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La giustizia sportiva: origine e primi fenomeni

Estratto da "La giustizia sportiva" - Filodiritto Editore - www.filodirittoeditore.com
[Estratto da "La giustizia sportiva" - Filodiritto Editore - 2010 - www.filodirittoeditore.com]

Ad una prima fase, ovvero quella dei c.d. giochi premoderni (antecedenti all’età vittoriana che intercorre tra il 1837 e il 1901), caratterizzata dalla perpetuazione consuetudinaria delle regole (il valore vincolante alla predette regole veniva attribuito dalla volontà delle parti), segue quella dei giochi moderni (età vittoriana) che segna, invero, i primi passi dell’attività di codificazione mediante la redazione di testi normativo-regolamentari sistematicamente completi e, dunque, essenzialmente finalizzati ad approntare una disciplina organica delle regole tipiche di ogni competizione sportiva.

In questo senso, si profilava la nascita di un sistema di norme e di regolamenti sportivi sempre più preciso e consolidato, oltre che uniforme e universalmente accettato.

Invero, parallelamente al passaggio da un regime normativo-regolamentare fondato sulla trasmissione delle consuetudini ad altro più progredito ed efficiente, si assiste alla emersione ufficiale di una figura centrale, o meglio, di norme e regolamenti che istituiscono l’arbitro.

Al riguardo, molto pregnante è la definizione di un illustre giurista (S. Satta) il quale, con un’osservazione illuminante e concettualmente efficace, affermò che “esso (l’arbitro) accompagna l’azione nel suo formarsi, è l’ordinamento dell’azione che coglie nel suo indissociabile momento di fatto e di diritto”.

Sotto tale profilo, dunque, iniziano a delinearsi i fondamenti e i caratteri del sistema giustiziale sportivo e, in particolare, della c.d. GIUSTIZIA SPORTIVA TECNICA diretta alla verifica, attraverso l’intervento dell’arbitro, della conformità della gara alle regole sportive.

Tuttavia, la GIUSTIZIA SPORTIVA manifesta più ampiamente la propria vis espansiva a seguito dell’affermazione dell’associazionismo sportivo, sviluppatosi parallelamente all’evoluzione di ciascuna disciplina sportiva; in un primo momento, attraverso la costituzione di associazioni locali, mentre, successivamente, mediante la costituzione della relativa associazione di coordinamento a livello nazionale, senza considerare che, addirittura, quanto alle discipline più diffuse, le istituzioni nazionali erano collegate anche ad un organismo internazionale di riferimento.

L’evoluzione dell’associazionismo sportivo, dunque, costituì il fattore prodromico al progressivo sviluppo della c.d. GIUSTIZIA SPORTIVA DISCIPLINARE, divenendo, quella disciplinare, la funzione più intimamente connessa alla dimensione associativa gradualmente assunta dal fenomeno sportivo.

Il potere disciplinare, pertanto, attraverso il sanzionamento dei comportamenti tenuti in difformità di quanto prescritto dai regolamenti domestici, si rivelò, sin da subito, la funzione essenziale espletata dalle istituzioni sportive, il cui ordine, invero, poteva essere mantenuto solo mediante la previsione di sanzioni ad hoc relativamente a comportamenti tenuti contra legem.

Tuttavia, lo sport, a seguito della trasformazione in fenomeno sempre più di massa e della sua progressiva commercializzazione, fece ingresso nell’era postmoderna, ovvero una fase storica in cui i valori del dilettantismo, dello spirito di sacrificio, dell’olimpismo, ecc. si affievoliscono notevolmente a beneficio di una caratterizzazione del fenomeno sportivo quale attività di impresa che, pur trovando fondamento e limite nella libertà di iniziativa economica (art. 41, c. 1, Cost.), doveva essere anche indirizzata a fini sociali (art. 41, c. 3, Cost.).

In particolare, l’adempimento del predetto dettato costituzionale ha trovato ampio riscontro in seno alle disposizioni statutarie del C.O.N.I. che, nel disciplinare le società e le associazioni sportive, impone loro di esercitare l’attività sportiva nel rispetto del principio di “solidarietà economica” tra lo sport di alto livello e quello di base, nonché la cura della formazione educativa dei giovani atleti.

Di conseguenza, lo sport, inteso quale attività d’impresa non ne mortifica, o non ne dovrebbe mortificare, almeno in apparenza, i tratti più intimamente connessi allo svolgimento di un’attività libera, amatoriale e sociale.

Alla luce della progressiva commercializzazione dello sport, dunque, accanto alla GIUSTIZIA SPORTIVA TECNICA e alla GIUSTIZIA SPORTIVA DISCIPLINARE, si delineano i tratti della c.d. GIUSTIZIA SPORTIVA ECONOMICA (cfr. L. n. 91/81, ovvero la c.d. legge sul professionismo sportivo in base alla quale è stata prevista -art. 4 - la possibilità di inserire nel contratto di prestazione sportiva dell’atleta professionista una clausola compromissoria mediante cui le controversie insorte fra la società sportiva e il proprio tesserato, concernenti il rapporto contrattuale in essere, vengono deferite ad un Collegio Arbitrale - istituito presso la Lega di appartenenza - funzionalmente competente in materia).

In conclusione, dunque, la GIUSTIZIA SPORTIVA costituisce un fenomeno giuridico essenzialmente legato all’affermazione dello sport moderno (e, per il periodo successivo all’età vittoriana, di quello post moderno), parallelamente al quale essa si sviluppa.

