Le limitazioni alla proprietà immobiliare

focus su  regolamenti condominiali, relativa natura giuridica e regime di opponibilità
condominio
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Le limitazioni alla proprietà immobiliare

focus su  regolamenti condominiali, relativa natura giuridica e regime di opponibilità

 

Riassunto

Scopo di questa opera è quello di cristallizzare la situazione giuridica dei regolamenti condominiali al 2020, al fine di poter cogliere le sottigliezze di una pronuncia del 2025.

Abstract

With this paper the Author wants to focus the readers attention on a part of property law in 2020 to underline the main faitures of a recent and new decision.


Regolamenti condominiali: natura giuridica e regime di opponibilità.

La possibilità di apporre limitazioni al diritto soggettivo di proprietà, inserito in contesti condominiali, risente fortemente della disciplina della “proprietà comune”, termine con cui si definisce in dottrina oggi il condominio, la quale può essere racchiusa in regolamenti aventi veste o semplicemente normativa o, più precisamente, contrattuale con conseguente esigenza di analisi delle relative clausole che, se frutto dell'autonomia negoziale, devono rispettare i limiti posti dalle norme inderogabili e divengono cogenti e trascrivibili, specie se contengono servitù, con conseguente loro opponibilità nei confronti dei terzi.

Al fine di sciogliere i nodi delle numerose problematiche qui sinteticamente evocate può essere utile sin da subito chiarire che il nostro ordinamento giuridico ha sempre prestato particolare attenzione al diritto di proprietà.

L’art. 29 dello Statuto Albertino espressamente lo sanciva e prevedeva. L’art. 436 del codice del 1865 chiariva che la proprietà è il diritto di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia uso vietato dalle leggi o dei regolamenti. L’art. 42 della Costituzione lo eleva al rango di diritto fondamentale.

L’art. 832 c.c. lo qualifica come diritto esclusivo e implicitamente lo dota dei caratteri della perpetuità, elasticità, assolutezza ed inerenza che gli appartengono in quanto diritto reale. L’art. 1100 c.c., ancora, ipotizza e disciplina l’ipotesi in cui la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, chiarendo che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché altri non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il diritto e che le quote sul bene comune si presumono uguali.

A tale ipotesi di cd. comunione pro-indiviso (ovvero di coesistenza di più diritti di proprietà idealmente configurati mediante “quote” insistenti su di un unico bene) si affiancano le tesi più articolate del condominio (o supercondominio).

Il condominio, nonostante si manifesti nella realtà sociale come figura di facile identificazione, ha una dubbia natura giuridica.

Escluso a priori che si tratti di proprietà temporanea, in ragione della assenza di godimenti turnari di singole unità immobiliari ed escluso anche che lo stesso possa essere qualificato come organo dotato di struttura associativa, in ragione della oggi acclarata esistenza di una limitata soggettività giuridica al condominio stesso, il quale al più si configura quale ente di gestione di unità immobiliare, è apparso opportuno aderire all’orientamento che lo qualifica come insieme di proprietà legate da un vincolo strumentale dovuto all’esistenza di spazi comuni: in una parola lo stesso si configura come peculiare forma di “proprietà comune”, come ipotesi di comunione forzosa, come tale assoggettabile, nei limiti del possibile, alla disciplina della comunione di cui al precedentemente individuato art. 1100 c.c. e ss. Non a caso il Capo II del titolo VII del codice civile all’art. 1117 c.c. è rubricato proprio “parti comuni dell’edificio” e dispone che sono oggetto  di “proprietà comune” dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, nonché tutte le aree destinate al parcheggio ed i locali per i servizi in comune, come la portineria.

Ciascun proprietario, dispone l’art. 1118, ha un diritto su tali parti comuni normalmente proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene al quale non può rinunziare.

Egli, inoltre, non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, nonché modificando la destinazione dell’uso della propria unità immobiliare.

Dalla ricostruzione normativa sin qui operata si evince la ratio dell’esistenza di istituti volti a regolamentare l’uso delle cose comuni e della ripartizione delle spese, se necessario anche imponendo limiti alla proprietà immobiliare dei condomini. E’ per questo dunque che si è reso necessario prevedere il cd. istituto del “regolamento condominiale”.

Tale strumento può essere di due tipi: può trattarsi di un regolamento di condominio semplicemente volto a richiamare le norme del codice in materia di comunione degli edifici ma con alcune precisazioni che possono emergere in sede di assemblea (cd. regolamento di condominio normativo) oppure può essere puro frutto ed espressione di autonomia negoziale (in questo caso più frequentemente si tratta di regolamenti stipulati dall’unico proprietario di un edificio preesistente, poi venduto in porzioni ad altri soggetti).

