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Art. 822

Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico [Codice civile 1145] il lido del mare [Codice civile 942], la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti [Codice civile 945], i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia [Codice civile 2774; Codice della navigazione 28, 29, 692]; le opere destinate alla difesa nazionale [Codice civile 879].

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico [Codice civile 11, 823].

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