Art. 568
Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti [Codice civile 467, 468, 469], succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive [Codice civile 565].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.