Al fine di analizzare più compiutamente l’istituto de quo, può essere utile ricordare che i regolamenti del primo tipo hanno valenza generalmente normativa in quanto si limitano a disciplinare la gestione di spese e spazi comuni seguendo per le modalità il dettato dell’art. 1138 c.c., rubricato non a caso “regolamento di condominio”.

La norma chiarisce che quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a 10 (dieci) deve essere formato un regolamento, il quale può essere costituito su impulso di ciascun condomino, ma deve essere approvato dall’assemblea a maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 c.c. ed allegato al registro indicato dal numero 7 dell’art. 1130 c.c. (il quale si riferisce, infatti, alla tenuità del registro dei verbali dell’assemblea).

La peculiarità di tale regolamento che ne determina la già indicata veste di atto normativo e non dunque negoziale emerge dal penultimo comma dell’art. 1138 c.c., il quale chiarisce che tali regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino e derivanti da atti di acquisto e dalle convenzioni. Gli stessi, sotto un profilo ancora oggettivo, non possono neppure derogare alle principali norme in materia di comunione ordinaria, cui, come si è detto, il regime del condominio si ispira.

In particolare ed al fine di esplicare la portata di tale limitazione non possono essere derogate le norme di cui all’art. 1118 c.c. il quale, specie all’esito della riforma intervenuta nel 2012, sancisce l’irrinunciabilità agli spazi comuni al fine di evitare che il singolo condomino si sottragga alle spese condominiali le quali, configurandosi quali obbligazioni parziarie, gravano su ciascun proprietario delle singole unità immobiliari in proporzione al loro valore delle unità immobiliari emergente dalle tabelle millesimali, come già precedentemente accennato.

Tali limitazioni del campo oggettivo del regolamento condominiale fungono da limite anche all’autonomia negoziale nel momento in cui il predetto regolamento dovesse essere istituito ex contractu.

La differenza rispetto al regolamento cd. normativo è netta: nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c. è ammesso l’espletamento di limitazioni soggettive del diritto di proprietà immobiliare.

Più precisamente ed al riguardo, chiarito che la differenza tra il regolamento di natura normativa ed il regolamento di natura contrattuale attiene all’ambito oggettivo, occorre considerare come - rispettate le limitazioni normative di cui all’art. 1138 c.c. comma quarto nonché quelle discendenti dagli artt. 63, 66, 67 e 69 delle disposizioni di attuazione del codice civile -  nulla vieti all’autonomia contrattuale di disciplinare spazi comuni e spese imponendo vincoli che comprimano il diritto di proprietà qualora gli stessi siano finalizzati al raggiungimento di utilità anche privatistiche purché apprezzabili e coerenti con i dettami dell’ordinamento costituzionale.

Ciò in quanto, giova pur sempre ricordarlo, ogni espressione della autonomia negoziale che rientri nel secondo comma dell’art. 1322 c.c. (così tralasciando le pure peculiari ipotesi di cui al primo comma) pur non essendo più ancorata al vincolo della utilità sociale cui si ispira la norma nel 1942 comunque deve raggiungere una razionalità complessiva una logicità apprezzabile nella sua manifestazione che non è più limitata ad una esistenza di liceità causale come insegnano le recenti pronunce in materia di claims made ma risente dell'esigenza di rispettare criteri di coerenza ed utilità pratica per i soggetti stipulanti che siano apprezzabili dall’esterno.

Tali criteri sono rispettati nel momento in cui si inseriscono all’interno dei regolamenti di natura contrattuale non solo disposizioni che disciplinano gli spazi comuni, le quali ancora rendono sovrapponibile lo schema del regolamento contrattuale o quello del regolamento normativo, bensì anche clausole che impongono limiti al diritto di proprietà anche, ad esempio, implicanti implicitamente la costituzione di un diritto di servitù sulla proprietà di un singolo condomino a vantaggio della unità immobiliare dell’altra.

Al fine di esemplificare tali limitazioni, che, per le ragioni più volte esposte esulano dal tessuto degli schemi condominiali normativi può farsi il caso dell’unico proprietario dell’immobile, comprensivo di più unità immobiliari singole, che redige un regolamento condominiale prevedendo che sullo sfondo connesso ad un appartamento (dunque, rientrante sul valore millesimale del predetto appartamento) sorga una servitù di passaggio a vantaggio delle altre unità immobiliari, anch’esse dotate di fondo contiguo ma non necessariamente calpestabile al fine di raggiungere la via pubblica/urbana.

