Art. 569
Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea [Codice civile 75, 538, 571].
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