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Capo I – Della successione dei parenti

Art. 566

Successione dei figli

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

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Art. 567

Successione dei figli adottivi

Ai figli sono equiparati gli adottivi [Codice civile 291, 565].

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti [Codice civile 74] dell’adottante [Codice civile 300, 304, 309].

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Art. 568

Successione dei genitori

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [Codice civile 467, 468, 469], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [Codice civile 565].

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Art. 569

Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [Codice civile 75, 538, 571].

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Art. 570

Successione dei fratelli e delle sorelle

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali [Codice civile 565].

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

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Art. 571

Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà [Codice civile 583].

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.

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Art. 572

Successione di altri parenti

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea [Codice civile 74, 469].

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado [Codice civile 77, 583].

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Art. 573

Successione dei figli nati fuori del matrimonio

Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta [Codice civile 250] o giudizialmente dichiarata [Codice civile 269], salvo quanto è disposto dall’articolo 580.

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Art. 574

Concorso di figli naturali e legittimi

[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi [Codice civile 566], conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità [Codice civile 592].

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima [Codice civile 547, 581], la porzione spettante ai figli naturali [Codice civile 541].]

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Art. 575

Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore

[Se concorrono con gli ascendenti [Codice civile 569] o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge [Codice civile 582].]

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Art. 576

Successione dei soli figli naturali

[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità [Codice civile 539].]

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Art. 577

Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore

Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

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Art. 578

Successione dei genitori al figlio naturale

[Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio [Codice civile 250, 269].

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio [Codice civile 284], l’altro è escluso dalla successione [Codice civile 258].]

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Art. 579

Concorso del coniuge e dei genitori

[Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l’eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori.]

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Art. 580

Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili

Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.

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