Tali clausole certamente limitano il diritto di proprietà della unità dotata di fondo “di passaggio” e, ciò nonostante, si rendano necessarie per la corretta gestione degli spazi comuni al fine di evitare conclusioni che renderebbero più gravoso (ancorché “non” impossibile) il raggiungimento delle vie principali.

L’autonomia negoziale, in tale contesto, altro non fa se non inserire e costituire ex contractu servitù prediali le quali, per espressa previsione dell’art. 1031 c.c., possono essere costituite anche volontariamente oltre che per legge, testamento, provvedimento amministrativo ex art. 42 comma sesto d.lgs. 327/2001 o acquisto ad usucapionem.

Ancora, è possibile che le parti o l’unico proprietario costituiscano servitù di acquedotto o impongano sacrifici della proprietà immobiliare di alcuni condomini al fine di rendere maggiormente servibile o meglio organizzate le parti comuni.

Chiarito su tali basi che è possibile comprimere la proprietà al fine di garantire il soddisfacimento dell’interesse comune, occorre ora comprendere se e quando tali vincoli possano rendersi opponibili ai terzi e, più nel dettaglio, agli aventi causa dall’unico proprietario o dei singoli condomini che decidano di alienare la proprietà dell’unità immobiliare.

Le predette problematiche, per le ragioni sin qui esposte, difficilmente si pongono in relazione ai regolamenti normativi i quali non possono incidere sui diritti e fanno salve le incisioni sulla proprietà derivanti - coerentemente con quanto esposto in materia di regolamento contrattuale - dagli atti di acquisto.

Il problema, pertanto, inerisce solamente alle ipotesi di regolamento contrattuale richiamato negli atti di acquisto delle unità abitative.

In ragione del contenuto che possono assumere le predette limitazioni e della veste negoziale che si attribuisce al regolamento è ragionevole ipotizzare che le questioni inerenti all’opponibilità possano essere lette alla luce del principio pacta sunt servanda e dell’istituto della trascrizione.

Il primo principio lascia presupporre che il regolamento in qualità di atto di contrattuale, vincola le parti che ne hanno accettato il contenuto.

Pertanto è possibile ritenere che le parti stipulanti il contratto di acquisto dell’unità immobiliare che espressamente richiama il regolamento stipulato dall’unico proprietario, implicitamente ne accettino il relativo contenuto che diventa per loro vincolante.

Con riguardo, più precisamente, alla opponibilità a terzi ed aventi causa dal medesimo unico proprietario o dall’acquirente dell’unico proprietario è opportuno ricordare che la natura delle clausole negoziali limitative dei diritti, in quanto costitutive, frequentemente, di servitù, si assoggettano facilmente al regime di cui all’art. 2643 c.c. inerente all’istituto della trascrizione.

Tale norma non a caso al comma primo n. 4 dispone che i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali sono trascrivibili.

Ne discende, quale logica conseguenza che le limitazioni di cui si tratta non soltanto si appalesano come vincolanti per chi le ha accettate, bensì acquisiscono valenza anche erga omnes mediante loro trascrizione che, automaticamente ed implicitamente, presuppone ed implica la trascrizione del relativo regolamento contrattuale che le contiene e, che, il più delle volte, è richiamata negli stessi atti di alienazione (se preesistente) i quali, a loro volta, sono trascrivibili ai sensi dell’art. 2643 c.c. comma primo n. 1.

Pertanto, l’esistenza della servitù o di altra limitazione contenuta nei predetti atti negoziali sarà considerata valida nei confronti dell’eventuale successivo acquirente dell’avente causa del primo proprietario che, per primo, ha subito l’imposizione della servitù di passaggio, richiamando l’esempio inizialmente sviluppato.

In conclusione, alla luce delle complessive riflessioni svolte si può sostenere che la generale disciplina della proprietà condominiale risente degli spazi lasciati all'autonomia negoziale, la quale è capace di comprimerli nel rispetto delle norme inderogabili di cui all’art. 1138 c.c. comma quarto codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. La predetta compressione gode della generale tutela che l’ordinamento giuridico presta agli atti relativi ai beni immobili ai sensi dell’art. 2643 c.c.


 Focus su Corte di cassazione, Sez. II, n. 31675 del 2025, Relatore: Amato Cristina

Alla luce delle ricostruzioni sin qui operate, appare opportuno “aggiornare” il testo dottrinale,  riportando i passaggi salienti di una recente pronuncia della Corte di cassazione. Sarà così possibile aggiornare i richiami normativi ed i passaggi teorici estrapolati da una realtà di circa cinque anni fa, per compararli con i passaggi motivazionali del 2025.

