata.

In punto spese di lite, il soccombente è stato condannato al pagamento, in favore della compagnia di assicurazione ed entro 14 giorni, dell’importo di euro 8.053 per il giudizio di 1° grado; parimenti degli onorari e spese per quello di 2° grado, quantificati in euro 5.273 (più accessori). Le spese per il giudizio di “Revision”, anch’esse poste a carico della parte soccombente, venivano liquidate in euro 5.113 (da pagarsi pure entro 14 giorni).