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Capo II – Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 822

Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [Codice civile 1145] il lido del mare [Codice civile 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [Codice civile 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [Codice civile 2774; Codice della navigazione 28, 29, 692]; le opere destinate alla difesa nazionale [Codice civile 879].

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [Codice civile 11, 823].

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Art. 823

Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico [Codice civile 822, 825] sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [Codice civile 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [Codice della navigazione 30, 700].

Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [Codice civile 948, 949, 950, 951] e del possesso [Codice civile 1168, 1169, 1170, 1171, 1172] regolati dal presente codice.

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Art. 824

Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell’articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [Codice civile 823, 1145].

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali [Codice civile 11, 825].

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Art. 825

Diritti demaniali su beni altrui

Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [Codice civile 823] i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti [Codice civile 824], quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

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Art. 826

Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato [Codice civile 827] o, rispettivamente, delle province e dei comuni [Codice civile 11, 828, 829].

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo [Codice civile 840], le cose d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo [Codice civile 839, 932], i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari [Codice della navigazione 745] e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

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Art. 827

Beni immobili vacanti

I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato [Codice civile 826, 923].

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Art. 828

Condizione giuridica dei beni patrimoniali

I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni [Codice civile 826] sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice [Codice civile 11].

I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile [Codice civile 826] non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano [Codice civile 1145].

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Art. 829

Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali [Codice civile 826].

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Art. 830

Beni degli enti pubblici non territoriali

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali [Codice civile 11].

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.

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Art. 831

Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice [Codice di procedura civile 514, n. 1], in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano.

Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano.

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