“[...] 1. Con il primo motivo si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 1322, 1374, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1369 cod. civ., nonché dell'art. 10 del Regolamento condominiale, in combinato disposto con le allegate tabelle millesimali (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Sostiene il ricorrente che l'approdo interpretativo cui è pervenuta la Corte d'Appello configura una violazione delle regole ermeneutiche in punto di interpretazione delle norme del regolamento condominiale, espressione di autonomia contrattuale, nella parte in cui non tiene in alcun conto la comune intenzione delle parti e omette di valutare il complesso delle previsioni contrattuali (in combinato disposto con le Tabelle allegate al regolamento condominiale), in violazione del principio di conservazione del contratto. Osserva il ricorrente che dal Regolamento condominiale (con particolare riferimento all’art. 10, lett. d) e alla Tabella C allegata al Regolamento, che contiene il prospetto delle ripartizioni in millesimi), risulta che le tabelle millesimali non prevedono quote a carico dei condòmini proprietari dei locali commerciali al piano terra, quanto alle spese di qualsiasi entità e tipologia relative agli ascensori; per i proprietari delle unità immobiliari poste al di sopra del piano terra che, invece, partecipano alle spese degli ascensori in quanto «se ne servono», il criterio di ripartizione, concretizzato attraverso la rispettiva misura dei millesimi attribuita nelle tabelle in funzione del valore della proprietà e dell'altezza del piano (in parziale deroga all’art. 1223 cod. civ.) non concede possibilità di sottrarsi alle spese dell'ascensore, in quanto non è consentita la rinuncia al suo uso. Questo assetto di interessi valorizza la concreta possibilità di un uso effettivo e protratto dell'ascensore, connessa all'accesso ai piani (dal primo al settimo) dove sono ubicate le unità immobiliari dei condomini contribuenti, mentre esclude la mera e ipotetica occasione d'uso potenziale riferibile ai proprietari dei locali commerciali e del vano scala. Nessuna ragione aveva il giudicante di secondo cure di travalicare e violare l'autonomia contrattuale, ovvero di ricorrere all'integrazione del regolamento contrattuale condominiale esistente con disposizione codicistica di cui all’art. 1224, ritenendo di dover colmare in via suppletiva una supposta lacuna delle previsioni contrattuali, [...]”.

 “[...] 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1138 cod. civ., dell'art. 68, 69 e 72 disp. att. cod. civ., nonché degli artt. 3, 9, 10 e 31 dal Regolamento condominiale, in combinato disposto con le allegate tabelle millesimali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. L'autonomia negoziale prevista dall'art. 1138, comma 1, cod. civ. consente ai condòmini di disciplinare come ritengono più opportuno il proprio stabile, fatti salvi i limiti proposti dalle norme inderogabili elencate al quarto comma dello stesso articolo. In tesi: nessuna delle citate norme inderogabili è stata elusa o contraddetta dal complesso di norme regolamentari in esame, che vanno a disciplinare un aspetto della ripartizione delle spese condominiali afferente le scale come gli ascensori sul quale la libertà contrattuale è incondizionata a livello normativo, e non può che essere rispettata e preservata dall'autorità giudiziaria, [...]”.

“[...] In via ancor più gradata, si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.). Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale sia incorsa nel vizio di ultrapetizione, dovendo ravvisarsi un'implicita pronuncia di revisione delle tabelle millesimali per violazione dell'art. 1118 cod. civ., ciò che è precluso in sede di impugnazione delle delibere assembleari adottate in base alle tabelle medesime, essendo il sindacato del giudice in sede di impugnazione limitato esclusivamente ai profili di legittimità, [...]”.