[Estratto da "La giustizia sportiva" - Filodiritto Editore - www.filodirittoeditore.com]

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Ad una prima fase, ovvero quella dei c.d. giochi premoderni (antecedenti all’età vittoriana che intercorre tra il 1837 e il 1901), caratterizzata dalla perpetuazione consuetudinaria delle regole (il valore vincolante alla predette regole veniva attribuito dalla volontà delle parti), segue quella dei giochi moderni (età vittoriana) che segna, invero, i primi passi dell’attività di codificazione mediante la redazione di testi normativo-regolamentari sistematicamente completi e, dunque, essenzialmente finalizzati ad approntare una disciplina organica delle regole tipiche di ogni competizione sportiva.

In questo senso, si profilava la nascita di un sistema di norme e di regolamenti sportivi sempre più preciso e consolidato, oltre che uniforme e universalmente accettato.

Invero, parallelamente al passaggio da un regime normativo-regolamentare fondato sulla trasmissione delle consuetudini ad altro più progredito ed efficiente, si assiste alla emersione ufficiale di una figura centrale, o meglio, di norme e regolamenti che istituiscono l’arbitro.

Al riguardo, molto pregnante è la definizione di un illustre giurista (S. Satta) il quale, con un’osservazione illuminante e concettualmente efficace, affermò che “esso (l’arbitro) accompagna l’azione nel suo formarsi, è l’ordinamento dell’azione che coglie nel suo indissociabile momento di fatto e di diritto”.

Sotto tale profilo, dunque, iniziano a delinearsi i fondamenti e i caratteri del sistema giustiziale sportivo e, in particolare, della c.d. GIUSTIZIA SPORTIVA TECNICA diretta alla verifica, attraverso l’intervento dell’arbitro, della conformità della gara alle regole sportive.

Tuttavia, la GIUSTIZIA SPORTIVA manifesta più ampiamente la propria vis espansiva a seguito dell’affermazione dell’associazionismo sportivo, sviluppatosi parallelamente all’evoluzione di ciascuna disciplina sportiva; in un primo momento, attraverso la costituzione di associazioni locali, mentre, successivamente, mediante la costituzione della relativa associazione di coordinamento a livello nazionale, senza considerare che, addirittura, quanto alle discipline più diffuse, le istituzioni nazionali erano collegate anche ad un organismo internazionale di riferimento.

L’evoluzione dell’associazionismo sportivo, dunque, costituì il fattore prodromico al progressivo sviluppo della c.d. GIUSTIZIA SPORTIVA DISCIPLINARE, divenendo, quella disciplinare, la funzione più intimamente connessa alla dimensione associativa gradualmente assunta dal fenomeno sportivo.

Il potere disciplinare, pertanto, attraverso il sanzionamento dei comportamenti tenuti in difformità di quanto prescritto dai regolamenti domestici, si rivelò, sin da subito, la funzione essenziale espletata dalle istituzioni sportive, il cui ordine, invero, poteva essere mantenuto solo mediante la previsione di sanzioni ad hoc relativamente a comportamenti tenuti contra legem.

Tuttavia, lo sport, a seguito della trasformazione in fenomeno sempre più di massa e della sua progressiva commercializzazione, fece ingresso nell’era postmoderna, ovvero una fase storica in cui i valori del dilettantismo, dello spirito di sacrificio, dell’olimpismo, ecc. si affievoliscono notevolmente a beneficio di una caratterizzazione del fenomeno sportivo quale attività di impresa che, pur trovando fondamento e limite nella libertà di iniziativa economica (art. 41, c. 1, Cost.), doveva essere anche indirizzata a fini sociali (art. 41, c. 3, Cost.).

In particolare, l’adempimento del predetto dettato costituzionale ha trovato ampio riscontro in seno alle disposizioni statutarie del C.O.N.I. che, nel disciplinare le società e le associazioni sportive, impone loro di esercitare l’attività sportiva nel rispetto del principio di “solidarietà economica” tra lo sport di alto livello e quello di base, nonché la cura della formazione educativa dei giovani atleti.

Di conseguenza, lo sport, inteso quale attività d’impresa non ne mortifica, o non ne dovrebbe mortificare, almeno in apparenza, i tratti più intimamente connessi allo svolgimento di un’attività libera, amatoriale e sociale.

Alla luce della progressiva commercializzazione dello sport, dunque, accanto alla GIUSTIZIA SPORTIVA TECNICA e alla GIUSTIZIA SPORTIVA DISCIPLINARE, si delineano i tratti della c.d. GIUSTIZIA SPORTIVA ECONOMICA (cfr. L. n. 91/81, ovvero la c.d. legge sul professionismo sportivo in base alla quale è stata prevista -art. 4 - la possibilità di inserire nel contratto di prestazione sportiva dell’atleta professionista una clausola compromissoria mediante cui le controversie insorte fra la società sportiva e il proprio tesserato, concernenti il rapporto contrattuale in essere, vengono deferite ad un Collegio Arbitrale - istituito presso la Lega di appartenenza - funzionalmente competente in materia).

In conclusione, dunque, la GIUSTIZIA SPORTIVA costituisce un fenomeno giuridico essenzialmente legato all’affermazione dello sport moderno (e, per il periodo successivo all’età vittoriana, di quello post moderno), parallelamente al quale essa si sviluppa.

[Estratto da "La giustizia sportiva" - Filodiritto Editore - www.filodirittoeditore.com]