x

x

Art. 574

Concorso di figli naturali e legittimi

[I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi [Codice civile 566], conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità [Codice civile 592].

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima [Codice civile 547, 581], la porzione spettante ai figli naturali [Codice civile 541].]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.