“[...] I motivi saranno esaminati congiuntamente, in quanto tutti censurano la pronuncia impugnata per avere ritenuto erronea la delibera condominiale che escludeva alcuni condòmini dalla ripartizione delle spese di sostituzione degli ascensori esistenti. 5.1. È utile ricordare che l'art. 1123 cod. civ., nel consentire la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, non pone alcun limite alle parti, con esclusione delle ipotesi richiamate dall’art. 1138, comma 4 cod. civ., tra le quali non rientrano i criteri di riparto delle spese di cui agli artt. 1123 e 1124 cod. civ. Con la conseguenza che deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca le spese tra i condòmini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l'esenzione totale o parziale per taluno dei condòmini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime. Più precisamente, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare, nella vigenza della disciplina antecedente alla riformulazione dell'art. 1124 cod. civ., ratione temporis applicabile, che a differenza dell'installazione ex novo di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 cod. civ., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condòmino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 cod. civ. (Cass. Sez. 2, 4.9.2017, n. 20713; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004; Cass. Sez. 2, 17.2.2005, n. 3264). Come tutti i criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, anche quello di ripartizione delle spese di manutenzione e sostituzione degli ascensori può essere derogato, ma la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione deve essere espressamente contenuta o nel Regolamento condominiale (che perciò si definisce «di natura contrattuale»), o in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, ovvero col consenso di tutti i condòmini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5764 del 24.02.2023; Cass. Sez. 2, 4.8.2016, n. 16321; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 19.03.2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003). Stante l'identità di ratio delle spese di manutenzione, di ricostruzione delle scale ex art. 1124 cod. civ. e delle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, deve dirsi che, al pari delle scale, l'impianto di ascensore, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto ed al terrazzo di copertura, riveste la qualità di parte comune (tant'è che, dopo la legge n. 220 del 2012, esso è espressamente elencato nell'art. 1117 n. 3) cod. civ., come messo in rilievo anche dalla Corte d’Appello: p. 6, 3° capoverso) anche relativamente ai condòmini proprietari di negozi o locali terranei con accesso dalla strada, poiché pure tali condòmini ne fruiscono, con conseguente obbligo gravante altresì su detti partecipanti, in assenza di titolo espressamente contrario, di concorrere ai lavori di manutenzione straordinaria ed eventualmente di sostituzione dell'ascensore, in rapporto ed in proporzione all'utilità che possono in ipotesi trarne (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20888 del 18/07/2023; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23223 del 27.09.2018; Cass. Sez. 2, 20/04/2017, n. 9986; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14697 del 14/07/2015; Cass. Sez. 2, 10/07/2007, n. 15444; Cass. Sez. 2, 06/06/1977, n. 2328). 5.2. Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha correttamente rilevato l’assenza della espressa deroga, nel Regolamento condominiale, al criterio legale di ripartizione delle spese di sostituzione degli ascensori già esistenti, ai sensi dell’art. 1124 cod. civ. (per metà in proporzione al valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in proporzione al piano): sentenza p. 6, 5° capoverso. Non potendo ritenersi deroga espressa al criterio legale il combinato disposto dell’art. 10, lett. d) del Regolamento, unitamente alla Tabella C ad esso allegata. La prima disposizione menzionata, infatti, intanto intende determinare – oltre alle spese di consumo e a quelle ordinarie - il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria dell’ascensore, non già di sostituzione (ricadente, per orientamento consolidato, nell’art. 1124 cod. civ.); in ogni caso il criterio di ripartizione è stabilito «in proporzione alla posizione in altezza del piano» (in parziale deroga all’art. 1123 cod. civ. ivi richiamato), senza perciò escludere del tutto talune unità immobiliari. Ne discende che anche la mancata previsione dei millesimi a carico dei condòmini proprietari dei locali commerciali al piano terra (Tabella C) è riferita alle medesime spese sopra menzionate, non alla sostituzione dell’ascensore. Peraltro, i giudici di merito oltre a considerare che nel Regolamento condominiale non vi è alcuna convenzione che espressamente esoneri i proprietari dei locali commerciali dal partecipare a tali spese, hanno accertato che i proprietari dei medesimi hanno accesso al terrazzo condominiale utilizzando le parti comuni e l’ascensore. Né all’assenza di espressa deroga contenuta nel Regolamento condominiale poteva sopperire la delibera assembleare del 31.05.2005 (ovvero, precedentemente, la delibera del 18.03.2005), atteso che non risulta in atti essere stata presa all’unanimità (per tutte: Cass. n. 5764 del 2023, cit.; Cass. n. 23223 del 2018, cit). E' perciò evidente l'errore di prospettiva del Condominio ricorrente, il quale si duole nelle sue censure dell'interpretazione delle clausole del Regolamento del Condominio prescelta dalla Corte d'Appello, e contesta che non sia in esse ravvisabile il fondamento dell’obbligo di partecipazione alla spesa di sostituzione dell'ascensore da parte dei proprietari dei locali commerciali, laddove il fondamento di tale obbligo discende, come visto, direttamente dalla legge, e le clausole regolamentari analizzate, secondo la plausibile interpretazione privilegiata dai giudici del merito, non contengono, al contrario, alcuna convenzione espressa che deroghi alla disciplina codicistica. 6. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso [...]”.