Art. 825
Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [Codice civile 823] i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti [Codice civile 824], quando i diritti stessi sono costituiti per l’utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.