CAPO V - BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Art. 96 - Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

1. Presso il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica». (1)

2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale

unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (2)

(1) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. b), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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Art. 97 - Consultazione della banca dati nazionale unica (2)

1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall’articolo 99, da: (3)

a) i soggetti indicati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;

b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) gli ordini professionali;

c–bis) l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all’articolo 6–bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (1).

(1) Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 13–ter, D.L. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2013.

(2) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(3) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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Art. 98 - Contenuto della banca dati nazionale unica (1)

1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. (2)

2. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto. (2)

3. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall’estero. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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Art. 99 - Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica (1)

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità:

a) di funzionamento della banca dati nazionale unica; (2)

b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; (2)

c) di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione civile dell’interno;

d) di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 371–bis del codice di procedura penale; (5)

e) di consultazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 97, comma 1;

f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all’articolo 96.

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l’individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2–bis. Fino all’attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d’ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, e all’articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92. (3)

2–ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all’articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (4)

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(2) Lettera così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(3) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 3–bis, DL 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/2012 e sostituito dall’art. 6, comma 1, D. LGS. 218/2012. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(4) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. a), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(5) Nel presente provvedimento le parole: «Direzione nazionale antimafia» sono state sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo», ai sensi di quanto disposto dall’ art. 20, comma 4, DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015.

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Art. 99–bis - Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (1)

1. Qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione di cui all’articolo 89 e l’informazione antimafia è rilasciata secondo le modalità previste dall’articolo 92, commi 2 e 3.

Nel caso in cui la comunicazione antimafia è sostituita dall’autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

2. Il Ministero dell’interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica immediatamente l’avviso del mancato funzionamento della banca dati nazionale unica sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti delle Prefetture.

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene data notizia del ripristino del funzionamento della banca dati nazionale unica. Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica è accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(1) Articolo inserito dall’ art. 4, comma 1, lett. b), D. LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

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