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Art. 98 - Contenuto della banca dati nazionale unica (1)

1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive. (2)

2. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell’interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto. (2)

3. La banca dati nazionale unica, tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall’estero. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. c), D.LGS. 153/2014, a decorrere dal 26 novembre 2014.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano decisioni rilevanti in termini.

 

Ulteriori fonti normative

DPCM 193/2014, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio. L’atto è reperibile al seguente link: http://www.normattiva.it/uri–res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014–10–30;193!vig=2017–03–01

La BDNA è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016 ed è istituita presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.