x

x

Art. 823

Condizione giuridica del demanio pubblico

I beni che fanno parte del demanio pubblico [Codice civile 822, 825] sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi [Codice civile 1145], se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [Codice della navigazione 30, 700].

Spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà [Codice civile 948, 949, 950, 951] e del possesso [Codice civile 1168, 1169, 1170, 1171, 1172] regolati dal presente codice.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.