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Art. 575

Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore

[Se concorrono con gli ascendenti [Codice civile 569] o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge [Codice civile 582].]

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