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Casse di previdenza, fondi pensione, investimenti e rischi

casse di previdenza
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Casse di previdenza, fondi pensione, investimenti e rischi

 

Casse di previdenza

«Le casse di cui al Decreto lgs. 509/1994 sono gli enti previdenziali pubblici che per effetto di tale disposizione normativa sono stati trasformati in soggetti con personalità giuridica di diritto privato, senza peraltro modificarne le caratteristiche riguardo al regime previdenziale. Le casse di cui al Decreto lgs. 103/1996 sono gli enti previdenziali fin dall’inizio costituiti come soggetti di diritto privato e caratterizzati da un regime previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo previsto dall’art. 1 della Legge 335/1995. Le casse di previdenza nel complesso sono 20, configurate come associazioni o fondazioni; hanno come platea di riferimento varie categorie di liberi professionisti e, in taluni casi, di lavoratori dipendenti. Per 16 casse la finalità principale è l’erogazione di prestazioni previdenziali di base. Vi sono, tuttavia, anche tre casse la cui finalità principale è l’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nonché una (ONAOSI) che eroga esclusivamente prestazioni di carattere assistenziale, a favore degli orfani di alcune categorie di professionisti. Una delle casse (ENPAIA) di cui al Decreto lgs. 509/1994 (complessivamente pari a 14) ha istituito al suo interno due gestioni patrimonialmente separate ai sensi del Decreto lgs. 103/1996, destinate a specifiche collettività di riferimento». (Fonte: COVIP, Casse di previdenza, Le politiche di investimento, Quadro di sintesi, Anno 2022).

Fondi pensione

«La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui scopo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria o di primo pilastro. Essa ha come obiettivo quello di concorrere ad assicurare al lavoratore, per il futuro, un livello adeguato di tutela pensionistica, insieme alle prestazioni garantite dal sistema pubblico di base. Le forme pensionistiche complementari, nella gestione degli investimenti, sono tenute al rigoroso rispetto di regole di prudenza, definite per legge. Tali regole devono tener conto della finalità previdenziale e non speculativa dell'investimento stesso. Inoltre tutti gli investimenti devono essere adeguatamente diversificati ed effettuati tenendo conto dei limiti indicati dalla normativa in vigore». (Fonte: Ministero del Lavoro)

«Il confronto tra casse di previdenza e fondi pensione

In sintesi, dalla composizione degli investimenti a fine 2022 delle casse di previdenza e dei fondi pensione emerge che:

  • nelle casse di previdenza gli OICVM costituiscono il principale strumento di investimento (29,2 per cento), aumentando in modo consistente negli ultimi anni nonostante la flessione rispetto all’anno precedente; seguono i titoli di debito (19,6 per cento, di cui circa i tre quarti costituiti da titoli di Stato). Il peso degli investimenti immobiliari, ancorché in costante riduzione, resta comunque significativo (17,8 per cento); a seguire i titoli di capitale (7,5 per cento);
  • nei fondi pensione restano prevalenti i titoli di debito (54,6 per cento del totale dell’attivo netto, di cui i due terzi costituiti da titoli di Stato) seguiti dai titoli di capitale (20 per cento) e dagli OICVM (12 per cento). Gli investimenti immobiliari costituiscono, invece, una componente residuale (1,9 per cento) e per lo più concentrati nei fondi pensione preesistenti.

Per quanto riguarda le risorse allocate in Italia al 31 dicembre 2022 (cfr. Tav. 17), si osserva che:

    • le casse di previdenza hanno investito nell’economia italiana 36,9 miliardi di euro (35,6 per cento delle attività totali); di cui:

- 17,2 miliardi (16,5 per cento delle attività totali) in investimenti immobiliari;

- 9,2 miliardi (8,9 per cento delle attività totali) in titoli di Stato;

- 6,8 miliardi (6,5 per cento delle attività totali) in titoli emessi dalle imprese, così suddivisi:

643 milioni in obbligazioni e 6,2 miliardi in azioni;

- 3,7 miliardi (3,6 per cento delle attività totali) in quote di OICR.

    • i fondi pensione hanno investito nell’economia italiana 35,5 miliardi di euro (20,9 per cento dell’attivo netto); di cui:

- 26,1 miliardi (15,4 per cento dell’attivo netto) in titoli di Stato;

- 2,8 miliardi (1,7 per cento dell’attivo netto) in investimenti immobiliari;

- 4,1 miliardi (2,4 per cento dell’attivo netto) in titoli emessi dalle imprese, così suddivisi:

2,6 miliardi in obbligazioni e 1,5 miliardi in azioni;

- 2,4 miliardi (1,4 per cento dell’attivo netto) in quote di OICR.

Al netto degli investimenti immobiliari e dei titoli di Stato, questi ultimi depurati anche della componente sottostante gli OICVM, e senza tener conto delle quote del capitale di Banca d’Italia sottoscritte dalle casse di previdenza per 1,95 miliardi di euro e dai fondi pensione per 441 milioni, le risorse finanziarie destinate alle imprese italiane possono essere calcolate in 13,2 miliardi di euro (13,6 nel 2021), così suddivisi: 7,9 (7,6 nel 2021) investiti dalle casse di previdenza e 5,3 (6 nel 2021) impiegati dai fondi pensione. Gli investimenti sono costituiti per circa 3,2 miliardi (3,7 nel 2021) da strumenti obbligazionari, 5,3 miliardi (5,5 nel 2021) da strumenti azionari e 4,7 miliardi (4,4 nel 2021) da investimenti effettuati per il tramite di OICR diversi dai fondi immobiliari. Se rapportato al totale delle passività finanziarie delle imprese italiane, il contributo fornito dal risparmio previdenziale resta modesto, circa lo 0,4 per cento.

Cassa
(Fonte: COVIP, Casse di previdenza, Le politiche di investimento, Quadro di sintesi, Anno 2022).

L’iscrizione alle Casse di previdenza è obbligatoria per legge per i professionisti italiani.

L’iscrizione ai Fondi pensione è invece volontaria.

Le Casse di previdenza dei professionisti, a tutt’oggi, non dispongono di una normativa cogente in materia di investimenti.

I Fondi pensione sì.

L’art. 1, comma 311, della Legge di bilancio 2023 ha previsto per le Casse di previdenza dei professionisti l’emanazione di un decreto ministeriale entro sei mesi dall’approvazione della legge, ossia entro il 30.06.2023.

Siamo a novembre 2023 e il decreto non si è ancora visto ancorché previsto sin dal 2011!

Dal confronto tra le Casse di previdenza e i Fondi pensione ad opera della COVIP risulta inequivocabilmente che gli investimenti delle Casse di previdenza sono sottoposti ad un rischio maggiore.

Possibile che 1.700.000 professionisti italiani non capiscano che la pensione obbligatoria non può dipendere dai mercati finanziari?